Cosa succede in caso d’inadempimento dell’obbligo formativo da parte
del datore di lavoro?
In base all’art. 47 del Dlgs 81
del 2015: “1. In caso di
inadempimento nella erogazione della formazione a carico del datore di lavoro,
di cui egli sia esclusivamente responsabile e che sia tale da impedire la
realizzazione delle finalità di cui agli articoli 43, 44 e 45, il datore di
lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella
dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che
sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato,
maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi sanzione per omessa
contribuzione. Nel caso in cui rilevi un inadempimento nella erogazione della
formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta un provvedimento di disposizione,
ai sensi dell'articolo 14[1] del dlgs 124 del
2004, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere”.
[1] “Le disposizioni impartite dal personale
ispettivo in materia di lavoro e di legislazione sociale, nell'ambito
dell'applicazione delle norme per cui sia attribuito dalle singole disposizioni
di legge un apprezzamento discrezionale, sono esecutive.
Contro le disposizioni di cui al comma 1
è ammesso ricorso, entro quindici giorni, al Direttore della direzione
provinciale del lavoro, il quale decide entro i successivi quindici giorni.
Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende
respinto. Il ricorso non sospende l'esecutività della disposizione”.
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