Come è disciplinato
il diritto allo studio nel ccnl terziario?
Art. 154 - Congedi retribuiti
In casi speciali e giustificati
il datore di lavoro potrà concedere in qualunque epoca dell’anno congedi
retribuiti con facoltà di dedurli dai permessi individuali di cui all’art. 146
ovvero, ove esauriti, dalle ferie.
Ai lavoratori studenti, compresi
quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, e che, in base alla
legge 20 maggio 1970, n. 300, hanno diritto ad usufruire di permessi
giornalieri retribuiti, le aziende concederanno altri 5 giorni retribuiti, pari
a 40 ore lavorative all’anno, per la relativa preparazione.
I permessi di cui al precedente
comma saranno retribuiti previa presentazione della documentazione ufficiale
degli esami sostenuti (certificati, dichiarazioni, libretti e ogni altro idoneo
mezzo di prova).
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