giovedì 19 febbraio 2015

Come deve essere comminato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo imprese con più di 15 dipendenti?

In base all’art. 7 della legge 604 del 1966 occorre attenersi alla seguente procedura:

1) Il datore di lavoro deve preventivamente comunicare alla “Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera” ed al lavoratore “l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo” indicando i motivi del licenziamento medesimo “nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato”.

2) La Direzione territoriale, dopo aver ricevuto la comunicazione, trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta. In base al comma quarto “La comunicazione contenente l'invito si considera validamente effettuata quando è recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero è consegnata al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta”. In caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presenziare all'incontro la procedura può essere sospesa per un massimo di quindici giorni.

3) L'incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile. Durante l’incontro le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro. Nel corso dell’incontro le parti procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso. In base al comma 8: “Il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa, è valutato dal giudice per la determinazione dell'indennità risarcitoria di cui all'articolo 18 settimo comma della legge 20 maggio 1970 n. 300, e successive modificazioni , e per l'applicazione degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile”. La mancata presentazione di una o entrambe  le  parti  al tentativo  di  conciliazione  e'  valutata  dal  giudice   ai   sensi dell'articolo 116 del codice di procedura civile.

4) La procedura si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione (e, comunque, decorso il termine di 7 giorni per l’invio della convocazione) il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore.

5) Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in materia di Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) e può essere previsto, al fine di favorirne la ricollocazione professionale, l'affidamento del lavoratore “ad un'agenzia di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c) ed e), del dlgs 276 del 2003[1].

NB I
in base all’art. 18 della legge 300 del 1970 comma 6: “Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione di cui all'art. 2 comma 2 legge 604 del 1966, e successive modificazioni, della procedura di cui all'articolo 7 della presente legge, o della procedura di cui all'art. 7 della legge 604 del 1966, e successive modificazioni, si applica il regime di cui al quinto comma[2], ma con attribuzione al lavoratore di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo".

NB II

La procedura stabilita dall’art. 7 della legge 604 del 1966  non  trova  applicazione  in  caso  di licenziamento  per  superamento  del  periodo  di  comporto  di   cui all'articolo 2110 del codice civile, nonché per i licenziamenti e le interruzioni del rapporto di lavoro  a  tempo  indeterminato  di  cui all'articolo 2, comma 34, della legge  28  giugno  2012,  n.  92, e cioè:

a)  licenziamenti   effettuati   in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute  assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali  che garantiscano la  continuità  occupazionale  prevista  dai  contratti collettivi  nazionali  di  lavoro  stipulati   dalle   organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

b) interruzione di  rapporto  di lavoro a tempo indeterminato, nel settore  delle  costruzioni  edili, per completamento delle  attività e  chiusura  del  cantiere).





[1]  Art. 4 comma 1: “Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale. Il predetto albo è articolato in cinque sezioni:
a)  agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività di cui all'articolo 20;
b)  agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle attività specifiche di cui all'articolo 20 comma 3 lettere da a) a h);
c)  agenzie di intermediazione;
d)  agenzie di ricerca e selezione del personale;
e)  agenzie di supporto alla ricollocazione professionale

[2] Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo.

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