martedì 26 aprile 2016

Come è regolamentato il preavviso nel ccnl Farmaceutici industria?


Art. 53 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di un lavoratore non in prova non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un periodo di preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell’anzianità e della qualifica cui appartiene il lavoratore.

Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie. La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei termini di preavviso di cui alle seguenti lettere a), b) e c), deve corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

Il datore di lavoro ha diritto di trattenere su quanto dovuto al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questo eventualmente non prestato. Gli elementi tassativamente indicati all’art. 54 corrisposti al lavoratore in caso di preavviso prestato o a titolo d’indennità sostitutiva dello stesso sono computati nella retribuzione annua agli effetti del trattamento di fine rapporto.

a)  Lavoratori di cui al Gruppo 4) dell’art. 4
Per il licenziamento o le dimissioni è previsto il termine di preavviso di 15 giorni con decorrenza dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

b) Lavoratori di cui al Gruppo 3) dell’art. 4

Sono previsti i seguenti termini di preavviso di licenziamento, con decorrenza dalla metà o dalla fine di ciascun mese:
Anni di servizio                                                          CAT.D*                                  CAT.E
— fino a 5 anni compiuti                                           1 mese                                     1 mese
— oltre 5 anni e fino a 10 anni compiuti       1 mese e mezzo                                  1 mese
— oltre 10 anni 2 mesi                                   1 mese e mezzo

* Compresa la categoria C per il settore Abrasivi. In caso di dimissioni i termini di cui sopra sono ridotti alla metà.

c) Lavoratori di cui ai Gruppi 1) e 2) dell’art. 4

Sono previsti i seguenti termini di preavviso con decorrenza dalla metà o dalla fine di ciascun mese: Anni di servizio                                     CAT. A-B                   CAT. C-D                   CAT. E-F

 — fino a 5 anni compiuti                  2 mesi                         1 mese e mezzo          1 mese
— oltre 5 anni e fino a 10 anni          3 mesi                         2 mesi                         1 mese e mezzo
— oltre 10 anni                                  4 mesi                         3 mesi                         2 mesi


In caso di dimissioni i termini di cui sopra sono ridotti alla metà

Nessun commento:

Posta un commento