Quando il lavoro giornalistico è subordinato?
cass. 07/09/2021, n. 24078
Stante la creatività, la particolare autonomia, il carattere prettamente intellettuale che contraddistinguono la prestazione giornalistica, la valutazione circa l'esistenza di un vincolo di subordinazione deve essere condotta mediante modalità e criteri non del tutto corrispondenti a quelli adottati in relazione alle altre attività lavorative, rivelandosi opportuna la considerazione di indici complementari e sussidiari rispetto all'eterodirezione. In particolare, ai fini dell'accertamento di tale vincolo, non può essere attribuita eccessiva rilevanza alla circostanza che il giornalista non sia tenuto al rispetto di un orario di lavoro fisso o alla permanenza sul luogo di lavoro, ma al contrario, debbano essere presi in considerazione altri e più appropriati elementi quali: lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell'organizzazione aziendale, la soddisfazione di un'esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, la continuità della prestazione giornalistica resa, la disponibilità del lavoratore alle esigenze ed alle richieste del datore di lavoro nell'intervallo tra una prestazione e l'altra. (Nel caso di specie, nel rigettare il ricorso di parte datoriale, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata con la quale il giudice d'appello aveva confermato la decisione di prime cure che aveva accertato la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con inquadramento del prestatore come praticante giornalista; nella circostanza, osserva la decisione, i giudici di seconde cure avevano sottolineato che l'istruttoria espletata aveva consentito di accertare il continuativo inserimento organico del prestatore nell'attività aziendale, con assoggettamento alle autorità dei superiori; in particolare, era emerso con assoluta chiarezza che quest'ultimo era sottoposto a potere gerarchico dei suoi superiori, con riguardo sia alla presenza sul posto di lavoro che alle modalità di esecuzione delle prestazioni, sottoposte alle direttive, ai controlli e alle correzioni dell'art director e del direttore.
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