Cosa sono i congedi
per la formazione?
In base all’art. 5 della legge
2000 n. 53 “Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo
studio di cui all'articolo 10 della l. 300 del 1970 n. 300, i dipendenti di
datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di
anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono
richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione
per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato,
nell'arco dell'intera vita lavorativa.
2. Per «congedo per la
formazione» si intende quello finalizzato al completamento della scuola
dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del
diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative
diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
3. Durante il periodo di congedo
per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto
alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e
non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e
documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal
medesimo decreto di cui all'articolo 4, comma 4 (DM 2000 n. 278), intervenuta
durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore
di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo.
4. Il datore di lavoro può non
accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero può differirne
l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. I contratti collettivi
prevedono le modalità di fruizione del congedo stesso, individuano le
percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, disciplinano le
ipotesi di differimento o di diniego all'esercizio di tale facoltà e fissano i
termini del preavviso, che comunque non può essere inferiore a trenta giorni.
5. Il lavoratore può procedere al
riscatto del periodo di cui al presente articolo, ovvero al versamento dei
relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria”.
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