mercoledì 18 febbraio 2015

Quando un lavoratore si vuole dimettere o risolve consensualmente il contratto cosa deve fare?

Con la legge 92 del 2012 art. 4 commi 17-23 e con il DL 28 giugno 2013 n. 76 (convertito con legge 99 del 2013 che ha introdotto all’interno del citato art. 4 legge 92 del 2012, con l’art. 7 comma 5 lettera d, il comma 23 bis) è stato stabilito che l’efficacia delle dimissioni (o della risoluzione consensuale) presentate da:

- lavoratore subordinato
- associato in partecipazione ex art. 2549 cc II comma
- collaboratori coordinati e continuativi
- collaboratori a progetto

è sospensivamente condizionata in alternativa tra loro:

a) alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro o il centro per l’impiego territorialmente competenti (o ovvero  presso le sedi individuate  dai  contratti  collettivi  nazionali  stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più  rappresentative a livello nazionale – comma 17).

b) alla sottoscrizione di apposita dichiarazione della lavoratrice o del lavoratore apposta in  calce  alla  ricevuta  di  trasmissione  della comunicazione  di  cessazione  del  rapporto   di   lavoro   di   cui all'articolo 21 della legge 29 aprile  1949,  n.  264,  e  successive modificazioni (comma 18).

Se il lavoratore si rifiuta di convalidarle in DTL o di sottoscrivere la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, il  datore deve invitare per iscritto il lavoratore (con comunicazione trasmessa  al  domicilio  del lavoratore indicato nel contratto di  lavoro  o  ad altro  domicilio  formalmente  comunicato  dalla  lavoratrice  o  dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero consegnata al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta a convalidarle presso la DTL (o a firmare il modulo trasmesso insieme all’invito) entro 7 giorni dalla ricezione. A questo punto[1]:

- se il lavoratore non fa nulla il rapporto si intende risolto dopo i 7 giorni;
- se il lavoratore revoca le dimissioni il rapporto procede

I 7 giorni si possno sovrapporre al preavviso.

Il  contratto  di lavoro, se interrotto per effetto del recesso, torna ad  avere  corso normale dal giorno successivo alla comunicazione della revoca. Per il periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la prestazione lavorativa non sia stata  svolta,  il  prestatore  non  matura  alcun diritto retributivo.

Alla revoca del recesso conseguono la cessazione di ogni  effetto  delle  eventuali  pattuizioni  a  esso  connesse  e l'obbligo  in  capo  al  lavoratore  di   restituire   tutto   quanto eventualmente percepito in forza di esse[2].

In forza del comma 22 “Qualora, in mancanza della convalida di cui al comma 17  ovvero della sottoscrizione di cui al comma 18,  il  datore  di  lavoro  non provveda  a  trasmettere  alla  lavoratrice  o   al   lavoratore   la comunicazione contenente l'invito entro il termine di  trenta  giorni dalla data delle  dimissioni  e  della  risoluzione  consensuale,  le dimissioni si considerano definitivamente prive di effetto”.

Il comma 23 ha introdotto una specifica sanzione amministrativa in caso di abuso di foglio firmato in bianco dal lavoratore: “Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di  lavoro  che abusi del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione  consensuale  del rapporto, e' punito con la sanzione amministrativa da euro  5.000  ad euro 30.000. L'accertamento e l'irrogazione della  sanzione  sono  di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro. Si applicano,  in quanto compatibili, le disposizioni di cui  alla  legge  24  novembre 1981, n. 689”.
 




[1] 19. Nell'ipotesi in cui la lavoratrice o il lavoratore non  proceda alla convalida di cui al comma 17 ovvero alla sottoscrizione  di  cui al comma 18, il  rapporto  di  lavoro  si  intende  risolto,  per  il verificarsi della condizione sospensiva, qualora la lavoratrice o  il lavoratore  non  aderisca,  entro  sette  giorni   dalla   ricezione, all'invito a presentarsi presso le sedi di cui  al  comma  17  ovvero all'invito ad  apporre  la  predetta  sottoscrizione,  trasmesso  dal datore di lavoro, tramite comunicazione scritta, ovvero  qualora  non effettui la revoca di cui al comma 21. 
[2] 21.  Nei sette giorni di cui al comma 19, che possono sovrapporsi con il periodo di preavviso, la lavoratrice o il lavoratore ha facoltà di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale. La revoca può essere comunicata in forma scritta. Il contratto di lavoro, se interrotto per effetto del recesso, torna ad avere corso normale dal giorno successivo alla comunicazione della revoca. Per il periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la prestazione lavorativa non sia stata svolta, il prestatore non matura alcun diritto retributivo. Alla revoca del recesso conseguono la cessazione di ogni effetto delle eventuali pattuizioni a esso connesse e l'obbligo in capo al lavoratore di restituire tutto quanto eventualmente percepito in forza di esse.

Nessun commento:

Posta un commento