Come è regolamentato il preavviso nel ccnl Farmaceutici industria?
Art. 53 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Il rapporto di lavoro a tempo
indeterminato di un lavoratore non in prova non può essere risolto da nessuna
delle due parti senza un periodo di preavviso, i cui termini sono stabiliti
come segue a seconda dell’anzianità e della qualifica cui appartiene il
lavoratore.
Il periodo di preavviso non può
coincidere con il periodo di ferie. La parte che risolve il rapporto senza
l’osservanza dei termini di preavviso di cui alle seguenti lettere a), b) e c),
deve corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo della retribuzione
per il periodo di mancato preavviso.
Il datore di lavoro ha diritto di
trattenere su quanto dovuto al lavoratore un importo corrispondente alla
retribuzione per il periodo di preavviso da questo eventualmente non prestato.
Gli elementi tassativamente indicati all’art. 54 corrisposti al lavoratore in
caso di preavviso prestato o a titolo d’indennità sostitutiva dello stesso sono
computati nella retribuzione annua agli effetti del trattamento di fine
rapporto.
a) Lavoratori di cui al Gruppo 4) dell’art. 4
Per il licenziamento o le
dimissioni è previsto il termine di preavviso di 15 giorni con decorrenza dalla
metà o dalla fine di ciascun mese.
b) Lavoratori di cui al Gruppo 3)
dell’art. 4
Sono previsti i seguenti termini
di preavviso di licenziamento, con decorrenza dalla metà o dalla fine di
ciascun mese:
Anni di servizio CAT.D* CAT.E
— fino a 5 anni compiuti 1
mese 1 mese
— oltre 5 anni e fino a 10 anni
compiuti 1 mese e mezzo 1 mese
— oltre 10 anni 2 mesi 1 mese e mezzo
* Compresa la categoria C per il
settore Abrasivi. In caso di dimissioni i termini di cui sopra sono ridotti
alla metà.
c) Lavoratori di cui ai Gruppi 1)
e 2) dell’art. 4
Sono previsti i seguenti termini
di preavviso con decorrenza dalla metà o dalla fine di ciascun mese: Anni di
servizio CAT.
A-B CAT.
C-D CAT.
E-F
— fino a 5 anni compiuti 2
mesi 1 mese e mezzo 1 mese
— oltre 5 anni e fino a 10 anni 3
mesi 2 mesi 1 mese e mezzo
— oltre 10 anni 4 mesi 3 mesi 2 mesi
In caso di dimissioni i termini
di cui sopra sono ridotti alla metà
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