giovedì 5 dicembre 2019

Quando si ha licenziamento ritorsivo?


Cass. 02/12/2019, n. 31395

In ordine al licenziamento nullo perché ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante, ossia costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale. Ne deriva che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista dall'art. 18, comma 1, della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori) novellato dalla legge n. 92 del 2012, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento.

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