Nell’apprendistato
professionalizzante che ruolo hanno le regioni nella formazione?
In base al comma terzo dell’art. 44
del Dlgs 81 del 2015 “la formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto
la responsabilità del datore di lavoro, è integrata, nei limiti delle risorse
annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna
alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali
per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del
triennio e disciplinata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
Bolzano, sentite le parti sociali e tenuto conto del titolo di studio e delle
competenze dell'apprendista. La regione comunica al datore di lavoro, entro
quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto,
effettuata ai sensi dell'articolo 9 bi[1]s del
Dl 1996 n. 510 convertito in legge 1996 n. 608, le modalità di svolgimento
dell'offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al
calendario delle attività previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e
delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili, ai sensi delle
linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 febbraio 2014.
[1] In
caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo
in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio
lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto
lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, e gli
enti pubblici economici sono tenuti a darne comunicazione al Servizio
competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il
giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante
documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve
indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di
cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia
contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo
applicato. Nei settori agricolo, turistico e dei pubblici esercizi il datore di
lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al
lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a
quello dell’instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione
preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e
l’identificazione del prestatore di lavoro. La medesima procedura si applica ai
tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza
lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il
ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio
competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa,
l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel
mese precedente. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare, entro
il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di
trasformazione e di cessazione, al servizio competente nel cui ambito
territoriale è ubicata la sede di lavoro, l’assunzione, la proroga, la
trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese
precedente.
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