giovedì 5 novembre 2015

Come è definito lo stato di disoccupazione in base al Dlgs 150 del 2015?

In base al primo comma  dell’art.19 Dlgs 150 del 2015 “Sono considerati disoccupati i lavoratori privi di  impiego  che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del  lavoro  di   cui   all'articolo   13[1],   la   propria   immediata disponibilità allo  svolgimento di  attività  lavorativa  ed  alla partecipazione alle misure di politica attiva del  lavoro  concordate con il centro per l'impiego”.







[1] Art. 13 Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro:  1. In attesa della realizzazione di un sistema  informativo  unico, l'ANPAL realizza, in cooperazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni,  le  province  autonome  di  Trento  e Bolzano, l'INPS e l'ISFOL, valorizzando e riutilizzando le componenti informatizzate realizzate dalle predette amministrazioni, il  sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, che si  compone  del nodo  di  coordinamento  nazionale  e  dei  nodi   di   coordinamento regionali, nonche' il portale unico per la  registrazione  alla  Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro.
  2. Costituiscono elementi  del  sistema  informativo  unitario  dei servizi per il lavoro:
    a)  il  sistema  informativo  dei  percettori  di  ammortizzatori sociali, di cui all'articolo 4, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
    b) l'archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297;
    c) i dati relativi alla gestione dei  servizi  per  il  lavoro  e delle politiche attive del lavoro, ivi incluse la scheda anagrafica e professionale di cui al comma 3;
    d) il sistema informativo della formazione professionale, di  cui all'articolo 15 del presente decreto.
  3. Il modello di scheda anagrafica e professionale dei  lavoratori, di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000,  n. 181,  viene  definita  dall'ANPAL,  unitamente  alle   modalità   di interconnessione tra i centri per l'impiego e il sistema  informativo unitario delle politiche del lavoro.
  4. Allo scopo di semplificare  gli  adempimenti  per  i  datori  di lavoro, le comunicazioni di assunzione, trasformazione  e  cessazione dei  rapporti  di  lavoro  di  cui  all'articolo  4-bis  del  decreto legislativo n.  181  del  2000,  all'articolo  9-bis,  comma  2,  del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, all'articolo 11 del Decreto del Presidente  della  Repubblica  18  aprile  2006,  n.   231,   nonché all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264,  sono  comunicate per via telematica all'ANPAL che le mette a disposizione  dei  centri per l'impiego, del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali, dell'INPS, dell'INAIL e dell'Ispettorato nazionale del lavoro per  le attività di rispettiva competenza.
  5. Allo scopo di certificare i  percorsi  formativi  seguiti  e  le esperienze  lavorative   effettuate,   l'ANPAL   definisce   apposite modalità di lettura delle informazioni in esso contenute a favore di
altri soggetti interessati, nel rispetto del diritto alla  protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno  2003,  n. 196.
  6. Allo scopo di monitorare gli esiti occupazionali dei giovani  in uscita da percorsi di istruzione e formazione,  l'ANPAL  stipula  una convenzione con  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'università  e della  ricerca  scientifica  per  lo  scambio  reciproco   dei   dati individuali e dei relativi risultati statistici.  
  7.  Il  sistema  di  cui  al  presente  articolo  viene  sviluppato nell'ambito  dei   programmi   operativi   cofinanziati   con   fondi strutturali,  nel  rispetto  dei  regolamenti   e   degli   atti   di programmazione approvati dalla Commissione Europea”.

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