Come si determina il danno da mobbing?
T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 21/07/2021, n. 8721
Nel caso di asserito mobbing, il "danno - conseguenza", ossia lo specifico pregiudizio professionale, biologico ed esistenziale sofferto dal lavoratore, deve essere parimenti allegato e provato dal danneggiato, in quanto non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nelle suindicate categorie; non è sufficiente, in altre parole, dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, ma incombe sul lavoratore l'onere non solo di allegare gli elementi costitutivi del demansionamento o del mobbing, ma anche di fornire la prova, ex art. 2697 c.c., del danno non patrimoniale che ne è derivato e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale. (Rigetta il ricorso.)
Nessun commento:
Posta un commento