Che compiti ha l’ispettorato del lavoro?
In base all’art. 4 della legge 1961 n. 628:
L'Ispettorato del lavoro ha
il compito:
a) di vigilare sull'esecuzione di
tutte le leggi in materia di lavoro e di previdenza sociale nelle aziende
industriali, commerciali, negli uffici, nell'agricoltura, ed in genere ovunque
è prestato un lavoro salariato o stipendiato, con le eccezioni stabilite dalle
leggi;
b) di vigilare sull'esecuzione
dei contratti collettivi di lavoro;
c) di fornire tutti i chiarimenti
che vengano richiesti intorno alle leggi sulla cui applicazione esso deve
vigilare;
d) di vigilare sul funzionamento
delle attività previdenziali, assistenziali e igienico-sanitarie a favore dei
prestatori d'opera compiute dalle associazioni professionali, da altri enti
pubblici e da privati, escluse le istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza e le istituzioni esercitate direttamente dallo Stato, dalle
province e dai comuni per il personale da essi dipendente;
e) di esercitare le funzioni di
tutela e di vigilanza sugli enti dipendenti dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale;
f) di rilevare, secondo le
istruzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le condizioni
tecniche ed igieniche delle singole industrie, l'ordinamento e la rimunerazione
del lavoro, il numero e le condizioni degli operai, gli scioperi, le loro cause
e i loro risultati, il numero, le cause e le conseguenze degli infortuni degli
operai, gli effetti delle leggi che più specialmente interessano il lavoro; di
raccogliere tutte le notizie e le informazioni sulle condizioni e lo
svolgimento della produzione nazionale e delle singole attività produttive; di
compiere, in genere, tutte le rilevazioni, indagini ed inchieste, delle quali
fosse incaricato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
g) di compiere tutte le funzioni
che ad esso vengano demandate da disposizioni legislative o regolamentari, o
delegate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
L'azione di consulenza, di cui in
particolare alla lettera c), sarà esercitata a mezzo di apposita sezione
da istituirsi presso ciascun Ispettorato regionale e provinciale.
Le indagini sui processi di
lavorazione, che gli industriali vogliono tenere segreti, devono essere
limitate solo a quanto si riferisce all'igiene ed alla immunità degli operai, e
solo per questa parte possono essere comunicati i relativi risultati. Il
personale dell'Ispettorato del lavoro deve conservare il segreto sopra tali
processi e sopra ogni altro particolare di lavorazione, che venisse a sua
conoscenza per ragioni di ufficio. La violazione di tale obbligo è punita con
la pena stabilita dall'art. 623 del Codice penale.
Le notizie comunicate
all'Ispettorato o da questo richieste o rilevate non possono essere pubblicate
né comunicate a terzi e ad uffici pubblici in modo che se ne possa dedurre
l'indicazione delle persone o dei datori di lavoro ai quali si riferiscono,
salvo il caso di loro espresso consenso.
L'Ispettorato del lavoro,
nell'esercizio della vigilanza e degli altri compiti di cui al presente
articolo, può chiedere o rilevare ogni notizia o risultanza esistente presso
gli enti pubblici ed i privati che svolgono attività dirette alla protezione
sociale dei lavoratori.
Analoga facoltà compete nei
confronti delle persone autorizzate, ai termini dell'art. 4 della legge 1939 n.
1815, alla tenuta e regolarizzazione dei documenti delle aziende riguardanti
materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale.
Coloro che, legalmente richiesti
dall'Ispettorato di fornire notizie a norma del presente articolo, non le
forniscano o le diano scientemente errate od incomplete, sono puniti con
l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire un milione .
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