Come
sono regolamentati la malattia e l’infortunio nel “C.c.n.l. per i dipendenti dalle imprese esercenti Autorimesse,
noleggio autobus, noleggio auto con autista, e mansioni di conducente di
autobus”;
In base all’art. 30: Art. 30 - Trattamento di malattia e
infortunio.
L'assenza per
malattia deve essere
comunicata, salvo il
caso di giustificato
impedimento, entro il normale orario di lavoro della giornata in cui
si verifica l'assenza, ai
rappresentanti aziendali a tale scopo designati
e comunicati alla direzione aziendale.
L'eventuale prosecuzione dello
stato di inidoneità al servizio deve essere comunicata all'impresa entro il
normale orario di lavoro del giorno in cui il
lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da
successivi certificati medici che
il lavoratore deve consegnare nel
termine di cui al successivo
comma.
Il lavoratore
in ogni caso è tenuto a
consegnare o far
pervenire il certificato di
malattia entro 2 giorni dalla data del rilascio.
Il diritto
alla conservazione del posto in
caso di
malattia viene a cessare
qualora il lavoratore con più
periodi di malattia raggiunga in complesso 12 mesi di assenza nell'arco di
36 mesi consecutivi. A fini del trattamento di cui sopra si procede al cumulo dei periodi
di assenza per malattia che precedono
l'ultimo giorno di malattia considerato.
Nei casi
di infortunio la conservazione
del posto è garantita fino a
guarigione clinica e i relativi periodi
non si computano ai fini
della conservazione del posto per malattia.
Superati i limiti di conservazione del posto,
l'azienda su richiesta del lavoratore concederà un periodo di aspettativa non superiore
a 4 mesi durante
il quale il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti senza decorrenza
della retribuzione e di
alcun istituto contrattuale.
Detto periodo
di aspettativa potrà essere
richiesto una sola
volta nell'arco dell'attività lavorativa con la stessa impresa.
Decorsi i limiti di cui sopra,
l'impresa ove proceda al licenziamento
del lavoratore, corrisponderà il
trattamento di fine rapporto di
lavoro e l'indennità sostitutiva
di preavviso e quant'altro eventualmente maturato.
Qualora il
lavoratore non possa riprendere il servizio oltre i suddetti termini lo stesso potrà risolvere il
contratto di lavoro con diritto alla sola indennità
di fine rapporto. Ove ciò non
avvenga e l'impresa
non proceda al licenziamento, il
rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianità.
Per i casi t.b.c., fatte salve le condizioni più
favorevoli previste dal presente
articolo, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.
Per il trattamento di malattia e infortunio
valgono le norme di carattere generale.
Fermo restando quando disposto dall'art. 5, legge
n. 300/70, per quanto concerne il
controllo delle assenze per malattia,
le parti concordano quanto segue:
- il
lavoratore assente per malattia è tenuto fin dal 1°
giorno di assenza dal lavoro a trovarsi nel domicilio
comunicato al datore di lavoro ai
sensi del comma 1 del presente articolo in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 e dalle ore 17,00
alle ore 19,00;
- nel
caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano effettuate su iniziativa dell'ente preposto al
controllo di malattia in orari
diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate ai criteri organizzativi locali previa comunicazione ai
lavoratori;
- sono
fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni e
accertamenti specialistici nonché per
visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione all'azienda.
In mancanza
di tali comunicazioni o in caso di ritardo oltre i
termini sopra indicati, a meno che non vi siano giuste ragioni di
impedimento, l'assenza si considera ingiustificata.
Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di
malattia o infortunio non professionale
deve essere tempestivamente comunicato
all'impresa e contestualmente
confermato per iscritto.
Al termine della malattia o
dell'infortunio il lavoratore deve presentarsi immediatamente nel suo abituale
posto di lavoro.
Il lavoratore,
che risulti assente alle visite
di controllo effettuate nelle fasce
orarie predeterminate, decade dal diritto all'integrazione da parte
dell'azienda per lo stesso periodo per il quale l'INPS non erogherà l'indennità
di malattia e l'impiegato decade dal diritto alla retribuzione per tutto il
periodo di malattia.
Costituisce grave inadempimento contrattuale lo
svolgimento di attività lavorativa a titolo gratuito durante
l'assenza.
Nel caso
in cui il lavoratore abbia impedito senza giustificata ragione sanitaria il tempestivo accertamento
dello stato di infermità, lo stesso è obbligato
al rientro immediato in azienda.
Diversamente l'assenza sarà considerata ingiustificata.
Resta inteso che la predetta sarà
adeguata in relazione a provvedimenti di legge che successivamente al presente
accordo statuiranno sull'argomento.
Operai.
Per le assenze per cause di
malattia competerà:
- a
partire dal 1° giorno lavorativo di assenza fino al 180° giorno, un'integrazione del trattamento INPS fino a
raggiungere il 100%
della retribuzione globale
netta.
Il trattamento economico di cui sopra verrà
corrisposto dall'azienda con deduzione
di tutte le somme che il lavoratore ha diritto di riscuotere da parte
dell'istituto assicuratore ed è subordinato al riconoscimento della malattia
da parte dell'istituto stesso.
Relativamente al trattamento
economico per infortunio, le parti confermano che l'azienda
integra, a partire dal 1° giorno e
fino alla guarigione clinica, l'indennità per inabilità
temporanea erogata dall'INAIL ai sensi di
legge fino a raggiungere il 100% della retribuzione globale.
Trattamento economico di
malattia:
a
tutti i dipendenti viene riconosciuto il 100% per i primi 6 mesi della retribuzione globale
netta e il 50% per gli
ulteriori 6 mesi
della retribuzione globale netta, dedotti gli importi eventualmente corrisposti dall'INPS, fermo restando i criteri relativi al
calcolo dell'assenza di
cui al comma 4.
Uguali diritti spetteranno all'impiegato nel periodo
di preavviso e fino alla scadenza del
periodo stesso.
Per l'assistenza di malattia a
favore dell'impiegato si provvede a termini delle disposizioni
contenute nelle leggi e nei contratti
collettivi vigenti alla data del presente Contratto.
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