mercoledì 30 dicembre 2015

Come è regolamentato il patto di prova nel ccnl Turismo Confindustria CGIL CISL UIL?

Articolo 68 - DISCIPLINA
La durata del periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione. Durante il periodo di prova o alla fine di esso è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro, senza obbligo di preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto. Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso. Trascorso il periodo di prova, il personale si intenderà regolarmente assunto in servizio se nessuna delle Parti abbia dato regolare disdetta per iscritto. In tal caso il periodo sarà computato agli effetti dell’anzianità di servizio. La durata del periodo di prova è stabilita nelle misure che seguono:

A1 e A2          180 giorni
 B1                  150 giorni
B2                     75 giorni
C1                     45 giorni
C2 e C3            30 giorni
D1                     20 giorni
D2                     15 giorni


Ai fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le giornate di effettiva prestazione lavorativa fermo restando il termine massimo di sei mesi previsto dall’articolo 10 della Legge 15 luglio 1966 n. 604. Il personale che entro il termine di due anni viene riassunto, con la stessa qualifica, presso la stessa azienda ove abbia già prestato servizio, superando il periodo di prova, sarà in ogni caso dispensato dall’effettuazione di un nuovo periodo di prova. Al personale assunto fuori provincia che, durante o alla fine del periodo di prova, sia licenziato, il datore di lavoro dovrà rimborsare l’importo del viaggio di andata e ritorno al luogo di provenienza.




TITOLO X – STRUTTURA ALBERGHIERA E STRUTTURE ALBERGHIERE IN CATENA

CAPO III – MERCATO DEL LAVORO AZIENDE DI STAGIONE, CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO E SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Articolo 160 - PERIODO DI PROVA

Il periodo di prova è stabilito nella misura di dieci giorni lavorativi per tutto il personale. Non sono sottoposti ad alcun periodo di prova i dipendenti che già in precedenza abbiano prestato servizio presso la stessa Azienda e con la stessa qualifica. La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro è fissata in sei giornate


TITOLO XIV – STABILIMENTI BALNEARI

CAPO II – CONTRATTI A TERMINE

Articolo 225 Il periodo di prova è stabilito in dieci giorni lavorativi per tutto il personale. In contratti a tempo determinato superiori a 30 giorni, il periodo di prova è stabilito in giorni 20 di effettivo lavoro. Il rimborso del biglietto di ritorno spetterà al personale nel caso di licenziamento durante o al termine del periodo di prova, nonché nelle ipotesi di licenziamento, nel contratto a tempo determinato, prima dello scadere del termine di ingaggio senza giustificato motivo o per colpa e fatto dell’esercente.


TITOLO XVI – PUBBLICI ESERCIZI

CAPO II – CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE

Articolo 253 Il periodo di prova è stabilito in dieci giorni lavorativi per tutto il personale. È escluso dal periodo di prova il personale che abbia già prestato servizio nella stessa azienda. Il rimborso del biglietto di ritorno spetterà al personale nel caso di licenziamento durante o al termine del periodo di prova, nonché nelle ipotesi di licenziamento, nel contratto a tempo determinato, prima dello scadere del termine di ingaggio senza giustificato motivo o per colpa e fatto dell’esercente.



TITOLO XVII – AZIENDE TURISTICHE ALL’ARIA APERTA

CAPO II – CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE


Articolo 324 Il periodo di prova è stabilito nella misura di dieci giorni lavorativi per tutto il personale. Non sono sottoposti ad alcun periodo di prova i dipendenti che già in precedenza abbiano prestato servizio presso la stessa azienda e con la stessa qualifica. La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro è fissata in sei giornate.

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