Come deve essere
comminato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo imprese con più di
15 dipendenti?
In base all’art. 7 della legge 604 del 1966 occorre
attenersi alla seguente procedura:
1) Il datore di lavoro deve preventivamente comunicare alla “Direzione
territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera” ed al
lavoratore “l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo” indicando
i motivi del licenziamento medesimo “nonché le eventuali misure di assistenza
alla ricollocazione del lavoratore interessato”.
2) La
Direzione territoriale, dopo aver ricevuto la comunicazione, trasmette
la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di
sette giorni dalla ricezione della richiesta. In base al comma quarto “La comunicazione contenente l'invito si
considera validamente effettuata quando è recapitata al domicilio del
lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente
comunicato dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero è consegnata al
lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta”. In caso di legittimo e
documentato impedimento del lavoratore a presenziare all'incontro la procedura
può essere sospesa per un massimo di quindici giorni.
3) L'incontro si svolge dinanzi
alla commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del
codice di procedura civile. Durante l’incontro le parti possono essere
assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o
conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei
lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro. Nel corso dell’incontro
le parti procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso. In base
al comma 8: “Il comportamento complessivo
delle parti, desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione
provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa avanzata dalla
stessa, è valutato dal giudice per la determinazione dell'indennità
risarcitoria di cui all'articolo 18 settimo comma della legge 20 maggio 1970 n.
300, e successive modificazioni , e per l'applicazione degli articoli 91 e 92
del codice di procedura civile”. La mancata presentazione di una o
entrambe le parti
al tentativo di conciliazione
e' valutata dal
giudice ai sensi dell'articolo 116 del codice di
procedura civile.
4) La procedura si conclude entro venti giorni dal momento in
cui la Direzione
territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta
salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire
la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il
tentativo di conciliazione (e, comunque, decorso il termine di 7 giorni per l’invio
della convocazione) il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al
lavoratore.
5) Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in
materia di Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) e può essere previsto, al
fine di favorirne la ricollocazione professionale, l'affidamento del lavoratore
“ad un'agenzia di cui all'articolo 4,
comma 1, lettere a), c) ed e), del dlgs 276 del 2003[1].
NB I
in base all’art. 18 della
legge 300 del 1970 comma 6: “Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia
dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione di cui all'art.
2 comma 2 legge 604 del 1966, e successive modificazioni, della procedura di
cui all'articolo 7 della presente legge, o della procedura di cui all'art. 7
della legge 604 del 1966, e successive modificazioni, si applica il regime di
cui al quinto comma[2], ma con attribuzione al lavoratore di
un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla
gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro,
tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione
globale di fatto, con onere di specifica motivazione a tale riguardo, a meno
che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche
un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in
luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi quarto,
quinto o settimo".
NB II
La procedura stabilita dall’art.
7 della legge 604 del 1966 non
trova applicazione in
caso di licenziamento per
superamento del periodo
di comporto di
cui all'articolo 2110 del codice civile, nonché per i licenziamenti e le
interruzioni del rapporto di lavoro
a tempo indeterminato
di cui all'articolo 2, comma 34,
della legge 28 giugno
2012, n. 92, e cioè:
a) licenziamenti effettuati
in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in
attuazione di clausole sociali che garantiscano
la continuità occupazionale
prevista dai contratti collettivi nazionali
di lavoro stipulati
dalle organizzazioni sindacali
dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale;
b) interruzione di
rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, nel settore delle costruzioni
edili, per completamento delle
attività e chiusura del
cantiere).
[1] Art. 4 comma 1: “Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito
un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle
attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del
personale, supporto alla ricollocazione professionale. Il predetto albo è
articolato in cinque sezioni:
a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo
svolgimento di tutte le attività di cui all'articolo 20;
b) agenzie di
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere
esclusivamente una delle attività specifiche di cui all'articolo 20 comma 3
lettere da a) a h);
c) agenzie di
intermediazione;
d) agenzie di
ricerca e selezione del personale;
e) agenzie di
supporto alla ricollocazione professionale
[2] Il
giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del
giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di
lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del
licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità
risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo
di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in
relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti
occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle
condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo.
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