Come è regolamentato
il patto di prova nel ccnl Turismo Confindustria CGIL CISL UIL?
Articolo 68 - DISCIPLINA
La durata del periodo di prova
dovrà risultare dalla lettera di assunzione. Durante il periodo di prova o alla
fine di esso è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro,
senza obbligo di preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto.
Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere
inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al
lavoratore stesso. Trascorso il periodo di prova, il personale si intenderà
regolarmente assunto in servizio se nessuna delle Parti abbia dato regolare
disdetta per iscritto. In tal caso il periodo sarà computato agli effetti
dell’anzianità di servizio. La durata del periodo di prova è stabilita nelle
misure che seguono:
A1 e A2 180
giorni
B1 150
giorni
B2 75 giorni
C1 45 giorni
C2 e C3 30 giorni
D1 20 giorni
D2 15 giorni
Ai fini del computo del periodo
di prova sono utili esclusivamente le giornate di effettiva prestazione
lavorativa fermo restando il termine massimo di sei mesi previsto dall’articolo
10 della Legge 15 luglio 1966 n. 604. Il personale che entro il termine di due
anni viene riassunto, con la stessa qualifica, presso la stessa azienda ove
abbia già prestato servizio, superando il periodo di prova, sarà in ogni caso
dispensato dall’effettuazione di un nuovo periodo di prova. Al personale assunto
fuori provincia che, durante o alla fine del periodo di prova, sia licenziato,
il datore di lavoro dovrà rimborsare l’importo del viaggio di andata e ritorno
al luogo di provenienza.
TITOLO X – STRUTTURA ALBERGHIERA
E STRUTTURE ALBERGHIERE IN CATENA
CAPO III – MERCATO DEL LAVORO
AZIENDE DI STAGIONE, CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO E SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
A TEMPO DETERMINATO
Articolo 160 - PERIODO DI PROVA
Il periodo di prova è stabilito
nella misura di dieci giorni lavorativi per tutto il personale. Non sono
sottoposti ad alcun periodo di prova i dipendenti che già in precedenza abbiano
prestato servizio presso la stessa Azienda e con la stessa qualifica. La
distribuzione dell’orario settimanale di lavoro è fissata in sei giornate
TITOLO XIV – STABILIMENTI
BALNEARI
CAPO II – CONTRATTI A TERMINE
Articolo 225 Il periodo di prova
è stabilito in dieci giorni lavorativi per tutto il personale. In contratti a
tempo determinato superiori a 30 giorni, il periodo di prova è stabilito in
giorni 20 di effettivo lavoro. Il rimborso del biglietto di ritorno spetterà al
personale nel caso di licenziamento durante o al termine del periodo di prova,
nonché nelle ipotesi di licenziamento, nel contratto a tempo determinato, prima
dello scadere del termine di ingaggio senza giustificato motivo o per colpa e
fatto dell’esercente.
TITOLO XVI – PUBBLICI ESERCIZI
CAPO II – CONTRATTI A TERMINE E
AZIENDE DI STAGIONE
Articolo 253 Il periodo di prova
è stabilito in dieci giorni lavorativi per tutto il personale. È escluso dal
periodo di prova il personale che abbia già prestato servizio nella stessa
azienda. Il rimborso del biglietto di ritorno spetterà al personale nel caso di
licenziamento durante o al termine del periodo di prova, nonché nelle ipotesi
di licenziamento, nel contratto a tempo determinato, prima dello scadere del
termine di ingaggio senza giustificato motivo o per colpa e fatto
dell’esercente.
TITOLO XVII – AZIENDE TURISTICHE
ALL’ARIA APERTA
CAPO II – CONTRATTI A TERMINE E
AZIENDE DI STAGIONE
Articolo 324 Il periodo di prova
è stabilito nella misura di dieci giorni lavorativi per tutto il personale. Non
sono sottoposti ad alcun periodo di prova i dipendenti che già in precedenza
abbiano prestato servizio presso la stessa azienda e con la stessa qualifica.
La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro è fissata in sei giornate.
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