Il licenziamento disciplinare tardivo è sanzionato dall'art. 18 comma 5 della legge 300 del 1970?
"In tema di licenziamento disciplinare, la violazione del principio di tempestività che si traduca in un ritardo notevole ed ingiustificato della contestazione comporta, per i licenziamenti intimati sotto la vigenza dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970, come modificato dall'art. 1, comma 42, della l. n. 92 del 2012, l'applicazione della tutela indennitaria "forte" nella misura prevista dal comma 5 dello stesso art. 18, restando la tutela indennitaria "debole" di cui al comma 6 limitata all'ipotesi di violazione di natura procedurale, cioè di contestazione avvenuta oltre i termini previsti dalla legge o dal contratto collettivo". Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 18/05/2018, n. 12231
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