Quali sanzioni sono previste in caso di violazione delle norme poste a fondamento della fruizione delle ferie?
In base al comma 1 dell'art. 10 del Dlgs 66 del 2003
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
In base all'art. 18 bis del Dlgs 66 del 2003 comma 3
In caso di violazione delle disposizioni previste dall articolo 10, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa è da 800 a 3.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 1.600 a 9.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
Nessun commento:
Posta un commento