Come devono essere valutati gli elementi sussidiari della subordinazione?
Cassazione 7587 del 2018 ha richiamato il seguente principio:
“E' stato, poi, precisato che ulteriori elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse (in questi termini, vedi Cass. 9/3/2009 n.5645). Nei consolidati approdi ai quali è pervenuta questa Corte, si è altresì considerato che l'esistenza del vincolo di subordinazione va concretamente apprezzata con riguardo alla specificita' dell'incarico conferito; e, nell'ottica descritta, si è ritenuto che laddove sia difficile individuare detto discrimine, per la peculiarità del rapporto, è legittimo ricorrere a criteri distintivi sussidiari, quali la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale, ovvero l'incidenza del rischio economico, l'osservanza di un orario, la forma di retribuzione, la continuità delle prestazioni. In particolare, è stato enunciato il principio secondo il quale, nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, oppure, all'opposto, nel caso di prestazioni lavorative dotate di notevole elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo, al fine della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare, in quel particolare contesto, significativo per la qualificazione del rapporto di lavoro, ed occorre allora far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale e la sussistenza di un effettivo potere di autoorganizzazione in capo al prestatore (vedi Cass. 21/1/2009 n.1536, Cass. 15/6/2009 n.13858, Cass.16/8/2013 n.19568).
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