Il licenziamento intimato prima del
trasferimento d’azienda dichiarato illegittimo può essere opposto al
cessionario ex art. 2112 cc?
Cass. civ. Sez. lavoro, Sent.,
16-12-2014, n. 26401
“Non si è mai dubitato che l'esaurimento o la cessazione del rapporto
identifichino situazioni giuridicamente rilevanti e non vicende meramente
fattuali. I rapporti di lavoro, quali rapporti giuridici, non si esauriscono nè
cessano in via di mero fatto, richiedendosi a tale fine il verificarsi di circostanze
giuridicamente rilevanti, idonee a produrre effetti estintivi (in tal senso,
Cass., 12 aprile 2010, n. 8641).
Ora, l'effetto estintivo del licenziamento annullabile è un effetto del
tutto precario, idoneo ad essere travolto fra le parti dalla pronunzia di
annullamento (art. 1445 cc) con la conseguenza che, a norma dell’art. 2112 cc,
il rapporto di lavoro ripristinato fra le parti originarie si trasferisce al
cessionario (Cass., n. 8641/2010; Cass., 8 marzo 2011, n. 5507; da ultimo,
Cass., 21 febbraio 2014, n. 4130). L'ulteriore conseguenza è che deve ritenersi
sussistente la legittimazione passiva dell'impresa cessionaria, nei cui
confronti correttamente è stata proposta la domanda di impugnativa del
licenziamento (cfr. Cass., n. 8641/2010).
Tale soluzione non osta con la direttiva 77/187/CE, la quale prevede,
secondo l'interpretazione offerta dalla Corte di giustizia Ce (sentenza 12
marzo 1998 C-319/94, 11 luglio nelle 985, C-105/84, 7 febbraio 1985, C-19/83),
che i lavoratori licenziati in contrasto con la direttiva debbono essere
considerati dipendenti alla data del trasferimento, senza pregiudizio per la
facoltà degli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori (Cass., 8641/2010,
cit.; Cass., 8 marzo 2011, n. 5507, principio emesso ai sensi dell'art. 360 bis
c.p.c.)”.
Cass. civ. Sez. lavoro,
28/02/2012, n. 3041
“Per costante insegnamento di questa S.C., cui va data continuità,
l'effetto estintivo del licenziamento illegittimo intimato in epoca anteriore
al trasferimento d'azienda, in quanto meramente precario e destinato ad essere
travolto dagli effetti retroattivi dalla sentenza di annullamento o dichiarativa
della nullità del recesso, fa sì che il rapporto di lavoro ripristinato tra le
parti originarie si trasferisca, ai sensi dell’art. 2112 cc, in capo al
cessionario;
nè osta a tale soluzione l'applicazione della direttiva 77/187/CE, la
quale prevede - secondo l'interpretazione offerta dalla Corte di giustizia CE
(cfr. sentenze 12.3.98, C-319/94, 11.7.85, C-105/84, e 7.2.85, C-19/83) - che i
lavoratori licenziati in contrasto con la direttiva medesima devono essere
considerati dipendenti del cessionario alla data del trasferimento (cfr., ex aliis,
Cass. 8.3.11 n. 5507; Cass. 12.4.10 n. 8641).
In altre parole, il subingresso del cessionario nei rapporti di lavoro
dei dipendenti dell'azienda ceduta non si verifica soltanto se tale rapporto
sia stato legittimamente risolto in tempo anteriore al trasferimento medesimo;
in caso contrario, il rapporto prosegue ope legis con l'acquirente e il
lavoratore conserva nei suoi confronti tutti i diritti che aveva verso il
cedente (cfr. Cass. 28.8.2000 n. 11272).
Dunque, in un caso come quello odierno, vale a dire di licenziamento
basatosi unicamente sul fatto del trasferimento, deve riconoscersi la nullità
del recesso per violazione della norma imperativa contenuta nell’art. 2112 cc
comma 4; tale nullità comporta la prosecuzione del rapporto nei confronti del
cessionario (cfr. Cass. 6.3.98 n. 2521)”.
Cass. civ. Sez. VI, Ord., 08-03-2011, n. 5507
“Alla luce del consolidato orientamento di questa Corte (Sez. L,
Sentenza n. 8641 del 12/04/2010 (Rv. 613418), per il quale "In tema di
trasferimento d'azienda, l'effetto estintivo del licenziamento illegittimo
intimato in epoca anteriore al trasferimento medesimo, in quanto meramente
precario e destinato ad essere travolto dalla sentenza di annullamento,
comporta che il rapporto di lavoro ripristinato tra le parti originarie si
trasferisce, ai sensi dell’art. 2112 cc, in capo al cessionario, dovendosi
escludere che osti a tale soluzione l'applicazione della direttiva 77/187/CE,
la quale prevede - secondo l'interpretazione offerta dalla Corte di giustizia
CE (cfr. sentenze 12 marzo 1998, C-319/94, 11 luglio 1985, C-105/84, e 7
febbraio 1985, C-19/83) - che i lavoratori licenziati in contrasto con la
direttiva debbono essere considerati dipendenti alla data del trasferimento,
senza pregiudizio per la facoltà degli Stati membri di applicare o di
introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più
favorevoli ai lavoratori. (Nella specie, la S.C ., in applicazione del principio di cui alla
massima, ha ritenuto che, a seguito dell'annullamento del licenziamento,
sussisteva la legittimazione passiva anche del cessionario per le richieste del
lavoratore relative al ripristino del rapporto di lavoro, escludendo la
necessità di una pronuncia pregiudiziale della Corte di Giustizia) (in
precedenza, cfr. Cass., N. 12411 del 2003 Rv. 566211, N. 20221 del 2007 Rv.
600167)”.
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