Come è regolamentato il
periodo di prova nel ccnl farmacie private?
In base all’art. 8 “I1 periodo di
prova ha la seguente durata:
- Primo livello super: 90 gg. di
calendario
- Primo livello: 90 gg. di
calendario
- Secondo livello: 60 gg. di
calendario
– Terzo e quarto livello: 45 gg.
di calendario
– Quinto e sesto livello: 15 gg.
di calendario
Durante il periodo di prova il
rapporto di lavoro può essere rescisso da una parte e dall'altra senza
preavviso ma con la corresponsione delle indennità previste per la risoluzione
del rapporto di lavoro.
In caso di infortunio o di
malattia il periodo di prova si interrompe e può essere completato qualora il
lavoratore possa riprendere il servizio entro 20 giorni.
Qualora il lavoratore, nel
compiere il periodo di prova, dovesse nuovamente ricadere in malattia, il
rapporto deve ritenersi estinto ad ogni effetto.
Trascorso il periodo di prova, senza che nessuna delle parti abbia dato
regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e il
periodo di prova sarà computato nell'anzianità di servizio”
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