La possibilità del datore di lavoro di risolvere autonomamente il patto di non concorrenza è ammissibile?
Cass. 01/09/2021, n. 23723
In tema di patto di non concorrenza, la previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all'arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative; in proposito, premesso che l'obbligazione di non concorrenza a carico del lavoratore per il periodo successivo alla cessazione del rapporto sorge sin dall'inizio del rapporto di lavoro, "tamquam non esset" va considerata la successiva rinuncia al patto stesso perché, mediante questa, si finisce per esercitare la clausola nulla, tramite cui la parte datoriale unilateralmente abbia ritenuto di potersi sciogliere dal patto, facendo cessare "ex post" gli effetti, invero già operativi, del patto stesso, in virtù di una condizione risolutiva affidata in effetti a mera discrezionalità di una sola parte contrattuale.
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