lunedì 18 aprile 2016

Posso assumere in regime di apprendistato lavoratori disoccupato o che percepiscono l’indennità di mobilità?

In base al comma 4 dell’art. 47 del Dlgs 81 del 2015 “Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione.

Per essi trovano applicazione tuttavia, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 42, comma 4 (che permette la risoluzione al termine dell’apprendistato ai sensi dell’art. 2118 cc), le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonché, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25 comma 9 l. 223 del 1991(“per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è, per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti”, e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge[1]).



[1] “Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici e, per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni, per un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree di cui all'art. 7  comma 6 l. 223 del 1991. Il presente comma non trova applicazione per i giornalisti .

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