Come è regolamentato il
TFR nel ccnl Chimico Farmaceutico Industria?
Art. 54 - Trattamento di fine rapporto
Per le risoluzioni del rapporto
di lavoro, la retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della
quota di cui al comma 1 dell’art. 2120 c.c. è quella composta esclusivamente
dai seguenti elementi:
—
minimo contrattuale,
—
indennità di posizione organizzativa (I.P.O.),
—
scatti di anzianità ed Elemento Retributivo
Individuale,
—
aumenti di merito ed altre eccedenze mensili sul minimo
contrattuale,
—
indennità di contingenza ex legge n. 297/82 fino al
31/10/1994,
—
indennità di turno, 16 di alloggio, per lavorazioni
nocive, di mensa,
—
Elemento Aggiuntivo della Retribuzione,
—
premio di produzione (Elemento Retributivo Scorporato
per OO.VV.),
—
compenso per lavoro discontinuo sino alle 48 ore
settimanali,
—
provvigioni, interessenze, cottimo,
—
gli elementi suindicati corrisposti a titolo di 13ª
mensilità, di eventuali ulteriori mensilità corrisposte aziendalmente nonché di
preavviso o di indennità sostitutiva dello stesso.
Gli elementi
suindicati saranno computati agli effetti della determinazione della quota
annua anche nei casi di assenza dal lavoro previsti dal comma 3 dell’art. 2120
c.c.. Il lavoratore in costanza di rapporto di lavoro può chiedere all’impresa
per una seconda volta un’anticipazione sul trattamento di fine rapporto
maturato per le causali previste dalla legge
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