martedì 29 dicembre 2015

A quanto ammonta il periodo di prova nel Ccnl turismo CONFESERCENTI CGIL CISL e UIL?

Articolo 93

(1)La durata del periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione. Durante il periodo di prova o alla fine di esso è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro, senza obbligo di preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto. 
(2) Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso. 
(3) Trascorso il periodo di prova, il personale si intenderà regolarmente assunto in servizio se nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta per iscritto. In tal caso il periodo sarà computato agli effetti dell’anzianità di servizio. 


Articolo 94 


(1) La durata del periodo di prova è stabilita nelle misure che seguono: 


Quadri A e B             180 giorni

Livello I                      150 giorni

Livello II                    75giorni

livello III                    45 giorni 

livello IV e V             30 giorni

livello VI S                 20 giorni

Livello VI e VII         15 giorni


(2) Ai fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le giornate di effettiva prestazione lavorativa, fermo restando il termine massimo di sei mesi previsto dall’articolo 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604.


(3) Il personale che entro il termine di due anni viene riassunto, con la stessa qualifica, presso la stessa azienda ove abbia già prestato servizio, superando il periodo di prova, sarà in ogni caso dispensato dall’effettuazione di un nuovo periodo di prova. 


(4) Al personale assunto fuori provincia che, durante o alla fine del periodo di prova, sia licenziato, il datore di lavoro dovrà rimborsare l’importo del viaggio di andata e ritorno al luogo di provenienza. 


TITOLO X – AZIENDE ALBERGHIERE - CAPO IV – CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE

Articolo 202


(1) Il periodo di prova è stabilito nella misura di dieci giorni lavorativi per tutto il personale.

(2) Non sono sottoposti ad alcun periodo di prova i dipendenti che già in precedenza abbiano prestato servizio presso la stessa azienda e con la stessa qualifica. 

(3) La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro è fissata in sei giornate.



TITOLO XI – COMPLESSI TURISTICO – RICETTIVI DELL’ARIA APERTA - CAPO III – CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE

Articolo 249


(1) Il periodo di prova è stabilito nella misura di dieci giorni lavorativi per tutto il personale.

(2) Non sono sottoposti ad alcun periodo di prova i dipendenti che già in precedenza abbiano prestato servizio presso la stessa azienda e con la stessa qualifica. 

(3) La distribuzione dell’orario settimanale è fissata in sei giornate.


TITOLO XII – PUBBLICI ESERCIZI - CAPO III – CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE


Articolo 283


(1) Il periodo di prova è stabilito in dieci giorni lavorativi per tutto il personale.

(2) E’ escluso dal periodo di prova il personale che abbia già prestato servizio nella stessa azienda.

(3) Il rimborso del biglietto di ritorno spetterà al personale nel caso di licenziamento durante o al termine del periodo di prova, nonché nelle ipotesi di licenziamento, nel contratto a tempo determinato, prima dello scadere del termine di ingaggio senza giustificato motivo o per colpa e fatto dell’esercente.   



TITOLO XIII STABILIMENTI BALNEARI - CAPO II – CONTRATTI A TERMINE
Articolo 353


(1) Il periodo di prova è stabilito in dieci giorni lavorativi per tutto il personale. E’ escluso dal periodo di prova il personale che abbia già prestato servizio nella stessa azienda.

(2) Il rimborso del biglietto di ritorno spetterà al personale nel caso di licenziamento durante o al termine del periodo di prova, nonché nelle ipotesi di licenziamento, nel contratto a tempo determinato, prima dello scadere del termine di ingaggio senza giustificato motivo o per colpa e fatto dell’esercente. 




TITOLO XIV – ALBERGHI DIURNI - CAPO III – CONTRATTO A TERMINE

Articolo 374


(1) Il periodo di prova è stabilito in dieci giorni lavorativi per tutto il personale.

(2) E escluso dal periodo di prova il personale che abbia già prestato servizio nella stessa azienda.

(3) Il rimborso del biglietto di ritorno spetterà al personale nel caso di licenziamento durante o al termine del periodo di prova, nonché nelle ipotesi di licenziamento, nel contratto a tempo determinato, prima dello scadere del termine di ingaggio senza giustificato motivo o per colpa e fatto dell’esercente. 



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