Come sono regolamentati la malattia e l’infortunio nel ccnl chimico
farmaceutici industria?
Art. 40 - Malattia e infortunio
Le Parti confermano che
l’esigenza di massima tutela dei lavoratori in malattia presuppone il corretto
utilizzo delle tutele contrattuali. In caso di assenze prolungate dal lavoro,
compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative aziendali, potranno
essere adottate soluzioni utili a favorire il reinserimento del lavoratore.
a) Assenza dal lavoro
In materia di infortunio e
malattia professionale si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto
concerne gli obblighi dell’assistenza e soccorso che per quanto concerne gli
obblighi assicurativi. L’infortunio sul lavoro, anche se consente la
continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente
dal lavoratore al proprio superiore diretto, perché possano essere prestate le
previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora, durante il lavoro, il
lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all’azione nociva delle
sostanze adoperate o prodotte nell’ambiente di lavoro, deve immediatamente
avvertire il proprio superiore diretto, perché questi informi la Direzione per i
provvedimenti del caso.
La malattia e l’infortunio non
professionale che causano l’assenza del lavoratore devono essere comunicate
all’impresa il più presto possibile e comunque entro 4 ore dall’inizio del
normale orario di lavoro del giorno in cui si verifica l’assenza stessa, salvo
il caso di giustificato impedimento. Inoltre il lavoratore deve consegnare o
far pervenire all’impresa, al più presto possibile e comunque non oltre il
terzo giorno dall’inizio dell’assenza, il certificato medico attestante la
malattia o l’infortunio non professionale.
L’eventuale prosecuzione dello
stato di inidoneità al servizio deve essere comunicata alla impresa il più
presto possibile e comunque entro 4 ore dall’inizio del normale orario di
lavoro del giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio,
salvo il caso di giustificato impedimento.
La prosecuzione dello stato di
inidoneità al servizio deve essere attestata da successivi certificati medici,
che il lavoratore deve consegnare o far pervenire all’impresa il più presto
possibile e comunque entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di
assenza per malattia o infortunio indicata nel certificato medico precedente.
Il lavoratore, sulla base del
certificato da inviare, anticiperà per le vie brevi all’impresa la durata
prevista della malattia o della sua prosecuzione.
Fermo restando quanto disposto
dall’art. 5 della legge n. 300/1970, per quanto concerne il controllo delle
assenze per malattia le Parti concordano quanto segue:
—
il lavoratore assente è tenuto a trovarsi nel proprio
domicilio, ovvero in quello da lui comunicato a norma del successivo penultimo
comma della presente lett. A), dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle 17.00
alle 19.00, disponibile per le visite di controllo (o negli eventuali diversi
orari che fossero previsti per legge);
—
sono fatte salve le eventuali documentabili necessità
di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni e accertamenti
specialistici nonché per le visite di controllo, di cui il lavoratore darà
preventiva informazione all’impresa. In mancanza di tali comunicazioni o in
caso di ritardo oltre i termini sopraindicati, a meno che non vi siano giuste
ragioni di impedimento, l’assenza si considera ingiustificata.
Ogni mutamento
di indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non professionale deve
essere tempestivamente comunicato all’impresa. Al termine della malattia o
dell’infortunio il lavoratore deve presentarsi immediatamente in impresa per
avere disposizioni in ordine alla ripresa del lavoro.
B) Conservazione del posto
durante l’assenza
In caso di interruzione del
servizio per malattia o infortunio, sempreché non siano causati da eventi
gravemente colposi imputabili al lavoratore (es. ferimento in rissa da lui
provocata, ubriachezza, ecc.), l’impresa garantisce al lavoratore non in prova
la conservazione del posto secondo i seguenti termini:
1) mesi 8 per gli aventi
anzianità di servizio fino a 3 anni;
2) mesi 10 per gli aventi
anzianità di servizio fino a 6 anni;
3) mesi 12 per gli aventi
anzianità di servizio oltre i 6 anni.
Nel caso di contratti di lavoro
di durata prevista fino a tre anni e di apprendistato, i periodi complessivi di
conservazione del posto, in caso di una o più interruzioni del servizio dovute
a malattia o infortunio non sul lavoro per il lavoratore non in prova, sono i
seguenti:
—
150 giorni per contratti superiori a 2 e fino a 3 anni
(4 anni per apprendistato);
—
120 giorni per contratti superiori a 1 e fino a 2 anni;
—
90 giorni per contratti superiori a 9 mesi e fino ad 1
anno;
—
60 giorni per contratti fino a 9 mesi.
Nel caso di
unico evento morboso continuativo ai fini dei suddetti termini di conservazione
del posto non saranno tenuti in considerazione i periodi di ricovero
ospedaliero continuativo di durata superiore a 20 giorni e fino a un massimo di
60 giorni complessivi. In caso di più assenze i periodi di conservazione del
posto suindicati si intendono riferiti ad un arco temporale pari a 36 mesi. In
caso di patologie di carattere oncologico, ai fini dei suddetti termini di
comporto, non saranno tenuti in considerazione i giorni di assenza per
malattia, anche non continuativi, richiesti per terapie salvavita, certificati
dalla struttura sanitaria pubblica o convenzionata, fino ad un massimo di un
periodo pari al 50% del periodo di comporto spettante.
Nel caso di
interruzione del servizio per infortunio sul lavoro la conservazione del posto
è garantita fino alla guarigione clinica e tale periodo di interruzione non
sarà computato né ai fini del calcolo dei termini di conservazione del posto,
né ai fini del calcolo dell’arco temporale di 36 mesi di cui al comma
precedente, che, conseguentemente, sarà ampliato di un periodo di durata uguale
a quello dell’assenza dovuta all’infortunio sul lavoro.
Nel caso di
interruzione del servizio per malattia professionale la conservazione del posto
è garantita fino ad un massimo di mesi 40. Le assenze dal lavoro per malattia o
infortunio sono computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali entro
i limiti della conservazione del posto sopra previsti.
Al lavoratore
che si ammala o si infortuna dopo che gli sia stato comunicato il preavviso di
licenziamento, è dovuto il trattamento economico indicato dalla lettera
successiva fino alla scadenza del preavviso stesso. L’impresa su richiesta del
lavoratore interessato fornirà annualmente la situazione relativa al periodo di
comporto. Superato il termine di conservazione del posto, ove l’impresa risolva
il rapporto di lavoro, sono dovute al lavoratore non in prova le normali
indennità previste per il caso di licenziamento.
Qualora la prosecuzione della
malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere il
servizio, questi può risolvere il contratto di lavoro senza obbligo di preavviso
o di corresponsione dell’indennità sostitutiva.
Nei casi di malattie non
professionali o infortuni non sul lavoro che si configurino particolarmente
rilevanti sul piano sociale, intendendosi per tali quelle/i che abbiano
procurato un’assenza dal lavoro di almeno 8 mesi nel corso degli ultimi 12
mesi, su richiesta del lavoratore interessato, l’impresa concederà
un’aspettativa non retribuita di 6 mesi, eventualmente prorogabile da parte
dell’impresa per ulteriori 6 mesi in caso di documentato protrarsi della stessa
anche su segnalazione della RSU.
Il periodo di aspettativa dovrà
essere richiesto dal lavoratore entro la scadenza dei periodi di conservazione
del posto sopra indicati. Il periodo di aspettativa non è computato nell’arco
temporale di 36 mesi di cui al comma 4 della presente lettera B) che,
conseguentemente, sarà ampliato di un arco temporale pari all’aspettativa
richiesta.
Il lavoratore potrà richiedere
tale periodo di aspettativa non retribuita una sola volta nel corso del
rapporto di lavoro. L’aspettativa di cui ai commi precedenti non potrà essere
richiesta né essere operante in caso di riduzione collettiva del personale o di
cessazione dell’attività aziendale.
C) Trattamento economico durante
l’assenza
A decorrere dal 23 luglio 1979,
al lavoratore non in prova e non in Cassa Integrazione Guadagni, assente per
malattia o infortunio o malattia professionale, viene assicurato un trattamento
economico pari a:
—
intera retribuzione netta per tre mesi e alla metà di
essa per successivi cinque mesi, se ha un’anzianità di servizio fino a tre
anni;
—
intera retribuzione netta per quattro mesi e alla metà
di essa per successivi sei mesi, se ha un’anzianità di servizio fino a sei
anni;
—
intera retribuzione netta per cinque mesi ed alla metà
di essa per successivi sette mesi se ha un’anzianità di servizio oltre i sei
anni.
Nel caso di
contratti di lavoro di durata prevista fino a tre anni e di apprendistato, si
applicano i seguenti trattamenti economici complessivi in caso di una o più
interruzioni del servizio dovute a malattia o infortunio non sul lavoro:
—
intera retribuzione netta per 75 giorni e metà di essa
per i 75 giorni successivi per contratti superiori a 2 anni e fino a 3 anni (4
anni per apprendistato);
—
intera retribuzione netta per 60 giorni e metà di essa
per i 60 giorni successivi per contratti superiori ad 1 anno e fino a 2 anni;
—
intera
retribuzione netta per 45 giorni e metà di essa per i 45 giorni successivi per
contratti superiori a 9 mesi e fino ad 1 anno;
—
intera retribuzione netta per 30 giorni e metà di essa
per i 30 giorni successivi per contratti fino a 9 mesi.
Per il lavoratore assente per
malattia o infortunio, il trattamento economico suindicato ricomincia ex novo
in caso di malattia, o infortunio, intervenuta dopo un periodo di 4 mesi senza
alcuna assenza per malattia o infortunio, dal 21 esimo giorno di ricovero
ospedaliero e comunque per le assenze per malattia o infortunio iniziate dopo
12 mesi dal giorno in cui è cessato il diritto al trattamento economico del
100%.
Qualora un unico evento morboso
continuativo abbia comportato l’esaurimento del trattamento economico
spettante, il trattamento stesso ricomincia ex novo in caso di ricovero
ospedaliero superiore a 14 giorni. Ai fini del coordinamento del trattamento
economico di malattia e di infortunio di cui al presente articolo con i
trattamenti previsti dalla disciplina legislativa vigente in materia, e tenuto
conto dell’art. 42, verrà assicurato il trattamento economico di cui ai
precedenti commi mediante integrazione della indennità corrisposta dagli
Istituti assicuratori.
Il diritto a percepire i trattamenti
previsti dal presente articolo è subordinato al riconoscimento della malattia e
dell’infortunio da parte dei rispettivi Istituti assicuratori, al rispetto da
parte del lavoratore degli obblighi previsti per il controllo delle assenze per
malattia nonché alla presentazione dei seguenti documenti:
a) in caso di malattia o infortunio:
certificato medico indicante la data di inizio, di prosecuzione e di chiusura
della incapacità al lavoro redatto sugli appositi moduli e contenente le
seguenti indicazioni: la data del rilascio; la prognosi; la specificazione
dell’orario durante il quale il medico curante consente al lavoratore di uscire
dalla sua abitazione;
b) in caso di infortunio sul lavoro e di
malattia professionale: denuncia dell’infortunio e della malattia professionale
nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia. In
caso di ricovero ospedaliero il lavoratore è tenuto a presentare o il
certificato di ricovero rilasciato dall’amministrazione ospedaliera o
l’attestato del medico che ne ha ordinato il ricovero, facendo conoscere
successivamente la data di dimissione.
È diritto dell’impresa rivalersi
nei confronti del lavoratore delle quote anticipate sia per conto degli
Istituti assicuratori sia per conto proprio, quando le erogazioni stesse non
sono dovute per inadempienza del lavoratore.
Chiarimento a verbale
Ai fini del trattamento economico
previsto al punto C) del presente articolo si precisa che non sono cumulabili
tra di loro le assenze per malattia e le assenze per infortunio sul lavoro e
malattia professionale.
Nessun commento:
Posta un commento