Come è regolamentata la banca delle ore nel ccnl logistica CGIL CISL e
UIL?
In forza dell’art. 13 del cnnl
seconda parte:
Banca ore:
“1. Le parti convengono di istituire, dal 1 gennaio 2006, una banca ore
costituita da conti individuali nei quali confluiscono: a. le ore di riposo
compensativo realizzate oltre il limite di cui al comma 1 del presente articolo
qualora il lavoratore abbia optato per il godimento di riposi compensativi
sulla base di quanto previsto dal successivo punto 3; b. tutti i riposi compensativi
delle ore realizzate oltre il limite di 250 ore annuali.
2. Le prestazioni di straordinario superiori a quanto previsto dal
comma 1 del presente articolo sono ammesse solo previo accordo tra datore di
lavoro e lavoratore.
3. Per le ore di prestazione straordinaria svolte oltre il limite di
165 ore e sino al limite di 250 ore, il lavoratore potrà richiedere di fruire,
in alternativa al relativo trattamento economico, di corrispondenti riposi
compensativi. Di tale scelta il lavoratore dovrà darne comunicazione scritta
all’Azienda entro il mese di dicembre di ogni anno. Tale opzione avrà validità
per l’intero anno successivo.
4. Le ore che confluiranno nella banca ore saranno compensate, con la
retribuzione del mese successivo a quello di effettuazione, con la sola
maggiorazione per lavoro straordinario.
5. La fruizione delle ore inserite nel conto individuale avverrà su
richiesta scritta del lavoratore, da effettuarsi con un preavviso di almeno 20
giorni. Tale fruizione avrà priorità rispetto all’utilizzo dei ROL in caso di
richiesta relativa a giornata intera. La fruizione dei riposi compensativi non
potrà avvenire nei mesi di luglio e dicembre, salvo diverso accordo a livello
aziendale sulla collocazione dei due mesi.
6. Le richieste avanzate ai sensi del precedente punto 5 verranno
accolte entro il limite del 15% dei lavoratori che avrebbero dovuto essere
presenti nell’ufficio/reparto nel giorno e/o nelle ore richiesti, con il limite
minimo di una unità per ufficio/reparto. Nel caso in cui le richieste superino
tale limite, si farà riferimento all’ordine cronologico delle stesse.
7. Nel caso in cui la richiesta di fruizione pervenga con un preavviso
inferiore a quanto previsto dal punto 5 oppure sia superata la percentuale di
cui al punto 6, le ore richieste saranno concesse compatibilmente con le
esigenze aziendali.
8. Le ore accantonate in banca ore saranno evidenziate mensilmente in
busta paga.
9. Le ore di cui alla lettera a) punto 1 del presente articolo,
risultanti a consuntivo al 31 dicembre di ciascun anno, per agevolarne la
fruizione da parte del lavoratore, restano a disposizione del lavoratore per un
ulteriore periodo di 4 mesi. Al termine di tale periodo le eventuali ore che
risultassero ancora accantonate saranno liquidate con le competenze del mese di
maggio, sulla base della retribuzione al 31 dicembre dell’anno di maturazione”.
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