giovedì 12 febbraio 2015

Cosa è un avviso di addebito emesso dall’Inps ed entro quanto posso opporlo?

Con l’art. 30 del DL 78 del 2010 l’Inps, a partire dal 2011, può emanare direttamente atti di riscossione aventi natura di titoli esecutivi per il recupero dei propri crediti.

Secondo il primo comma: “dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo”.

Il comma 2 dell’art. 30, individua gli elementi che l’avviso di addebito deve contenere, precisando che la loro assenza è causa di nullità dell’avviso emesso. 

In particolare: “L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullità:
-          il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento;
-          il periodo di riferimento del credito
-          la causale del credito
-          gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti;
-          l’indicazione dell’agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso.

L'avviso dovrà altresì contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica nonché l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.

L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto.

Espropriazione forzata. Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto dell'avviso come trasmesso all'agente della riscossione, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza 

Notifica. L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento


Entro quando devo opporre un avviso di addebito emesso dall’Inps?

In base alla legge 78 del 2010 art. 30  si deve fare riferimento alle norme che disciplinavano l’opposizione contro il ruolo. In particolare: “i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all'INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione”

Pertanto, restano fermi i termini stabiliti dall’art. 24 comma quinto del Dlgs 46 del 1999 “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”


Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi

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