Come è disciplinato il diritto allo studio nel
ccnl acconciatura ed estetica?
Art. 54 Diritto allo studio
Al fine di contribuire al
miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, le imprese
concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi
retribuiti ai lavoratori non in prova, compresi i lavoratori stranieri per
corsi di alfabetizzazione, che intendono frequentare corsi regolari di studio
per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il
conseguimento di diplomi universitari o di laurea o master presso istituti
pubblici o legalmente riconosciuti.
A tale scopo ogni lavoratore
avente diritto può usufruire di un massimo di 150 ore retribuite ogni 3 anni,
godibili anche in un solo anno e sempre che il corso in oggetto abbia durata
almeno doppia del numero di ore richiesto come permesso retribuito.
I lavoratori dovranno fornire
all’azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati
di frequenza con la indicazione delle ore relative.
Possono usufruire dei permessi
retribuiti nelle misure sopra indicate, escludendo comunque criteri di
contemporaneità (si intende con ciò che un lavoratore della forza occupata
all'anno può usufruire del diritto):
a) un solo lavoratore per
triennio nelle aziende da 5 a
9 dipendenti aventi diritto;
b) due lavoratori per triennio
nelle aziende da 10 a
14 dipendenti aventi diritto;
c) tre lavoratori per triennio
nelle aziende da 15 dipendenti aventi diritto e via via procedendo per i
multipli di cinque. Resta inteso che gli apprendisti soggetti a obbligo di
frequenza dei corsi di insegnamento complementare, sono esclusi
dall’utilizzazione dei permessi retribuiti di cui al presente articolo.
Art. 55 Lavoratori studenti
I lavoratori studenti potranno
essere immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la
frequenza ai corsi e la preparazione degli esami. Sempre su loro richiesta
potranno essere esonerati dal prestare lavoro straordinario o durante i riposi
settimanali. I lavoratori studenti che devono sostenere prove d'esame hanno
diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti per tutti i giorni di
esame. A richiesta dell'azienda il lavoratore interessato dovrà produrre le
certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al presente articolo.
Art. 56 Congedi per formazione
Ai sensi dell'art. 5, legge 8
marzo 2000, n. 53 il dipendente con almeno cinque anni di anzianità presso la
stessa impresa può chiedere un congedo per formazione, continuativo o
frazionato, per un periodo non superiore a undici mesi per l'intera vita
lavorativa. Il congedo deve essere finalizzato al completamento della scuola
dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del
diploma universitario o di laurea, nonché per la frequenza di Master post-universitari
ed alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere
o finanziate dal datore di lavoro.
La richiesta di congedo potrà
essere differita o negata. Implicano il diniego della richiesta i casi di:
- oggettiva impossibilità di
sostituzione del lavoratore richiedente;
- mancata presentazione da parte
del richiedente della documentazione comprovante l'obbligo di frequenza ai
corsi. In caso di comprovate esigenze organizzative la richiesta sarà invece
differita.
I lavoratori che potranno
assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per l'esercizio del congedo
non dovranno essere superiori a:
- 1 lavoratore nelle imprese fino
a 3 dipendenti, comprendendo tra questi i lavoratori a tempo indeterminato. Non
rientrano nei criteri di computo i lavoratori apprendisti e quelli assunti con
contratto di inserimento.
- per le imprese con più di 3
dipendenti, così come sopra calcolati: un lavoratore ogni 3 o frazioni.
Il congedo sarà fruito per un
periodo minimo continuativo pari a 15 giorni La richiesta del congedo per
formazione dovrà essere presentata all'azienda con un preavviso di almeno
quarantacinque giorni. Durante il congedo il dipendente ha diritto alla sola
conservazione del posto. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di
servizio Nel caso di grave e documentata infermità, individuata ai sensi del
decreto ministeriale 21 luglio 2000, n. 278 e comunicata per iscritto al datore
di lavoro, il congedo è interrotto.
Art. 57 Formazione continua ai
sensi dell’art. 6 legge 53/2000
Ai sensi dell’art. 6 della Legge
8 marzo 2000 n. 53 i lavoratori hanno diritto di proseguire i percorso di
formazione per tutto l’arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze
professionali. Lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali assicurano un’offerta
formativa articolata sul territorio e, ove necessario, integrata, accreditata
secondo le disposizioni dell’articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e
successive modificazioni e integrazioni, e del relativo regolamento di
attuazione.
L’offerta formativa deve
consentire percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti
formativi in ambito nazionale ed europeo. La formazione può corrispondere ad
autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta dall’azienda,
attraverso i piani formativi aziendali, territoriali, settoriali concordati tra
le parti sociali in coerenza con quanto previsto dal citato articolo 17 della
legge n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Le condizioni e le modalità di
funzionamento di cui sopra saranno definite nell’ambito della Contrattazione
Collettiva di secondo livello come definita dall’Accordo interconfederale del
febbraio 2006. Le Parti, nell’individuare Fondartigianato quale strumento da
utilizzare in via prioritaria per le predette attività, concordano nella
necessità di ampliare i piani formativi settoriali, con particolare riferimento
alle materie inerenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. I Piani
formativi settoriali potranno essere arricchiti e integrati da intese e accordi
siglati dalle categorie a livello regionale e/o locale, allo scopo di declinare
ulteriormente ed in modo più specifico gli indirizzi, gli obiettivi e le
finalità nazionali rispetto a contesti e specificità territoriali di
riferimento, quali sistemi produttivi locali o distretti industriali. Tali
accordi dovranno essere presentati a Fondartigianato per l’approvazione. Nel
caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione o
riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni
salariali a norma di legge e non trova applicazione la disciplina di cui al
presente articolo
Art. 58 Aggiornamento
professionale
Viene stabilito per i lavoratori
di tutte le aziende un monte ore retribuito, pari a 20 annue da usufruirsi
all’interno dell’orario di lavoro, a condizione che il corso abbia durata
almeno doppia. Una volta ogni 3 anni il lavoratore potrà richiedere l’utilizzo
delle ore previste per corsi di formazione continua concordati con il datore di
lavoro. Le ore effettuate per le attività di formazione continua al di fuori
dell’orario di lavoro, non comporteranno oneri aggiuntivi per le imprese. Le
parti concordano nell’individuare Fondartigianato quale strumento da utilizzare
in via prioritaria per le predette attività di formazione continua.
Nessun commento:
Posta un commento