Quando è vietato il lavoro notturno in caso di maternità o disabilità?
In base all’art. 53 del Dlgs 2001 n. 151 “1. E' vietato adibire le donne al lavoro,
dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento
dello stato di gravidanza fino al compimento di
un anno di età del bambino.
2. Non sono obbligati a prestare lavoro
notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età
inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la
stessa;
b) la lavoratrice o
il lavoratore che
sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente
di età inferiore a dodici anni;
b-bis)
la lavoratrice madre
adottiva o affidataria
di un minore, nei primi tre anni
dall'ingresso del minore in famiglia,
e comunque non oltre il dodicesimo anno di età o, in
alternativa ed alle stesse
condizioni, il lavoratore padre
adottivo o affidatario convivente con la stessa.
3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2,
lettera c), della
legge 9 dicembre 1977, n. 903,
non sono altresì obbligati a prestare
lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio
carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e successive modificazioni”.
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