Come è definito lo stato di disoccupazione in base al Dlgs 150 del
2015?
In base al primo comma dell’art.19 Dlgs 150 del 2015 “Sono considerati disoccupati i lavoratori
privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al
portale nazionale delle politiche del
lavoro di cui
all'articolo 13[1], la
propria immediata disponibilità
allo svolgimento di attività
lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica
attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego”.
[1] Art.
13 Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro: 1.
In attesa della realizzazione di un sistema informativo
unico, l'ANPAL realizza, in cooperazione con il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, le regioni,
le province autonome
di Trento e Bolzano, l'INPS e l'ISFOL, valorizzando e
riutilizzando le componenti informatizzate realizzate dalle predette
amministrazioni, il sistema informativo
unitario delle politiche del lavoro, che si
compone del nodo di coordinamento nazionale
e dei nodi
di coordinamento regionali,
nonche' il portale unico per la
registrazione alla Rete nazionale dei servizi per le politiche
del lavoro.
2. Costituiscono elementi del
sistema informativo unitario
dei servizi per il lavoro:
a) il
sistema informativo dei
percettori di ammortizzatori sociali, di cui all'articolo
4, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
b) l'archivio informatizzato
delle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo
19 dicembre 2002, n. 297;
c) i dati relativi alla
gestione dei servizi per
il lavoro e delle politiche attive del lavoro, ivi
incluse la scheda anagrafica e professionale di cui al comma 3;
d) il sistema informativo
della formazione professionale, di cui all'articolo
15 del presente decreto.
3. Il modello di scheda
anagrafica e professionale dei
lavoratori, di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, viene
definita dall'ANPAL, unitamente
alle modalità di interconnessione tra i centri per
l'impiego e il sistema informativo unitario
delle politiche del lavoro.
4. Allo scopo di
semplificare gli adempimenti
per i datori
di lavoro, le comunicazioni di assunzione, trasformazione e
cessazione dei rapporti di
lavoro di cui
all'articolo 4-bis del
decreto legislativo n. 181 del
2000, all'articolo 9-bis,
comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
all'articolo 11 del Decreto del Presidente
della Repubblica 18
aprile 2006, n.
231, nonché all'articolo 21
della legge 29 aprile 1949, n. 264,
sono comunicate per via
telematica all'ANPAL che le mette a disposizione dei
centri per l'impiego, del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, dell'INPS,
dell'INAIL e dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le attività di rispettiva competenza.
5. Allo scopo di certificare
i percorsi formativi
seguiti e le esperienze
lavorative effettuate, l'ANPAL
definisce apposite modalità di
lettura delle informazioni in esso contenute a favore di
altri soggetti interessati, nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. Allo scopo di monitorare gli
esiti occupazionali dei giovani in uscita
da percorsi di istruzione e formazione,
l'ANPAL stipula una convenzione con il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca scientifica per
lo scambio reciproco
dei dati individuali e dei
relativi risultati statistici.
7. Il
sistema di cui
al presente articolo
viene sviluppato nell'ambito dei
programmi operativi cofinanziati con
fondi strutturali, nel rispetto
dei regolamenti e
degli atti di programmazione approvati dalla
Commissione Europea”.
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