Quando un lavoratore
si vuole dimettere o risolve consensualmente il contratto cosa deve fare?
Con la legge 92 del 2012 art. 4
commi 17-23 e con il DL 28 giugno 2013 n. 76 (convertito con legge 99 del 2013
che ha introdotto all’interno del citato art. 4 legge 92 del 2012, con l’art. 7
comma 5 lettera d, il comma 23 bis) è stato stabilito che l’efficacia delle
dimissioni (o della risoluzione consensuale) presentate da:
- lavoratore subordinato
- associato in partecipazione ex
art. 2549 cc II comma
- collaboratori coordinati e
continuativi
- collaboratori a progetto
è sospensivamente condizionata in alternativa tra loro:
a) alla convalida effettuata
presso la Direzione
territoriale del lavoro o il centro per l’impiego territorialmente competenti
(o ovvero presso le sedi
individuate dai contratti
collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative a
livello nazionale – comma 17).
b) alla sottoscrizione di
apposita dichiarazione della lavoratrice o del lavoratore apposta in calce
alla ricevuta di
trasmissione della comunicazione di
cessazione del rapporto
di lavoro di
cui all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949,
n. 264, e
successive modificazioni (comma 18).
Se il lavoratore si rifiuta di
convalidarle in DTL o di sottoscrivere la comunicazione di cessazione del
rapporto di lavoro, il datore deve
invitare per iscritto il lavoratore (con comunicazione trasmessa al
domicilio del lavoratore indicato
nel contratto di lavoro o ad altro
domicilio formalmente
comunicato dalla lavoratrice
o dal lavoratore al datore di
lavoro, ovvero consegnata al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta a
convalidarle presso la DTL
(o a firmare il modulo trasmesso insieme all’invito) entro 7 giorni dalla
ricezione. A questo punto[1]:
- se il lavoratore non fa nulla
il rapporto si intende risolto dopo i 7 giorni;
- se il lavoratore revoca le
dimissioni il rapporto procede
I 7 giorni si possno sovrapporre
al preavviso.
Il contratto
di lavoro, se interrotto per effetto del recesso, torna ad avere
corso normale dal giorno successivo alla comunicazione della revoca. Per
il periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la prestazione lavorativa
non sia stata svolta, il
prestatore non matura
alcun diritto retributivo.
Alla revoca del recesso conseguono la cessazione di ogni effetto
delle eventuali pattuizioni
a esso connesse
e l'obbligo in capo
al lavoratore di
restituire tutto quanto eventualmente percepito in forza di
esse[2].
In forza del comma 22 “Qualora, in mancanza della convalida di cui
al comma 17 ovvero della sottoscrizione
di cui al comma 18, il datore
di lavoro non provveda
a trasmettere alla
lavoratrice o al
lavoratore la comunicazione
contenente l'invito entro il termine di
trenta giorni dalla data
delle dimissioni e
della risoluzione consensuale,
le dimissioni si considerano definitivamente prive di effetto”.
Il comma 23 ha introdotto una
specifica sanzione amministrativa in caso di abuso di foglio firmato in bianco
dal lavoratore: “Salvo che il fatto
costituisca reato, il datore di
lavoro che abusi del foglio
firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di simularne le
dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto, e' punito con la sanzione
amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000. L'accertamento e l'irrogazione della sanzione
sono di competenza delle
Direzioni territoriali del lavoro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689” .
[1] 19. Nell'ipotesi in cui la lavoratrice o il
lavoratore non proceda alla convalida di
cui al comma 17 ovvero alla sottoscrizione
di cui al comma 18, il rapporto
di lavoro si
intende risolto, per il
verificarsi della condizione sospensiva, qualora la lavoratrice o il lavoratore
non aderisca, entro
sette giorni dalla
ricezione, all'invito a presentarsi presso le sedi di cui al
comma 17 ovvero all'invito ad apporre
la predetta sottoscrizione, trasmesso
dal datore di lavoro, tramite comunicazione scritta, ovvero qualora
non effettui la revoca di cui al comma 21.
[2] 21. Nei sette
giorni di cui al comma 19, che possono sovrapporsi con il periodo di preavviso,
la lavoratrice o il lavoratore ha facoltà di revocare le dimissioni o la
risoluzione consensuale. La revoca può essere comunicata in forma scritta. Il
contratto di lavoro, se interrotto per effetto del recesso, torna ad avere
corso normale dal giorno successivo alla comunicazione della revoca. Per il
periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la prestazione
lavorativa non sia stata svolta, il prestatore non matura alcun diritto
retributivo. Alla revoca del recesso conseguono la cessazione di ogni effetto
delle eventuali pattuizioni a esso connesse e l'obbligo in capo al lavoratore
di restituire tutto quanto eventualmente percepito in forza di esse.
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