mercoledì 18 maggio 2016

Come è disciplinato il riassorbimento dei trattamenti  retributivi nella pubblica amministrazione in caso di passaggio da un amministrazione all’altra?

In forza di  Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ordinanza, 08/03/2016, n. 4545:

L’art. 2, comma 3 del Dlgs 165 del 2001, dispone: "I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva".

Dalla lettura della disposizione emerge la correttezza dell'interpretazione letterale fornitane dalla Corte di appello, posto che quest'ultima ha ritenuto palese il significato delle parole secondo la loro connessione, e la sua portata precettiva, nel senso di un principio di carattere generale dettato dalla norma, di riassorbimento dei trattamenti economici più favorevoli, demandandosi alla contrattazione collettiva solo la definizione delle modalità e della misura del detto riassorbimento. …

La interpretazione fornita dalla Corte d'appello è, peraltro, avallata dalla giurisprudenza di legittimità, essendo consolidato il condiviso orientamento secondo cui, nell'ambito del lavoro pubblico, nel caso di passaggio da una Amministrazione ad un'altra è assicurata - in mancanza di disposizioni speciali - la continuità giuridica del rapporto di lavoro e il mantenimento del trattamento economico, il quale, ove risulti superiore a quello spettante presso l'ente di destinazione, opera nell'ambito della regola del riassorbimento degli assegni ad personam attribuiti al fine di rispettare il divieto di reformatio in pejus del trattamento economico acquisito, in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti per effetto del trasferimento, secondo quanto risulta argomentando dal Dlgs 1993 n. 29 art. 34, come sostituito dal Dlgs 80 del 1998, art. 19, (ora Dlgs 165 del 2001 art. 31), che richiama le regole dettate dall’art. 2112 cc (Cass. 16 giugno 2005, n. 12956; Cass. 13 aprile 2006, n. 8693; Cass. 11 aprile 2006, n. 8389; Cass. 8 maggio 2006, n. 10449; Cass. 8 gennaio 2007, n. 55; Cass. 2 febbraio 2007, n. 2265; Cass. 29 marzo 2010, n. 7520; Cass. 19 novembre 2010, n. 23474; Cass. 2 marzo 2011, n. 5097).

Non è, poi, dubitabile che il criterio generale del riassorbimento debba operare in riferimento ai miglioramenti del trattamento economico complessivo dei dipendenti del Amministrazione di arrivo e non con riferimento a singole voci che compongono tale trattamento economico, in quanto solo il primo sistema di riassorbimento, oltre a non essere in contrasto con le disposizioni legislative di cui finora si è detto, è conforme al principio di cui all’art. 36 cost. come costantemente interpretato dalla giurisprudenza costituzionale, nel senso che il principio della "proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione va riferito non già alle sue singole componenti, ma alla globalità di essa" (vedi, per tutte: Corte Cost. sentenze: n. 141 del 1979; n. 470 del 2002; n. 434 del 2005) e quindi alle singole voci che compongono la retribuzione non può essere attribuito autonomo rilievo, a meno che ciò sia espressamente previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva.


La regola per cui il passaggio da un datore di lavoro all'altro comporta l'inserimento del dipendente in una diversa realtà organizzativa e in un mutato contesto di regole normative e retributive, con applicazione del trattamento in atto presso il nuovo datore di lavoro (art. 2112 cc), è confermata, per i dipendenti pubblici, dal Dlgs 165 del 2001 art. 30, che riconduce il passaggio diretto di personale da amministrazioni diverse alla fattispecie della "cessione del contratto" (art. 1406 cc), stabilendo la regola generale dell'applicazione del trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi nel comparto dell'Amministrazione cessionari, non giustificandosi diversità di trattamento (salvi gli assegni ad personam attribuiti al fine di rispettare il divieto di reformatio in peius del trattamento economico acquisito) tra dipendenti, dello stesso ente, a seconda della provenienza (Cass. 17 luglio 2006, n. 16185; Cass. 13 settembre 2006, n. 19564; Cass. 2 febbraio 2007, n. 2265).

Infatti, nell'ipotesi di passaggio di lavoratori ad una diversa PA, l'eventuale diversificazione del rispettivo trattamento economico richiede una specifica base normativa, in difetto della quale l'Amministrazione, ai sensi del Dlgs 165 del 2001 art. 45 comma 2, deve garantire ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale e, comunque, trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi (Cass. 2 marzo 2011, n. 5097).

Non può esservi, allora, dubbio sul fatto che, nella specie, non solo dovesse essere operato il riassorbimento, ma anche che ciò dovesse avvenire in riferimento ai miglioramenti del trattamento economico complessivo.

Nè ha alcun rilievo l'argomento, addotto dal ricorrente, dell'assenza di disposizioni contenute nella contrattazione collettiva (applicabile) disciplinanti il riassorbimento delle eccedenze retributive verificatesi, eventualmente, nei passaggi del personale tra le varie Amministrazioni. Invero, secondo quanto si desume dal combinato disposto del Dlgs 165 del 2001 artt. 2 e 69, alla contrattazione collettiva è demandata la determinazione degli elementi che concorrono a formare, condizionandosi a vicenda, il trattamento economico complessivo dei pubblici dipendenti, e, per quanto riguarda il riassorbimento, ad essa compete solo la definizione delle modalità applicative di operatività del relativo principio (già presente, peraltro, per quel che si è detto nell'ambito dello stesso D.Lgs.), sicchè, attesa l'inderogabilità della normativa che delinea i criteri generali cui deve conformarsi il trattamento economico dei pubblici dipendenti, nel cui ambito rientra il principio del riassorbimento, in difetto di specifiche disposizioni dell'autonomia collettiva si applicano le disposizioni legislative in materia, essendo comunque preclusa alla contrattazione collettiva la possibilità di escludere l'operatività del suddetto principio (arg. ex Cass. 30 dicembre 2009, n. 27836; Cass. 18 gennaio 2012, n. 709; Cass.14 luglio 2008, n. 19299 e, da ultimo, Cass. 16.4.2012 n. 5959, Cass. n. 24949 del 24.11.2014).

Per Cass Cass. civ. Sez. lavoro, 15/10/2013, n. 23366

In tema di passaggio di personale da un'amministrazione all'altra, il mantenimento del trattamento economico collegato al complessivo "status" posseduto dal dipendente prima del trasferimento opera nell'ambito, e nei limiti, della regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti dalle normative applicabili per effetto del trasferimento, trovando giustificazione la conservazione del trattamento più favorevole nel principio di irriducibilità della retribuzione, principio questo che però, ove subentri un trattamento complessivamente migliore per tutti i dipendenti, non giustifica - in assenza di una diversa specifica indicazione normativa - l'ulteriore mantenimento del divario, la cui inalterata persistenza si pone in contrasto con il principio di parità di trattamento dei dipendenti pubblici stabilito dall'art. 45 del Dlgs 2001 n. 165 (Fattispecie relativa alla conservazione dell'assegno di garanzia attribuito ai dipendenti dell'INADEL, conservato a seguito del passaggio all'INPDAP e poi riassorbito al momento del passaggio alla qualifica e posizione superiore). (Cassa e decide nel merito, App. Campobasso, 29/03/2010)


Conforme: Cass. civ. Sez. lavoro, 24/11/2014, n. 24950


In tema di passaggio di personale da un'amministrazione all'altra, il mantenimento del trattamento economico collegato al complessivo "status" posseduto dal dipendente prima del trasferimento opera nell'ambito, e nei limiti, della regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti dalle normative applicabili per effetto del trasferimento, dovendosi contemperare, in assenza di una specifica previsione normativa, il principio di irriducibilità della retribuzione, con quello di parità di trattamento dei dipendenti pubblici stabilito dall'art. 45 del Dlgs 2001 n. 165 (Nella specie, la S.C. ha ritenuto riassorbibile, a seguito del passaggio diretto alle dipendenze della Regione Lazio, l'indennità di amministrazione già attribuita ai dipendenti del Ministero del Lavoro, per effetto della corresponsione dei compensi, previsti per i dipendenti regionali - per le categorie A, B e C - dall'art. 4, comma 2, e dall'art. 5 del contratto collettivo integrativo 1998/2001, a titolo di produttività collettiva e di retribuzione di posizione). (Cassa e decide nel merito, App. Roma, 14/12/2007)

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