Come è disciplinato il riassorbimento dei trattamenti retributivi nella pubblica amministrazione in
caso di passaggio da un amministrazione all’altra?
In forza di Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ordinanza,
08/03/2016, n. 4545:
L’art. 2, comma 3 del Dlgs 165
del 2001, dispone: "I trattamenti economici più favorevoli in godimento
sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti
collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse
disponibili per la contrattazione collettiva".
Dalla lettura della disposizione
emerge la correttezza dell'interpretazione letterale fornitane dalla Corte di
appello, posto che quest'ultima ha ritenuto palese il significato delle parole
secondo la loro connessione, e la sua portata precettiva, nel senso di un
principio di carattere generale dettato dalla norma, di riassorbimento dei
trattamenti economici più favorevoli, demandandosi alla contrattazione
collettiva solo la definizione delle modalità e della misura del detto
riassorbimento. …
La interpretazione fornita dalla
Corte d'appello è, peraltro, avallata dalla giurisprudenza di legittimità, essendo
consolidato il condiviso orientamento secondo cui, nell'ambito del lavoro
pubblico, nel caso di passaggio da una Amministrazione ad un'altra è assicurata
- in mancanza di disposizioni speciali - la continuità giuridica del rapporto
di lavoro e il mantenimento del trattamento economico, il quale, ove risulti
superiore a quello spettante presso l'ente di destinazione, opera nell'ambito
della regola del riassorbimento degli assegni ad personam attribuiti al fine di
rispettare il divieto di reformatio in pejus del trattamento economico
acquisito, in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento
economico riconosciuti per effetto del trasferimento, secondo quanto
risulta argomentando dal Dlgs 1993 n. 29 art. 34, come sostituito dal Dlgs 80
del 1998, art. 19, (ora Dlgs 165 del 2001 art. 31), che richiama le regole
dettate dall’art. 2112 cc (Cass. 16 giugno 2005, n. 12956; Cass. 13 aprile
2006, n. 8693; Cass. 11 aprile 2006, n. 8389; Cass. 8 maggio 2006, n. 10449;
Cass. 8 gennaio 2007, n. 55; Cass. 2 febbraio 2007, n. 2265; Cass. 29 marzo
2010, n. 7520; Cass. 19 novembre 2010, n. 23474; Cass. 2 marzo 2011, n. 5097).
Non è, poi, dubitabile che il criterio generale del riassorbimento
debba operare in riferimento ai miglioramenti del trattamento economico
complessivo dei dipendenti del Amministrazione di arrivo e non con riferimento
a singole voci che compongono tale trattamento economico, in quanto solo il
primo sistema di riassorbimento, oltre a non essere in contrasto con le
disposizioni legislative di cui finora si è detto, è conforme al principio di
cui all’art. 36 cost. come costantemente interpretato dalla giurisprudenza
costituzionale, nel senso che il principio della "proporzionalità ed
adeguatezza della retribuzione va riferito non già alle sue singole
componenti, ma alla globalità di essa" (vedi, per tutte: Corte Cost.
sentenze: n. 141 del 1979; n. 470 del 2002; n. 434 del 2005) e quindi alle
singole voci che compongono la retribuzione non può essere attribuito autonomo
rilievo, a meno che ciò sia espressamente previsto dalla legge o dalla
contrattazione collettiva.
La regola per cui il passaggio da un datore di lavoro
all'altro comporta l'inserimento del dipendente in una diversa realtà
organizzativa e in un mutato contesto di regole normative e retributive, con
applicazione del trattamento in atto presso il nuovo datore di lavoro (art. 2112
cc), è confermata, per i dipendenti pubblici, dal Dlgs 165 del 2001 art. 30,
che riconduce il passaggio diretto di personale da amministrazioni diverse alla
fattispecie della "cessione del contratto" (art. 1406 cc), stabilendo
la regola generale dell'applicazione del trattamento giuridico ed economico,
compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi nel comparto
dell'Amministrazione cessionari, non giustificandosi diversità di trattamento
(salvi gli assegni ad personam attribuiti al fine di rispettare il divieto di
reformatio in peius del trattamento economico acquisito) tra dipendenti, dello
stesso ente, a seconda della provenienza (Cass. 17 luglio 2006, n. 16185;
Cass. 13 settembre 2006, n. 19564; Cass. 2 febbraio 2007, n. 2265).
Infatti, nell'ipotesi di passaggio di lavoratori ad una diversa PA,
l'eventuale diversificazione del rispettivo trattamento economico richiede una
specifica base normativa, in difetto della quale l'Amministrazione, ai sensi
del Dlgs 165 del 2001 art. 45 comma 2, deve garantire ai propri dipendenti
parità di trattamento contrattuale e, comunque, trattamenti non inferiori a
quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi (Cass. 2 marzo 2011, n.
5097).
Non può esservi, allora, dubbio
sul fatto che, nella specie, non solo dovesse essere operato il riassorbimento,
ma anche che ciò dovesse avvenire in riferimento ai miglioramenti del trattamento
economico complessivo.
Nè ha alcun rilievo l'argomento,
addotto dal ricorrente, dell'assenza di disposizioni contenute nella
contrattazione collettiva (applicabile) disciplinanti il riassorbimento delle
eccedenze retributive verificatesi, eventualmente, nei passaggi del personale
tra le varie Amministrazioni. Invero, secondo quanto si desume dal combinato
disposto del Dlgs 165 del 2001 artt. 2 e 69, alla contrattazione collettiva è
demandata la determinazione degli elementi che concorrono a formare,
condizionandosi a vicenda, il trattamento economico complessivo dei pubblici
dipendenti, e, per quanto riguarda il riassorbimento, ad essa compete solo la
definizione delle modalità applicative di operatività del relativo principio
(già presente, peraltro, per quel che si è detto nell'ambito dello stesso
D.Lgs.), sicchè, attesa l'inderogabilità
della normativa che delinea i criteri generali cui deve conformarsi il
trattamento economico dei pubblici dipendenti, nel cui ambito rientra il
principio del riassorbimento, in difetto di specifiche disposizioni
dell'autonomia collettiva si applicano le disposizioni legislative in materia,
essendo comunque preclusa alla contrattazione collettiva la possibilità di
escludere l'operatività del suddetto principio (arg. ex Cass. 30 dicembre
2009, n. 27836; Cass. 18 gennaio 2012, n. 709; Cass.14 luglio 2008, n. 19299 e,
da ultimo, Cass. 16.4.2012 n. 5959, Cass. n. 24949 del 24.11.2014).
Per Cass Cass. civ. Sez. lavoro,
15/10/2013, n. 23366
In tema di passaggio di personale da un'amministrazione all'altra, il
mantenimento del trattamento economico collegato al complessivo
"status" posseduto dal dipendente prima del trasferimento opera
nell'ambito, e nei limiti, della regola del riassorbimento in occasione dei
miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti dalle
normative applicabili per effetto del trasferimento, trovando giustificazione
la conservazione del trattamento più favorevole nel principio di irriducibilità
della retribuzione, principio questo che però, ove subentri un trattamento
complessivamente migliore per tutti i dipendenti, non giustifica - in assenza
di una diversa specifica indicazione normativa - l'ulteriore mantenimento del
divario, la cui inalterata persistenza si pone in contrasto con il principio di
parità di trattamento dei dipendenti pubblici stabilito dall'art. 45 del Dlgs
2001 n. 165 (Fattispecie relativa alla conservazione dell'assegno di garanzia
attribuito ai dipendenti dell'INADEL, conservato a seguito del passaggio
all'INPDAP e poi riassorbito al momento del passaggio alla qualifica e
posizione superiore). (Cassa e decide nel merito, App. Campobasso, 29/03/2010)
Conforme: Cass. civ. Sez. lavoro,
24/11/2014, n. 24950
In tema di passaggio di personale da un'amministrazione all'altra, il
mantenimento del trattamento economico collegato al complessivo
"status" posseduto dal dipendente prima del trasferimento opera
nell'ambito, e nei limiti, della regola del riassorbimento in occasione dei
miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti dalle
normative applicabili per effetto del trasferimento, dovendosi contemperare, in
assenza di una specifica previsione normativa, il principio di irriducibilità
della retribuzione, con quello di parità di trattamento dei dipendenti pubblici
stabilito dall'art. 45 del Dlgs 2001 n. 165 (Nella specie, la S.C. ha ritenuto
riassorbibile, a seguito del passaggio diretto alle dipendenze della Regione
Lazio, l'indennità di amministrazione già attribuita ai dipendenti del
Ministero del Lavoro, per effetto della corresponsione dei compensi, previsti
per i dipendenti regionali - per le categorie A, B e C - dall'art. 4, comma 2,
e dall'art. 5 del contratto collettivo integrativo 1998/2001, a titolo di
produttività collettiva e di retribuzione di posizione). (Cassa e decide nel
merito, App. Roma, 14/12/2007)
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