Come è disciplinato il prolungamento del congedo parentale in presenza
di handicap?
In forza dell’art. 33 del Dlgs
151 del 2001 “1. Per ogni minore
con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4 comma 1
legge 5/2/1992 n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore
padre, hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del
bambino, al prolungamento del congedo
parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo
massimo, comprensivo dei periodi di cui all'articolo 32, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia
ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso,
sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.
2. In alternativa al prolungamento
del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all'art. 42, comma 1.
3. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora
l'altro genitore non ne abbia diritto.
4. Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal termine del
periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante
al richiedente ai sensi dell'art. 32.
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