I verbali ispettivi Inps possono essere utilizzati per gli accertamenti tributari?
In base a Cass. civ. Sez. V,
08/04/2016, n. 6871 “deve essere cassata
la sentenza che ha affermato l'inidoneità delle risultanze di un verbale di
verifica dell'Inps a sorreggere un accertamento tributario posto che
l'art. 36 DPR 1973/600stabilisce che gli organi pubblici che svolgono attività
di ispezione o vigilanza i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a
conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono
comunicarli alla Guardia di Finanza, a propria volta deputata a trasmettere gli
elementi utili per l'accertamento tributarlo all'Ufficio impositore competente
(art. 33 comma 3 DPR 600/1973). L'esistenza di un vero e proprio obbligo a
carico degli organi pubblici ispettivi, quali L'Inps, di trasmettere agli
Uffici finanziari gli atti contenenti notizie fiscalmente rilevanti presuppone,
in via logica, la piena utilizzabilità della documentazione trasmessa, come
confermato dall'art. 39 comma 1 lettera c) Dpr 1973/600, che legittima l'ente
impositore ad utilizzare non solo i propri verbali di accertamento ma anche
"altri atti e documenti" in suo possesso”.
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