A quanto ammonta il periodo di prova nel ccnl multi servizi cgil cisl e
uil?
In base all’art. 8 del ccnl
Il lavoratore assunto in servizio può essere oggetto di un periodo
di prova non superiore a:
-
mesi sei per i lavoratori inquadrati al livello di quadro
-
mesi quattro per i lavoratori inquadrati al 7° livello
-
mesi tre per i lavoratori inquadrati al 6° livello
-
mesi due per i lavortaoricon mansioni impiegatizie
inquadrati al 5°, 4°, 3° e 2° livello
-
30 giorni di effettivo lavoro per i lavoratori con
mansioni di operaio inquadrati al 4° e 5°
livello
-
26 giorni di effettivo lavoro per i lavoratori con
mansioni di operaio inquadrati al 1°, 2°,
3° livello
Fermi rimanendo i limiti massimi
di cui al comma precedente per i lavoratori operai assunti con contratto di lavoro a tempo parziale di
tipo verticale il periodo di prova non
potrà in ogni caso superare il termine di tre mesi.
Tale periodo di prova dovrà
risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 5.
Durante il periodo di prova
sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto,
salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
Durante il periodo di prova la
risoluzione del rapporto di lavoro potrà aver luogo da ciascuna delle parti in
qualsiasi momento senza preavviso né indennità per la risoluzione stessa.
Qualora la risoluzione avvenga
per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante i primi due mesi
di prova per i lavoratori di 7° livello e durante il primo mese per i
lavoratori di 6° livello, la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo
di servizio prestato.
Qualora il licenziamento avvenga
oltre i termini predetti, al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione fino a
metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro
la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
Qualora alla scadenza del periodo
di prova l'impresa non proceda alla disdetta del rapporto il lavoratore si
intenderà confermato in servizio e tale periodo sarà computato agli effetti
della determinazione dell'anzianità di servizio.
Saranno esenti dal periodo di
prova i lavoratori con qualifica operaia che lo abbiano già superato presso la
stessa impresa e per le stesse mansioni nei 12 mesi precedenti o in caso di
passaggio diretto ed immediato.
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