martedì 24 maggio 2016

Come è disciplinato il diritto allo studio nel ccnl farmacie private?

Art. 38 Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari che devono sostenere prove d'esame, e che in base alla legge 20 maggio 1970 n. 300 hanno diritto ad usufruire di permessi retribuiti, le aziende concederanno altri cinque giorni retribuiti (pari a 40 ore lavorative) all'anno per la relativa preparazione. I permessi di cui al precedente comma saranno retribuiti previa presentazione della documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificati, dichiarazioni, libretti e ogni altro idoneo mezzo di prova).

INTERVENTI DI SOSTEGNO PER LA FORMAZIONE CONTINUA PREVISTA DALLE NORME CHE REGOLANO L’E.C.M.

Art. 39 Atteso quanto previsto dalla legge che la farmacia può avere in organico farmacisti iscritti ai rispettivi Ordini professionali e che per tali farmacisti la legge prevede l’acquisizione di crediti formativi correlati all’E.C.M., le Parti convengono sull’istituzione di strumenti di sostegno a tale percorso formativo. A tale fine le Parti, a modifica ed integrazione del Verbale d’intesa del 23 marzo 2006 (che valeva anche per il 2007) concordano quanto segue:

A) la Farmacia rimborsa, anche attraverso anticipazioni, ai soggetti organizzatori dei corsi E.C.M. validamente certificati – sempre a fronte dell’effettiva partecipazione ai corsi medesimi ed a seguito di certificazione debitamente documentata ai fini fiscali – l’importo di 80 euro per l’anno 2008. Attesa la natura non retributiva di tale importo, esso non concorre, a nessun titolo, alla determinazione di ogni forma di retribuzione indiretta e differita.

B) La Farmacia riconosce, altresì, a ciascun farmacista dipendente per l’effettiva partecipazione ai corsi E.C.M., debitamente documentata, un permesso di 8 ore per l’anno 2008. Nel caso di mancata utilizzazione di tali permesso per il 2008 al farmacista dipendente – che abbia, comunque, partecipato ai corsi E.C.M. ed acquisito i crediti nel limite legale necessario per il 2008 – può essere corrisposto, a fronte dell’esibizione della relativa documentazione ed entro e non oltre il 31 gennaio 2009, il pagamento di un’indennità sostitutiva calcolata sulla retribuzione di cui all’art. 58 CCNL.


In sede regionale ed entro il 31.10.2008, la materia potrà essere diversamente definita. In caso di modifiche normative, le Parti si incontreranno tempestivamente per valutare le soluzioni da adottare. Il verbale di Intesa sottoscritto in data 23 marzo 2006 vale anche per il 2007.

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