lunedì 16 novembre 2015

Come sono regolamentati la malattia e l’infortunio nel “C.c.n.l. per i dipendenti dalle imprese esercenti Autorimesse, noleggio autobus, noleggio auto con autista, e mansioni di conducente di autobus”;


In base all’art. 30: Art. 30 - Trattamento di malattia e infortunio.

L'assenza  per  malattia  deve  essere  comunicata,  salvo  il   caso   di giustificato impedimento, entro il normale orario di lavoro della giornata in  cui  si  verifica l'assenza, ai rappresentanti aziendali a tale  scopo designati e comunicati alla direzione aziendale.

L'eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere comunicata all'impresa entro il normale orario di lavoro del giorno in cui il  lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere  attestata da  successivi  certificati medici che il lavoratore deve  consegnare  nel
termine di cui al successivo comma.

Il  lavoratore  in  ogni caso è tenuto a consegnare  o  far  pervenire  il certificato di malattia entro 2 giorni dalla data del rilascio.

Il  diritto  alla  conservazione del posto in caso  di  malattia  viene  a cessare  qualora  il lavoratore con più periodi di malattia  raggiunga  in complesso 12 mesi di assenza nell'arco di 36 mesi consecutivi. A fini  del trattamento  di cui sopra si procede al cumulo dei periodi di assenza  per malattia che precedono l'ultimo giorno di malattia considerato.

Nei  casi  di  infortunio la conservazione del posto è  garantita  fino  a guarigione  clinica e i relativi periodi non si computano  ai  fini  della conservazione del posto per malattia.

Superati  i limiti di conservazione del posto, l'azienda su richiesta  del lavoratore  concederà un periodo di aspettativa non  superiore  a  4  mesi durante  il quale il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti senza  decorrenza  della  retribuzione e di alcun  istituto  contrattuale.
Detto  periodo  di  aspettativa  potrà essere  richiesto  una  sola  volta nell'arco dell'attività lavorativa con la stessa impresa.

Decorsi i limiti di cui sopra, l'impresa ove proceda al licenziamento  del lavoratore,  corrisponderà il trattamento di fine  rapporto  di  lavoro  e l'indennità sostitutiva di preavviso e quant'altro eventualmente maturato.

Qualora  il  lavoratore non possa riprendere il servizio oltre i  suddetti termini lo stesso potrà risolvere il contratto di lavoro con diritto  alla sola  indennità  di  fine rapporto. Ove ciò non avvenga  e  l'impresa  non proceda  al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianità.

Per  i casi t.b.c., fatte salve le condizioni più favorevoli previste  dal presente articolo, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

Per  il trattamento di malattia e infortunio valgono le norme di carattere generale.

Fermo  restando quando disposto dall'art. 5, legge n. 300/70,  per  quanto concerne  il  controllo delle assenze per malattia,  le  parti  concordano quanto segue:

-     il  lavoratore assente per malattia è tenuto fin dal  1°  giorno  di   assenza dal lavoro a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro   ai  sensi del comma 1 del presente articolo in ciascun giorno, anche  se   domenicale o festivo, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle  ore  17,00
  alle ore 19,00;
-     nel  caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano    effettuate su iniziativa dell'ente preposto al controllo di malattia  in   orari  diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate ai criteri   organizzativi locali previa comunicazione ai lavoratori;
-     sono  fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi   dal domicilio per visite, prestazioni e accertamenti specialistici nonché   per visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione  all'azienda.

In  mancanza  di tali comunicazioni o in caso di ritardo oltre  i  termini sopra  indicati,  a meno che non vi siano giuste ragioni  di  impedimento, l'assenza si considera ingiustificata.

Ogni  mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia  o  infortunio non  professionale  deve essere tempestivamente comunicato  all'impresa  e contestualmente confermato per iscritto.

Al termine della malattia o dell'infortunio il lavoratore deve presentarsi immediatamente nel suo abituale posto di lavoro.

Il  lavoratore,  che  risulti assente alle visite di controllo  effettuate nelle fasce orarie predeterminate, decade dal diritto all'integrazione  da parte  dell'azienda per lo stesso periodo per il quale l'INPS non erogherà l'indennità di malattia e l'impiegato decade dal diritto alla retribuzione per tutto il periodo di malattia.

Costituisce  grave inadempimento contrattuale lo svolgimento  di  attività lavorativa a titolo gratuito durante l'assenza.

Nel  caso  in cui il lavoratore abbia impedito senza giustificata  ragione sanitaria il tempestivo accertamento dello stato di infermità, lo stesso è obbligato  al  rientro immediato in azienda. Diversamente  l'assenza  sarà considerata ingiustificata.

Resta inteso che la predetta sarà adeguata in relazione a provvedimenti di legge che successivamente al presente accordo statuiranno sull'argomento.


Operai.

Per le assenze per cause di malattia competerà:

-     a  partire dal 1° giorno lavorativo di assenza fino al 180°  giorno,   un'integrazione del trattamento INPS fino a raggiungere  il  100%  della   retribuzione globale netta.

Il  trattamento economico di cui sopra verrà corrisposto dall'azienda  con deduzione di tutte le somme che il lavoratore ha diritto di riscuotere  da parte  dell'istituto assicuratore ed è subordinato al riconoscimento della malattia da parte dell'istituto stesso.

Relativamente al trattamento economico per infortunio, le parti confermano che  l'azienda  integra, a partire dal 1° giorno e  fino  alla  guarigione clinica, l'indennità per inabilità temporanea erogata dall'INAIL ai  sensi di legge fino a raggiungere il 100% della retribuzione globale.

Trattamento economico di malattia:

a  tutti i dipendenti viene riconosciuto il 100% per i primi 6 mesi  della retribuzione  globale  netta  e il 50% per  gli  ulteriori  6  mesi  della retribuzione globale netta, dedotti gli importi eventualmente  corrisposti dall'INPS,  fermo restando i criteri relativi al calcolo  dell'assenza  di
cui al comma 4.

Uguali  diritti spetteranno all'impiegato nel periodo di preavviso e  fino alla scadenza del periodo stesso.

Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato si provvede a termini delle  disposizioni  contenute  nelle leggi  e  nei  contratti  collettivi vigenti alla data del presente Contratto.


Nessun commento:

Posta un commento