Entro quanto si prescrive l’azione di responsabilità dei danni
cagionati dai dipendenti pubblici e comunque dai soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte Dei Conti?
L’art. 1 della l. n. 20 del 1994
stabilisce al comma 2 “il diritto al risarcimento del danno si
prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in
cui si e' verificato fatto dannoso, ovvero, in caso di
occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta”.
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