Come è disciplinata la malattia e gli infortuni nel ccnl farmacie
private?
In base all’art. 44 “ Nell'ambito
della normativa del Servizio Sanitario Nazionale il datore di lavoro ha
l'obbligo di rilasciare ai propri dipendenti, all'atto dell'assunzione, la
certificazione eventualmente prescritta dalle vigenti disposizioni di legge o
di regolamento ai fni dell'iscrizione del lavoratore stesso al Servizio
Sanitario Nazionale.
Art. 45
Salvo il caso di giustificato e
comprovato impedimento, il lavoratore ha l’obbligo di dare immediata notizia della
propria malattia alla farmacia da cui dipende: in caso di mancata
comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa
sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste dall'art. 35 del
presente contratto. Il lavoratore è altresì tenuto a far recapitare alla
farmacia il certificato medico di prima visita, nonché i successivi in caso di
prolungamento della malattia e quello indicante la data della ripresa del
lavoro. Salvo il caso di opposizione contro l'accertamento degli organi
competenti e conseguente richiesta del giudizio del collegio medico a ciò
preposto, il lavoratore ha l’obbligo di presentarsi in servizio alla data
indicata dal certificato del medico curante; in caso di mancata presentazione o
di ritardo ingiustificato, il datore di lavoro resta esonerato dall'obbligo
della conservazione del posto di cui al successivo art. 47 ed il lavoratore
sarà considerato dimissionario, restando a suo carico la indennità di mancato
preavviso. I1 lavoratore che presti servizio in aziende addette alla
preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari di cui alla legge
30 aprile 1962, n. 283, ha
l'obbligo, in caso di malattia di durata superiore a 5 giorni, di presentare al
rientro in servizio al datore di lavoro il certificato medico dal quale risulti
che il lavoratore non presenta pericoli di contagio dipendente dalla malattia
medesima.
Ai sensi dell'art. 5 della legge
20 maggio 1970 n. 300, il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha diritto di
far effettuare il controllo delle assenze per infermità di malattia attraverso
i servizi ispettivi degli Istituti competenti nonché dai medici dei servizi
sanitari indicati dalla Regione. I1 datore di lavoro o chi ne fa le veci ha
inoltre la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da
parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
Art. 46
I1 lavoratore assente per
malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente le prescrizioni mediche inerenti
la permanenza presso il proprio domicilio. Il lavoratore è altresì tenuto a
trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00
alle ore 19,00, al fine di consentire l'effettuazione delle visite di
controllo, richieste dal datore di lavoro. Nel caso in cui a livello nazionale
o territoriale le visite di controllo siano effettuate a seguito di un
provvedimento amministrativo o su decisione dell'ente preposto ai controlli di
malattia in orari diversi da quelli indicati al 2° comma del presente articolo,
questi ultimi saranno adeguati ai nuovi criteri organizzativi. Salvo i casi di
giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal domicilio per le visite,
le prestazioni e gli accertamenti specialistici, nonché le visite ambulatoriali
di controllo, e salvo i casi di forza maggiore, dei quali il lavoratore ha
l’obbligo di dare immediata notizia all'azienda da cui dipende, il mancato
rispetto da parte del lavoratore dell’obbligo di cui al 2° comma del presente
articolo comporta comunque l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo
5 della legge 11 novembre 1983, n. 638, 15° comma, nonché l'obbligo
dell'immediato rientro in azienda. In caso di mancato rientro, l'assenza sarà
considerata ingiustificata con le conseguenze previste agli artt. 90 e 91 del
presente contratto.
Art. 47
Durante la malattia o infortunio
il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un
periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdurando
la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la
corresponsione delle indennità di cui agli artt. 77 e 83 del presente
contratto, salvo quanto disposto dal successivo articolo 50. Le Parti
convengono che le assenze per malattia o infortunio extraprofessionale non si
cumulano ai fini del computo del periodo di comporto con quelle per infortunio
o malattia professionale. I1 periodo di malattia è considerato utile ai fini
del computo delle indennità di preavviso e di licenziamento. Nei confronti dei
lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, le norme relative alla
conservazione del posto ed al trattamento retributivo sono applicabili nei
limiti di scadenza del contratto stesso.
Art. 48
Durante il periodo di malattia,
previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali
scadenze dei periodi di paga: a) ad una indennità pari al 50% della
retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal 4° al 20° e pari a 2/3
della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal 21° in poi, posta a
carico dell'INPS ai sensi dell'art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi
dell'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. L 'importo anticipato dal
datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo
le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33; b)
ad una integrazione delle indennità a carico dell'lNPS da corrispondersi dal
datore di lavoro a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le
seguenti misure:
- il 100% della quota giornaliera della retribuzione
di fatto per i primi 3 giorni (periodo di carenza);
- 1'80% della quota giornaliera della retribuzione di
fatto per i giorni dal 4° al 20°;
- il 100% della quota giornaliera della retribuzione
di fatto per i giorni dal 21° in poi.
Nel caso di infortunio sul lavoro
il trattamento retributivo riconosciuto al dipendente sarà integrato al 100%.
Il trattamento economico a carico dell’INAIL è anticipato dal datore di lavoro
ed i relativi importi saranno posti a conguaglio con i contributi dovuti allo
stesso Istituto previdenziale. Nel caso in cui l’indennità di infortunio a
carico dell’INAIL fosse superiore alla normale retribuzione, al lavoratore sarà
corrisposto quanto erogato dall’INAIL. Tale norma decorre dal mese di ottobre
2008. Durante i periodi di malattia e di infortunio la quota giornaliera della
retribuzione, stante la sua natura integrativa, si ottiene applicando i criteri
adottati dall'INPS e dall'INAIL. A1 fine della riscossione delle indennità
economiche relative al periodo di malattia il lavoratore è tenuto—ai sensi
dell'art. 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33—a recapitare o a trasmettere a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro 2 giorni dal rilascio da
parte del medico curante, l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della
malattia nonché i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione
della malattia. I1 lavoratore è obbligato a rilasciare al datore di lavoro,
all'atto dell'assunzione, una dichiarazione di responsabilità dalla quale
risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nel corso dei 365 giorni
precedenti l'assunzione e ciò ai fini del corretto adempimento degli obblighi
nei confronti dell'INPS. A1 momento della risoluzione del rapporto, il datore
di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di responsabilità dalla
quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nel corso dei 365
giorni precedenti tale data. Le indennità a carico del datore di lavoro non
sono dovute se l'INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità di cui
alla lettera a) del presente articolo; se l'indennità stessa è corrisposta
dall'INPS in misura ridotta il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la
parte di indennità non corrisposta dall'Istituto.
Art. 49
Nei confronti dei lavoratori
ammalati o infortunati sul lavoro la conservazione del posto, fissata nel
periodo massimo di 180 giorni dall'art. 47 del presente CCNL, sarà prolungata, a
richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo non superiore a giorni 120,
alle seguenti condizioni:
1) che non si tratti di malattie
croniche e/o psichiche;
2) che siano esibiti dal
lavoratore regolari certificati medici;
3) che il periodo eccedente i 180
giorni sia considerato di «aspettativa» senza retribuzione.
I lavoratori che intendano beneficiare del
periodo di aspettativa di cui al precedente comma dovranno presentare richiesta
a mezzo lettera raccomandata RR prima della scadenza del 180° giorno di assenza
per malattia o infortunio e firmare espressa accettazione delle suddette
condizioni. Al termine del periodo di aspettativa, il datore di lavoro potrà
procedere al licenziamento ai sensi dell'art. 47; il periodo stesso è
considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio in caso di prosecuzione
del rapporto.
Art. 50
I lavoratori affetti da
tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico
dell'assicurazione obbligatoria TBC, o dello Stato, delle province e dei comuni,
o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a diciotto
mesi dalla data di sospensione dal lavoro a causa della malattia tubercolare;
nel caso di dimissioni, per dichiarata guarigione, prima della scadenza di
quattordici mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla
conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione
stessa. Per le aziende che impiegano più di 15 dipendenti l’obbligo di
conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a sei mesi dopo la data di
dimissione dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione, ai sensi dell'art. 9
della legge 14 dicembre 1970, n. 1088. Il diritto alla conservazione del posto
cessa comunque ove sia dichiarata l'inidoneità fisica permanente al posto
occupato prima della malattia; in casi di contestazione in merito
all'inidoneità stessa decide in via definitiva il direttore del Presidio
Sanitario antitubercolare, assistito a richiesta da sanitari indicati dalle
parti interessate, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 28
febbraio 1953, n. 86. ` Tanto nei casi di ricovero in luogo di cura quanto
negli altri casi, al lavoratore affetto da malattia tubercolare sarà
riconosciuto nell'anzianità di servizio un periodo massimo di 180 giorni.
Art. 51
Ai lavoratori operanti in
farmacia sarà fornita una copertura assicurativa per danni alle persone in caso
di rapine o di altri eventi dolosi, di cui verranno comunicati per iscritto ai
lavoratori medesimi i relativi estremi.
Art. 52
Per quanto non previsto dal
presente contratto in materia di malattia e infortuni valgono le norme di legge
e regolamentari vigenti. Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti
speciali regionali.
Art. 52-bis
Le Parti convengono sulla
necessità di individuare forme di assistenza sanitaria integrativa che possano
efficacemente intervenire a favore dei lavoratori. Attesa la pluralità di
alternative attraverso le quali si possono realizzare tali interventi, si
conviene di affidare all’ENTE BILATERALE il compito di procedere ad una
valutazione analitica di fattibilità da sottoporre entro il 30.10.2008 alle
Parti stipulanti. Le Parti stipulanti si impegnano, entro il 31.12.2008, ad
attivare una specifica sessione di negoziazione finalizzata a dare attuazione
all’assistenza sanitaria integrativa che, nell’auspicato caso di esito positivo
di tale negoziazione, sarà resa operativa entro il 31.3.2009.
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