La spedizione il 60°
giorno dell’impugnazione del licenziamento è tempestiva?
Per le Sezioni Unite della Cassazione del 2010 la risposta è
affermativa:
“L'impugnazione del licenziamento ai sensi dell'art. 6 della legge 15
luglio 1966 n. 604, formulata mediante dichiarazione spedita al datore di
lavoro con missiva raccomandata a mezzo del servizio postale, deve intendersi tempestivamente
effettuata allorché la spedizione avvenga entro sessanta giorni dalla
comunicazione del licenziamento o dei relativi motivi, anche se la
dichiarazione medesima sia ricevuta dal datore di lavoro oltre detto termine,
atteso che - in base ai principi generali in tema di decadenza, enunciati dalla
giurisprudenza di legittimità e affermati, con riferimento alla notificazione
degli atti processuali, dalla Corte costituzionale - l'effetto di impedimento
della decadenza si collega, di regola, al compimento, da parte del soggetto
onerato, dell'attività necessaria ad avviare il procedimento di comunicazione
demandato ad un servizio - idoneo a garantire un adeguato affidamento -
sottratto alla sua ingerenza, non rilevando, in contrario, che, alla stregua
del predetto art. 6, al lavoratore sia rimessa la scelta fra più forme di
comunicazione, la quale, valendo a bilanciare la previsione di un termine breve
di decadenza in relazione al diritto del prestatore a conservare il posto di
lavoro e a mantenere un'esistenza libera e dignitosa (artt. 4 e 36 Cost.),
concorre a mantenere un equo e ragionevole bilanciamento degli interessi
coinvolti. (Cassa con rinvio, App. Palermo, 08/09/2005)”. Cass. civ.,
Sez. Unite, 14/04/2010, n. 8830
ATTENZIONE
La sentenza è fondata sui “principi generali in tema di decadenza,
enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e affermati, con riferimento alla
notificazione degli atti processuali, dalla Corte costituzionale”. Tuttavia,
nel 2012 la Cassazione
(in una materia differente) ha sancito un principio contrario, ritenendo le
conclusioni della Corte Costituzionale in tema di decadenza non estensibili agli
atti non processuali:
“La regola della differente decorrenza degli
effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita
dalla giurisprudenza costituzionale, si applica solo agli atti processuali, non
a quelli sostanziali (né agli effetti sostanziali degli atti processuali). Questi ultimi, pertanto, producono i
loro effetti sempre e comunque dal momento in cui pervengono all'indirizzo del
destinatario, a nulla rilevando il momento in cui siano stati dal mittente
consegnati all'ufficiale giudiziario od all'ufficio postale (principio
affermato con riferimento alla verifica della tempestività dell'esercizio del
diritto di riscatto dell'immobile locato da parte del conduttore, ai sensi
dell'art. 39 della legge 1978 n. 392)”. (Rigetta, App. Perugia, 28/10/2009)
Cass. civ., Sez. III, 08/06/2012, n. 9303
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