A quanto ammonta il periodo di prova nel Ccnl turismo CONFESERCENTI
CGIL CISL e UIL?
Articolo 93
(1)La durata
del periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione. Durante il
periodo di prova o alla fine di esso è reciproco il diritto alla risoluzione
del rapporto di lavoro, senza obbligo di preavviso e con diritto al trattamento
di fine rapporto.
(2) Durante il
periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al
minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso.
(3) Trascorso
il periodo di prova, il personale si intenderà regolarmente assunto in servizio
se nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta per iscritto. In tal caso
il periodo sarà computato agli effetti dell’anzianità di servizio.
Articolo 94
(1) La durata del periodo di prova è stabilita nelle misure che seguono:
Quadri A e B 180 giorni
Livello I 150 giorni
Livello II 75giorni
livello III 45 giorni
livello IV e V 30 giorni
livello VI S 20 giorni
Livello VI e VII 15 giorni
(2) Ai fini del computo del
periodo di prova sono utili esclusivamente le giornate di effettiva prestazione
lavorativa, fermo restando il termine massimo di sei mesi previsto
dall’articolo 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
(3) Il personale che entro il termine di due anni viene riassunto, con la stessa qualifica, presso la stessa azienda ove abbia già prestato servizio, superando il periodo di prova, sarà in ogni caso dispensato dall’effettuazione di un nuovo periodo di prova.
(4) Al personale assunto fuori provincia che, durante o alla fine del periodo di prova, sia licenziato, il datore di lavoro dovrà rimborsare l’importo del viaggio di andata e ritorno al luogo di provenienza.
TITOLO X – AZIENDE ALBERGHIERE - CAPO
IV – CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE
Articolo 202
(1) Il periodo di prova è stabilito nella misura di dieci giorni lavorativi per tutto il personale.
(2) Non sono sottoposti ad alcun periodo di prova i dipendenti che già in precedenza abbiano prestato servizio presso la stessa azienda e con la stessa qualifica.
(3) La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro è fissata in sei giornate.
TITOLO XI – COMPLESSI TURISTICO –
RICETTIVI DELL’ARIA APERTA - CAPO III – CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI
STAGIONE
Articolo 249
(1) Il periodo di prova è stabilito nella misura di dieci giorni lavorativi per tutto il personale.
(2) Non sono sottoposti ad alcun periodo di prova i dipendenti che già in precedenza abbiano prestato servizio presso la stessa azienda e con la stessa qualifica.
(3) La distribuzione dell’orario settimanale è fissata in sei giornate.
TITOLO XII – PUBBLICI ESERCIZI - CAPO
III – CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE
Articolo 283
Articolo 283
(1) Il periodo di prova è stabilito in dieci giorni lavorativi per tutto il personale.
(2) E’ escluso dal periodo di prova il personale che abbia già prestato servizio nella stessa azienda.
(3) Il rimborso del biglietto di ritorno spetterà al personale nel caso di licenziamento durante o al termine del periodo di prova, nonché nelle ipotesi di licenziamento, nel contratto a tempo determinato, prima dello scadere del termine di ingaggio senza giustificato motivo o per colpa e fatto dell’esercente.
TITOLO XIII STABILIMENTI BALNEARI
- CAPO II – CONTRATTI A TERMINE
Articolo 353
(1) Il periodo di prova è stabilito in dieci giorni lavorativi per tutto il personale. E’ escluso dal periodo di prova il personale che abbia già prestato servizio nella stessa azienda.
(2) Il rimborso del biglietto di ritorno spetterà al personale nel caso di licenziamento durante o al termine del periodo di prova, nonché nelle ipotesi di licenziamento, nel contratto a tempo determinato, prima dello scadere del termine di ingaggio senza giustificato motivo o per colpa e fatto dell’esercente.
TITOLO XIV – ALBERGHI DIURNI - CAPO
III – CONTRATTO A TERMINE
Articolo 374
(1) Il periodo di prova è stabilito in dieci giorni lavorativi per tutto il personale.
(2) E escluso dal periodo di prova il personale che abbia già prestato servizio nella stessa azienda.
(3) Il rimborso del biglietto di ritorno spetterà al personale nel caso di licenziamento durante o al termine del periodo di prova, nonché nelle ipotesi di licenziamento, nel contratto a tempo determinato, prima dello scadere del termine di ingaggio senza giustificato motivo o per colpa e fatto dell’esercente.
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