Le decadenze previste dall'art. 32 comma 4 lettera c) si applicano quando si vuole fare valere il diritto di proseguire il rapporto con il cessionario?
Cass. 09/07/2021, n. 19589
Le disposizioni di cui all'art. 32, comma 4, lett. c) e d) della legge n. 183 del 2010, relative al regime di decadenza ivi previsto, non si applicano alle ipotesi nelle quali, in tema di cessione di contratto di lavoro ex art. 2112 c.c., il lavoratore escluso chieda l'accertamento del suo diritto al trasferimento alle dipendenze dell'azienda cessionaria.
Ebbene, in ordine alla questione dell'applicabilità del termine di decadenza di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, alle ipotesi in cui il lavoratore non impugni la cessione del contratto di lavoro nell'ambito di un trasferimento ex art. 2112 c.c., ma, all'inverso, la rivendichi, questa Corte ha statuito per l'inapplicabilità.
7. Con riguardo alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. c), questa Corte ha sottolineato che la previsione deve intendersi come relativa alle ipotesi in cui il lavoratore contesti "la cessione del contratto" o, meglio, il passaggio del rapporto di lavoro, mentre restano estranee alla stessa le ipotesi in cui il lavoratore voglia avvalersi del trasferimento di azienda (formalmente deliberato dal datore di lavoro cedente) e, quindi, di ottenere il riconoscimento del passaggio e della prosecuzione del rapporto di lavoro in capo al cessionario oppure chieda di accertare l'avvenuto trasferimento di azienda che assuma realizzato in fatto e, quindi, la prosecuzione del rapporto di lavoro col cessionario (cfr. Cass. n. 13648 del 2019; Cass. n. 13179 del 2017; Cass. n. 9469 del 2019; Cass. n. 9750 del 2019).
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