Quale è la nozione d’insubordinazione nella giurisprudenza ? (1)
Secondo cass. 11 maggio 2016 n. 9635:
“Ora, è precisamente nella ricostruzione
della nozione di insubordinazione che il ragionamento della Corte territoriale
mostra la sua fallacia.
Posto infatti che detta nozione non può essere limitata al
rifiuto di adempiere alle disposizioni impartite dai superiori, ma si estende a
qualsiasi altro comportamento atto a pregiudicarne l'esecuzione nel quadro
dell'organizzazione aziendale (giurisprudenza consolidata fin da Cass. n. 5804
del 1987), deve rilevarsi che la critica rivolta ai superiori con modalità
esorbitanti dall'obbligo di correttezza formale dei toni e dei contenuti, oltre
a contravvenire alle esigenze di tutela della persona umana di cui all’art.2
Cost., può essere di per sè suscettibile di arrecare pregiudizio all'organizzazione
aziendale, dal momento che l'efficienza di quest'ultima riposa in ultima
analisi sull'autorevolezza di cui godono i suoi dirigenti e quadri intermedi e
tale autorevolezza non può non risentire un pregiudizio allorchè il lavoratore,
con toni ingiuriosi, attribuisca loro qualità manifestamente disonorevoli.
Nè contrari argomenti possono ritrarsi dalla circostanza (pure
valorizzata dalla Corte di merito) secondo cui il CCNL tipizzerebbe come
ipotesi di giusta causa di recesso soltanto condotte non solo verbalmente, ma
anche fisicamente aggressive: la "giusta causa" di licenziamento è
nozione legale e il giudice non può ritenersi vincolato dalle previsioni
dettate al riguardo dal contratto collettivo, potendo e dovendo ritenere la
sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o per un grave
comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del
comune vivere civile, ove tale grave inadempimento o tale grave comportamento
abbia fatto venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e
lavoratore, e potendo e dovendo specularmente escludere che il comportamento
del lavoratore costituisca di fatto una giusta causa, pur essendo qualificato
tale dal contratto collettivo, in considerazione delle circostanze concrete che
lo hanno caratterizzato (cfr. da ult. Cass. n. 4060 del 2011).
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