Cosa è un avviso di
addebito emesso dall’Inps ed entro quanto posso opporlo?
Con l’art. 30 del DL 78 del 2010 l’Inps, a partire dal 2011,
può emanare direttamente atti di riscossione aventi natura di titoli esecutivi
per il recupero dei propri crediti.
Secondo il primo comma: “dal 1°
gennaio 2011, l 'attività
di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute
all'INPS, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante
la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo”.
Il comma 2 dell’art. 30,
individua gli elementi che l’avviso di addebito deve contenere, precisando che la loro assenza è causa
di nullità dell’avviso emesso.
In
particolare: “L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullità:
-
il codice fiscale del soggetto tenuto al
versamento;
-
il periodo di riferimento del credito
-
la causale del credito
-
gli importi addebitati ripartiti tra quota
capitale, sanzioni e interessi ove dovuti;
-
l’indicazione dell’agente della riscossione
competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla
data di formazione dell'avviso.
L'avviso dovrà altresì contenere
l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso
indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica nonché
l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione
indicato nel medesimo avviso procederà ad espropriazione forzata, con i poteri,
le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.
L'avviso
deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile
dell'ufficio che ha emesso l'atto.
Espropriazione forzata. Ai fini
dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto dell'avviso come
trasmesso all'agente della riscossione, tiene luogo, a tutti gli effetti,
dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della
riscossione ne attesti la provenienza
Notifica. L'avviso di addebito è
notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata
all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa
eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti
della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio
di raccomandata con avviso di ricevimento
Entro quando devo
opporre un avviso di addebito emesso dall’Inps?
In base alla legge 78 del 2010 art. 30 si deve fare riferimento alle norme che
disciplinavano l’opposizione contro il ruolo. In particolare: “i riferimenti contenuti in norme vigenti al
ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono
effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all'INPS
al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di
addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle
medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione”
Pertanto, restano fermi i termini stabiliti
dall’art. 24 comma quinto del Dlgs 46 del 1999 “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre
opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla
notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente
impositore”
Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti
il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti
del codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di primo grado il
giudice del lavoro può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi
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