Come è regolamentata l’incompatibilità ed il cumulo d’impieghi e
incarichi nel lavoro pubblico?
In base all’art. 53 del dlgs 165 del 2001:
“ 1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilita' dettata dagli articoli
60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3[1], salva
la deroga prevista
dall'articolo 23-bis[2] del presente decreto, nonche', per i rapporti
di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 17
marzo 1989, n. 117[3]
e dall'articolo 1,
commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n.
662[4]. Restano ferme
altresi' le disposizioni di cui agli articoli 267[5], comma
1, 273[6], 274[7], 508 nonche'
676[8] del
decreto legislativo 16
aprile 1994, n.
297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992,
n. 498[9], all'articolo 4, comma
7, della legge 30 dicembre 1991, n.
412, ed ogni altra successiva
modificazione ed integrazione della
relativa disciplina.
1-bis. Non possono essere conferiti
incarichi di direzione
di strutture deputate alla
gestione del personale
a soggetti che rivestano o abbiano rivestito
negli ultimi due
anni cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali o che abbiano
avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di
consulenza con le predette organizzazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti
incarichi, non compresi nei compiti e
doveri di ufficio,
che non siano espressamente
previsti o disciplinati da legge o altre
fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal
comma 2, con
appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono individuati
gli incarichi consentiti
e quelli
vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari,
nonche' agli avvocati e procuratori
dello Stato, sentiti,
per le diverse magistrature, i
rispettivi istituti.
3-bis. Ai fini previsti dal comma
2, con appositi
regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri
interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988,
n. 400, e successive
modificazioni, sono individuati, secondo
criteri differenziati in rapporto
alle diverse qualifiche
e ruoli professionali, gli incarichi
vietati ai dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.
4. Nel caso in cui i
regolamenti di cui
al comma 3
non siano emanati, l'attribuzione
degli incarichi e' consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da
altre fonti normative.
5. In
ogni caso, il
conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonche'
l'autorizzazione
all'esercizio di incarichi
che provengano da
amministrazione pubblica diversa
da quella di appartenenza, ovvero da societa' o
persone fisiche, che svolgano
attivita' d'impresa o
commerciale, sono disposti
dai rispettivi organi competenti
secondo criteri oggettivi
e predeterminati, che tengano conto della specifica
professionalita', tali da escludere casi di incompatibilita', sia di
diritto che di fatto,
nell'interesse del buon
andamento della pubblica amministrazione o situazioni
di conflitto, anche
potenziale, di interessi, che
pregiudichino l'esercizio
imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.
6. I commi da 7 a
13 del presente
articolo si applicano
ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo
3, con
esclusione dei
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale
con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per
cento di
quella a tempo pieno, dei docenti universitari
a tempo definito
e delle altre categorie di
dipendenti pubblici ai
quali e' consentito
da disposizioni speciali lo
svolgimento di attivita' libero-professionali. Sono nulli
tutti gli atti
e provvedimenti comunque
denominati, regolamentari e amministrativi,
adottati dalle amministrazioni di
appartenenza in contrasto con il
presente comma. Gli incarichi
retribuiti, di cui ai commi seguenti,
sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non
compresi nei compiti e doveri
di ufficio, per i quali e' previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.
Sono esclusi i compensi derivanti:
a) dalla collaborazione a
giornali, riviste, enciclopedie
e simili;
b) dalla utilizzazione
economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni
industriali;
c) dalla partecipazione a
convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali
e' corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo
svolgimento dei quali il
dipendente e' posto in posizione
di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
f) da
incarichi conferiti dalle
organizzazioni sindacali a dipendenti
presso le stesse
distaccati o in
aspettativa non retribuita.
f-bis) da attivita' di
formazione diretta ai
dipendenti della pubblica
amministrazione nonche' di docenza e di ricerca scientifica.
7. I dipendenti pubblici non
possono svolgere incarichi retribuiti
che non siano
stati conferiti o
previamente autorizzati
dall'amministrazione di appartenenza. Ai
fini dell'autorizzazione,
l'amministrazione verifica l'insussistenza di
situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi. Con riferimento ai
professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti
degli atenei disciplinano i criteri
e le procedure
per il rilascio dell'autorizzazione nei casi
previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le
piu' gravi sanzioni
e ferma restando la
responsabilita' disciplinare, il compenso dovuto per le
prestazioni eventualmente svolte
deve essere versato,
a cura dell'erogante o, in
difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio
dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo
di produttivita' o di fondi equivalenti.
7-bis. L'omissione del
versamento del compenso
da parte del dipendente pubblico
indebito percettore costituisce
ipotesi di responsabilita'
erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei
conti.
8. Le pubbliche amministrazioni
non possono conferire
incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche senza la previa
autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le piu' gravi sanzioni,
il conferimento dei predetti incarichi,
senza la previa autorizzazione, costituisce
in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del
procedimento; il relativo provvedimento
e' nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come
corrispettivo dell'incarico, ove gravi su
fondi in disponibilita' dell'amministrazione conferente,
e' trasferito all'amministrazione
di appartenenza del
dipendente ad incremento del
fondo di produttivita' o di fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici
e i soggetti privati
non possono conferire incarichi
retribuiti a dipendenti pubblici senza la
previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza
dei dipendenti stessi. Ai
fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche
potenziali, di conflitto
di interessi. In caso
di inosservanza si
applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del
decreto legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni
ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni
provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della
Guardia di finanza,
secondo le disposizioni della
legge 24 novembre 1981,
n. 689, e
successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono
acquisite alle
entrate del Ministero delle finanze.
puo', altresi, essere
richiesta dal dipendente
interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla
richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della
richiesta
stessa. Per il
personale che presta
comunque servizio presso amministrazioni pubbliche
diverse da quelle
di appartenenza, l'autorizzazione e'
subordinata all'intesa tra
le due
amministrazioni. In tal caso
il termine per
provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza
di 45 giorni
e si' prescinde dall'intesa se l'amministrazione
presso la quale il dipendente presta
servizio non si pronunzia
entro 10 giorni
dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di
appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se
richiesta per incarichi da conferirsi
da amministrazioni pubbliche,
si intende accordata; in ogni
altro caso, si intende definitivamente negata.
11. Entro quindici giorni dall'erogazione del
compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti
pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare
dei compensi erogati ai dipendenti
pubblici.
12. Le amministrazioni
pubbliche che conferiscono
o autorizzano incarichi, anche a
titolo gratuito, ai propri
dipendenti comunicano in via
telematica, nel termine di quindici giorni, al
Dipartimento della funzione pubblica gli
incarichi conferiti o
autorizzati ai dipendenti stessi,
con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove
previsto. La comunicazione e' accompagnata da una relazione nella quale sono
indicate le norme in applicazione
delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati,
le ragioni del conferimento
o dell'autorizzazione, i
criteri di scelta
dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati
e la rispondenza dei
medesimi ai principi
di buon andamento dell'amministrazione, nonche' le
misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Entro il 30
giugno di ciascun anno e con le stesse modalita' le amministrazioni che, nell'anno
precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti,
anche se comandati o fuori
ruolo, dichiarano di
non aver conferito
o autorizzato incarichi.
13. Entro il 30 giugno di
ciascun anno le
amministrazioni di appartenenza
sono tenute a comunicare al Dipartimento della
funzione pubblica, in via telematica o su apposito
supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e
distintamente per ogni
incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno
precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione
dai soggetti di cui al comma 11.
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle
norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della
legge 23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni,
le amministrazioni pubbliche sono
tenute a comunicare al Dipartimento
della funzione pubblica, in via
telematica o su supporto magnetico,
entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai
propri dipendenti anche per
incarichi relativi a compiti
e doveri d'ufficio;
sono altresi' tenute a
comunicare semestralmente l'elenco
dei collaboratori esterni e
dei soggetti cui
sono stati affidati incarichi di consulenza,
con l'indicazione della
ragione dell'incarico e dell'ammontare dei
compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti,
mediante inserimento nelle
proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi
dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e
il compenso dell'incarico nonche'
l'attestazione
dell'avvenuta verifica dell'insussistenza
di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi. Le
informazioni relative a
consulenze e incarichi comunicate dalle
amministrazioni al Dipartimento
della funzione pubblica,
nonche' le informazioni
pubblicate dalle stesse
nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per
via telematica ai sensi del presente articolo, sono
trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente
scaricabili in un
formato digitale
standard aperto che consenta di analizzare e
rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro
il 31 dicembre di ciascun anno il
Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco
delle amministrazioni che hanno omesso di
trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui
al terzo periodo del presente
comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre
di ciascun anno
il Dipartimento della
funzione pubblica trasmette alla
Corte dei conti
l'elenco delle amministrazioni
che hanno omesso di
effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei
collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di
consulenza.
15. Le amministrazioni che
omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire
nuovi incarichi fino a quando
non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le
comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo
stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della
funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al
Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicita' e
trasparenza e formula proposte per il
contenimento della spesa
per gli incarichi
e per la razionalizzazione dei criteri di
attribuzione degli incarichi stessi.
16-bis. La Presidenza del
Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione
pubblica puo' disporre verifiche
del rispetto delle disposizioni del presente articolo e
dell' articolo 1, commi
56 e seguenti, della legge
23 dicembre 1996,
n. 662, per
il tramite dell'Ispettorato per
la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i
Servizi ispettivi di
finanza pubblica del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
16-ter. I dipendenti che, negli
ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono
svolgere, nei tre anni successivi alla
cessazione del rapporto
di pubblico impiego,
attivita' lavorativa o professionale presso
i soggetti privati
destinatari dell'attivita' della
pubblica amministrazione svolta
attraverso i medesimi poteri. I
contratti conclusi e gli incarichi
conferiti in violazione di quanto previsto
dal presente comma sono nulli ed
e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di
contrattare con le pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione
dei compensi eventualmente
percepiti e accertati ad essi riferiti.
[1] 60. Casi di incompatibilità.
L'impiegato
non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere
impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a
fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali
la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione
del Ministro competente
61. Limiti
dell'incompatibilità.
Il
divieto di cui all'articolo precedente non si applica nei casi di società
cooperative.
L'impiegato
può essere prescelto come perito od arbitro previa autorizzazione del Ministro
o del capo ufficio da lui delegato.
62. Partecipazione
all'amministrazione di enti e società.
Nei
casi stabiliti dalla legge o quando ne sia autorizzato con deliberazione del
Consiglio dei Ministri, l'impiegato può partecipare all'amministrazione o far
parte di collegi sindacali in società o enti ai quali lo Stato partecipi o
comunque contribuisca, in quelli che siano concessionari dell'amministrazione
di cui l'impiegato fa parte o che siano sottoposti alla vigilanza di questa.
Nei casi di rilascio dell'autorizzazione del Consiglio dei Ministri prevista
dal presente comma l'incarico si intende svolto nell'interesse
dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti dalla
società o dall'ente sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione
per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della
dirigenza o del personale non dirigenziale
[2]
Articolo 23-bis Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e
privato
1.
In deroga all'art. 60 DPR 1957 n. 3, i dirigenti delle pubbliche
amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e
prefettizia e, limitamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono
collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in
ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza
assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o
privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo
trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di
collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa
comporta il mantenimento della qualifica posseduta. E' sempre ammessa la
ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi
della legge 1979 n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative
nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è
espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione
dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento
dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti. 2. I
dirigenti di cui all'art. 19, comma 10, sono collocati a domanda in aspettativa
senza assegni per lo svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del
presente articolo, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza
in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative.
3.
Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli avvocati e
procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano il collocamento in
aspettativa, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare ragioni ostative
all'accoglimento della domanda.
4.
Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle
amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al
comma 1 non può superare i cinque anni e non è computabile ai fini del
trattamento di quiescenza e previdenza.
5.
L'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti
privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1 non può comunque
essere disposta se:
a)
il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza,
di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o
formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di
soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività che si
intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in
cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche
indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell' art. 2359
cc;
b)
il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per
la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente
esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine dell'amministrazione o
comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità.
6.
Il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che
comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma
5.
7.
Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse
specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato,
l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o
imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di
inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a
carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese
private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un
compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime.
8.
Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione
temporanea di cui al comma 7 costituisce titolo valutabile ai fini della
progressione di carriera.
9.
Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque applicazione nei
confronti del personale militare e delle Forze di polizia, nonché del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
[3]
6. Lavoro straordinario - Incompatibilità.
1.
Il personale con rapporto a tempo parziale non può fruire di benefici che
comportano, a qualsiasi titolo, riduzioni di orario di servizio, salvo quelle
previste obbligatoriamente da disposizioni di legge, né effettuare prestazioni
di lavoro straordinario.
2.
Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione
dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, l'esercizio di altre
prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e
non siano incompatibili con le attività di istituto della stessa
amministrazione o ente
[4] 1. Misure
in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale,
previdenza e assistenza.
1.
Nell'àmbito della ristrutturazione della rete ospedaliera di cui all'articolo 2
comma 5 l .
1995 n. 549 come sostituito dall'articolo 1, comma 2-ter, del dl 1996 n. 280,
convertito, con modificazioni, dalla l. 1996 n. 382, i direttori generali delle
aziende ospedaliere o delle unità sanitarie locali interessate provvedono, non
oltre il 30 giugno 1997, alla riduzione del numero dei posti letto nelle
singole unità operative ospedaliere che nell'ultimo triennio hanno mediamente
registrato un tasso di occupazione inferiore al 75 per cento, fatta eccezione
per la terapia intensiva, la rianimazione, le malattie infettive, le attività
di trapianto di organi e di midollo osseo nonché le unità spinali, in misura
tale da assicurare il rispetto di detto tasso di occupazione, e rideterminano,
conseguentemente, le dotazioni organiche anche in deroga, al solo fine della
loro riduzione, a quanto stabilito dal comma 52 del presente articolo. Fino a
quando non sono esperite le suddette procedure è fatto divieto di procedere
alle assunzioni di personale. Nel rispetto del tasso di spedalizzazione del 160
per mille, indicato dal citato articolo2 comma 5, della l. 1995 n. 549, per il
1997, i direttori generali delle aziende ospedaliere o delle unità sanitarie
locali assicurano che la riduzione prevista dal presente comma non sia
inferiore al 20 per cento del numero dei posti letto per ciascuna unità
operativa ospedaliera interessata.
[5] Art. 267 Cumulo di impieghi
1. Il divieto di cumulo
di impieghi di cui all'art. 508 del presente testo unico non si applica al
personale docente dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti,
nei limiti di quanto previsto nell'art. 273.
2. L'esercizio
contemporaneo dell'insegnamento nei conservatori di musica e di altre attività
presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale è regolato dagli art. 273
e 274.
[6] Art.
273 Contratti di collaborazione
1.
I conservatori di musica, per lo svolgimento di attività didattiche ed
artistiche per le quali non sia possibile provvedere con personale di ruolo,
possono stipulare contratti di collaborazione con il personale dipendente da
enti lirici o da altre istituzioni di produzione musicale, previa
autorizzazione dei rispettivi competenti organi di amministrazione.
Analogamente possono provvedere i predetti enti e istituzioni di produzione
musicale nei confronti del personale docente dipendente dai conservatori,
previa autorizzazione del competente organo di amministrazione del
conservatorio.
2.
Tali contratti di collaborazione, se stipulati dai conservatori di musica,
vengono disposti secondo l'ordine di apposite graduatorie compilate in base
alle norme relative al conferimento delle supplenze. I contratti medesimi
possono riferirsi esclusivamente all'insegnamento di discipline corrispondenti
all'attività artistica esercitata.
3.
I contratti di collaborazione hanno durata annuale e si intendono tacitamente
rinnovati nel caso in cui il posto non venga occupato da un docente di ruolo.
4.
I titolari dei contratti assumono gli stessi obblighi di servizio dei docenti.
5.
Il compenso per le attività previste nel contratto di collaborazione ha
carattere onnicomprensivo e deve essere pari all'entità del trattamento
economico complessivo che compete ad un docente di ruolo alla prima classe di
stipendio con esclusione della tredicesima mensilità, delle quote di aggiunta
di famiglia e di ogni altra indennità di cui le norme vigenti vietano il
cumulo.
6.
Dopo un quinquennio anche non consecutivo di attività contrattuale il compenso
viene calcolato con le modalità di cui al precedente comma sulla base della
seconda classe di stipendio del personale di ruolo.
7.
Gli enti possono stipulare con il personale docente dei conservatori di musica
e delle accademie di belle arti contratti annuali o biennali, rinnovabili per
le attività di rispettiva competenza.
8.
Nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione è iscritto,
in apposito capitolo, uno stanziamento per far fronte all'onere derivante ai
conservatori per la stipula dei contratti di collaborazione.
9.
Il Ministero della pubblica istruzione provvede ogni anno alla ripartizione di
tale stanziamento tra i conservatori in relazione alle esigenze accertate
[7] Art.
274 Contratti di collaborazione per il personale in servizio alla
data del 13 luglio 1980
1.
I docenti dei conservatori di musica che, alla data del 13 luglio 1980, abbiano
esercitato, oltre l'insegnamento, attività presso enti lirici o istituzioni di
produzione musicale e che, avvalendosi della facoltà di scelta del rapporto di
dipendenza organica per l'una o l'altra attività, abbiano optato, entro il 31
ottobre 1993, per la dipendenza dagli enti lirici o istituzioni predette,
perdendo conseguentemente la qualità di titolari nei conservatori di musica,
hanno la precedenza assoluta rispetto a qualsiasi altro aspirante, ai fini
della stipula del contratto di collaborazione con il conservatorio dal quale
dipendevano all'atto dell'opzione.
2.
Il contratto di cui al comma 1
ha durata triennale e può essere rinnovato per periodi
non superiori a due anni e comunque non oltre il compimento del 60° anno di
età.
3.
In tali casi i posti restano indisponibili per l'intera durata del contratto.
4.
Il compenso per le attività previste nel contratto di collaborazione relativo
al personale contemplato nel presente articolo ha carattere onnicomprensivo ed
è pari all'entità del trattamento economico complessivo in godimento da parte
dei singoli interessati all'atto dell'opzione con le esclusioni indicate nell'art.
273. Dopo un quinquennio di attività contrattuale il compenso è rivalutato
secondo quanto previsto al comma 6 dell'art. 273, qualora il compenso stesso
risulti inferiore allo stipendio della seconda classe.
5.
Per le situazioni di cumulo verificatesi prima del 13 luglio 1980, non si dà
luogo alla riduzione dello stipendio di cui all'art. 99 del RD 1923 n. 2960 e
successive modificazioni, sino alla scadenza del termine del 31 ottobre 1993.
6.
Nel caso in cui i titolari dei contratti usufruiscano anche di trattamento di
pensione ordinaria, i compensi dovuti per i contratti sono ridotti di un quinto
e comunque in misura non superiore all'importo della pensione in godimento,
salvo diversa disciplina derivante dal riordinamento dei trattamenti
pensionistici.
Art.
508 Incompatibilità
1.
Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del
proprio istituto.
2.
Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il
direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome
degli alunni e la loro provenienza.
3.
Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore
didattico o il preside possono vietare l'assunzione di lezioni private o
interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto.
4.
Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside è ammesso
ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il
parere del consiglio scolastico provinciale.
5.
Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni
private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in
contravvenzione a tale divieto.
6.
Al personale ispettivo e direttivo è fatto divieto di impartire lezioni
private.
7.
L'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico
e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è
cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico.
8.
Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne
immediata notizia all'amministrazione.
9.
L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego
precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente
spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.
10.
Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale,
industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle
dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di
lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina
è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della
pubblica istruzione.
11.
Il divieto, di cui al comma 10, non si applica nei casi di società cooperative.
12.
Il personale che contravvenga ai divieti posti nel comma 10 viene diffidato dal
direttore generale o capo del servizio centrale competente ovvero dal
provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilità.
13.
L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare.
14.
Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata,
viene disposta la decadenza con provvedimento del direttore generale o capo del
servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento
del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per
il personale docente della scuola materna, elementare e media e, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale docente degli
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.
15.
Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore
didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di
pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione
docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.
16.
Avverso il diniego di autorizzazione è ammesso ricorso al provveditore agli
studi, che decide in via definitiva.
[8] Art.
676 Norma di abrogazione
1.
Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da
esso risultante; quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle
disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono
abrogate.
[9].
1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale amministrativo,
artistico e tecnico degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche
assimilate è incompatibile con qualsiasi altro lavoro dipendente pubblico o
privato.
2.
Coloro che vengono a trovarsi in situazione di incompatibilità possono optare
entro trenta giorni per la trasformazione del rapporto in contratto a tempo
determinato di durata biennale.
3.
Le attività di lavoro autonomo o professionale svolte dai dipendenti a tempo
indeterminato sono consentite solo, a carattere saltuario, per prestazioni di
alto valore artistico e professionale, fatti salvi i princìpi del non aggravio
economico e le esigenze produttive degli enti o istituzioni di cui al comma 1.
Tali attività devono essere preventivamente autorizzate dal sovrintendente,
sentito il direttore artistico. I criteri per la concessione delle
autorizzazioni sono stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale di
lavoro entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4.
Per il 1993, gli enti e le istituzioni di cui al comma 1 non possono assumere
personale a tempo indeterminato, neanche in sostituzione di personale cessato
dal servizio. Sono altresì vietate assunzioni di personale a tempo determinato,
salvo che si tratti di personale artistico e tecnico da impiegare per singole
opere o spettacoli, o di personale tecnico, artistico e amministrativo addetto
alla preparazione e allo svolgimento di festival estivi o all'aperto di fama internazionale
che risultino realtà consolidate e con carattere di continuità. Non si
applicano le disposizioni della l. 1962 n. 230, e successive modificazioni.
5.
La permanenza della idoneità professionale artistica ai fini della
continuazione del rapporto a tempo indeterminato del personale artistico in
servizio al 31 dicembre 1992 è accertata su richiesta del sovrintendente,
sentito il direttore artistico, da apposita commissione, nominata dal
sovrintendente stesso, attenendosi ai criteri fissati per l'espletamento dei
concorsi pubblici. Gli effetti della verifica e le conseguenti modalità
attuative sono regolate dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro
entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza
oneri finanziari aggiuntivi a carico degli enti.
6.
Il Ministro del turismo e dello spettacolo con proprio decreto, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, detta direttive
agli enti lirici per l'individuazione degli interventi da attuarsi in ordine
alla eventuale mobilità del personale anche a seguito dell'applicazione del
comma 5.
7.
Per il 1993, la diaria per gli spettacoli fuori sede non può essere superiore
alla quota giornaliera dello stipendio base lordo del dipendente non dirigente
di qualifica più elevata. Per lo stesso anno, non può essere autorizzata una
spesa complessiva per lavoro straordinario superiore al 90 per cento della media
di quella sostenuta negli anni 1990, 1991 e 1992.
8.
Sono vietati contratti integrativi aziendali che comportino oneri finanziari
diretti o indiretti a carico degli enti, anche tramite riduzione dell'orario
ordinario di lavoro .
9.
Al fine di contenere i costi per compensi degli artisti, nonché per i contratti
di carattere professionale o di collaborazione, l'Autorità competente in
materia di spettacolo, sentito il comitato di coordinamento di cui all'articolo
20 della l. 1967 n. 800, e la
Commissione centrale per la musica, può procedere
biennalmente a stabilire un tariffario dei livelli massimi dei suddetti
compensi tenendo conto del livello dei tariffari degli ultimi tre anni .
10.
Entro due mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario sarà liquidato agli enti
lirici ed alle istituzioni concertistiche assimilate un acconto di importo pari
al 60 per cento del contributo ordinario dell'anno precedente. L'assegnazione
di una quota del contributo ordinario, da quantificare con decreto del Ministro
del turismo e dello spettacolo, è condizionata per ciascun ente ad una
contribuzione annua della regione e degli enti locali complessivamente non
inferiore alla quota di spesa globale di ciascun ente accertata nel conto
consuntivo dell'anno precedente, al netto delle partite di giro e delle
anticipazioni bancarie, stabilita con il medesimo decreto.
11.
Una seconda quota dell'acconto, pari ad un ulteriore 20 per cento, è erogata
entro il 30 giugno 1993 qualora entro tale data non siano stati individuati
nuovi parametri e approvati nuovi organici per i singoli enti lirici da parte
del Ministro del turismo e dello spettacolo.
12.
Le minori entrate derivanti da riduzione del contributo statale costituiscono
causa di forza maggiore ai fini della risoluzione senza penalità dei contratti
di scrittura artistica.
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