Il danno risarcito dal terzo che ha cagionato l'infortunio deve essere detratto dall'indennità che l'Inail eroga al lavoratore?
Cass. civ. Sez. III, 29/05/2018, n. 13393
In merito alle somme pagate a titolo di indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, ai sensi dell'art. 68 del D.P.R. n. 1124 del 1965, non sussiste il limite dell'ammontare del risarcimento liquidato a carico del terzo responsabile, in quanto l'Inail ha sempre diritto di surrogarsi nel diritto dell'infortunato al risarcimento del danno da perdita della retribuzione sebbene questi non abbia esercitato tale diritto verso il responsabile. Con tale prestazione l'Inail indennizza lo specifico danno patrimoniale consistente nel lucro cessante da perdita del salario a causa dell'infermità generata dall'infortunio e dunque la corresponsione dell'indennizzo avviene in presenza di un fatto (l'assenza dal lavoro) che costituisce un pregiudizio civilisticamente rilevante del quale la vittima ha diritto di essere risarcita. Pertanto, una volta erogata la prestazione, l'Inail è sempre surrogato nel diritto della vittima verso il responsabile, non assumendo rilievo la circostanza che la vittima stessa, avendo continuato a ricevere la retribuzione nel periodo di assenza dal lavoro, non abbia neppure percepito di aver patito quello specifico danno patrimoniale e non ne abbia neppure chiesto il risarcimento al responsabile.
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