mercoledì 9 dicembre 2015

Quando è vietato il lavoro notturno in caso di maternità o disabilità?

In base all’art. 53 del Dlgs 2001 n. 151 “1. E' vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore  6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di  un anno di età del bambino.
  2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:  
    a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
    b) la lavoratrice  o  il  lavoratore  che  sia  l'unico  genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
    b-bis) la  lavoratrice  madre  adottiva  o  affidataria  di  un minore, nei primi tre anni dall'ingresso del minore  in  famiglia,  e comunque non oltre il dodicesimo anno di età o,  in  alternativa  ed alle stesse condizioni, il lavoratore padre  adottivo  o  affidatario convivente con la stessa.
  3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera  c),  della  legge  9 dicembre 1977, n. 903, non sono altresì obbligati a prestare  lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio  1992,  n.  104,  e successive modificazioni”.


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