Come è disciplinato il diritto allo studio nel ccnl farmacie private?
Art. 38 Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari che devono
sostenere prove d'esame, e che in base alla legge 20 maggio 1970 n. 300 hanno diritto
ad usufruire di permessi retribuiti, le aziende concederanno altri cinque
giorni retribuiti (pari a 40 ore lavorative) all'anno per la relativa
preparazione. I permessi di cui al precedente comma saranno retribuiti previa
presentazione della documentazione ufficiale degli esami sostenuti
(certificati, dichiarazioni, libretti e ogni altro idoneo mezzo di prova).
INTERVENTI DI SOSTEGNO PER LA FORMAZIONE CONTINUA
PREVISTA DALLE NORME CHE REGOLANO L’E.C.M.
Art. 39 Atteso quanto previsto dalla legge che la farmacia può avere in
organico farmacisti iscritti ai rispettivi Ordini professionali e che per tali
farmacisti la legge prevede l’acquisizione di crediti formativi correlati
all’E.C.M., le Parti convengono sull’istituzione di strumenti di sostegno a tale
percorso formativo. A tale fine le Parti, a modifica ed integrazione del
Verbale d’intesa del 23 marzo 2006 (che valeva anche per il 2007) concordano
quanto segue:
A) la Farmacia
rimborsa, anche attraverso anticipazioni, ai soggetti organizzatori dei corsi
E.C.M. validamente certificati – sempre a fronte dell’effettiva partecipazione
ai corsi medesimi ed a seguito di certificazione debitamente documentata ai
fini fiscali – l’importo di 80 euro per l’anno 2008. Attesa la natura non
retributiva di tale importo, esso non concorre, a nessun titolo, alla
determinazione di ogni forma di retribuzione indiretta e differita.
B) La Farmacia
riconosce, altresì, a ciascun farmacista dipendente per l’effettiva
partecipazione ai corsi E.C.M., debitamente documentata, un permesso di 8 ore
per l’anno 2008. Nel caso di mancata utilizzazione di tali permesso per il 2008
al farmacista dipendente – che abbia, comunque, partecipato ai corsi E.C.M. ed
acquisito i crediti nel limite legale necessario per il 2008 – può essere corrisposto,
a fronte dell’esibizione della relativa documentazione ed entro e non oltre il
31 gennaio 2009, il pagamento di un’indennità sostitutiva calcolata sulla
retribuzione di cui all’art. 58 CCNL.
In sede regionale ed entro il 31.10.2008, la materia potrà essere
diversamente definita. In caso di modifiche normative, le Parti si
incontreranno tempestivamente per valutare le soluzioni da adottare. Il verbale
di Intesa sottoscritto in data 23 marzo 2006 vale anche per il 2007.
Nessun commento:
Posta un commento