giovedì 19 novembre 2015

Come è regolamentata l’incompatibilità ed il cumulo d’impieghi e incarichi nel lavoro pubblico?

In base all’art. 53 del dlgs 165 del 2001:

“ 1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina  delle incompatibilita' dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio 1957, n.  3[1],  salva  la  deroga  prevista  dall'articolo  23-bis[2]  del presente decreto, nonche', per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del  Presidente  del  Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117[3] e  dall'articolo  1,  commi  57  e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662[4]. Restano ferme altresi' le disposizioni di cui agli articoli 267[5],  comma  1,  273[6],  274[7],  508 nonche'  676[8]  del  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.   297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre  1992,  n.  498[9], all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre  1991,  n.  412,  ed ogni altra successiva modificazione ed  integrazione  della  relativa disciplina.
1-bis. Non possono  essere  conferiti  incarichi  di  direzione  di strutture  deputate  alla  gestione  del  personale  a  soggetti  che rivestano o abbiano  rivestito  negli  ultimi  due  anni  cariche  in partiti politici o in organizzazioni sindacali o  che  abbiano  avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di  collaborazione  o  di consulenza con le predette organizzazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e  doveri  di  ufficio,  che  non siano espressamente previsti o disciplinati da legge  o  altre  fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal  comma  2,  con  appositi  regolamenti,  da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della  legge  23  agosto 1988, n. 400, sono individuati  gli  incarichi  consentiti  e  quelli
vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche' agli avvocati e procuratori  dello  Stato,  sentiti,  per  le diverse magistrature, i rispettivi istituti.
3-bis. Ai fini previsti  dal  comma  2,  con  appositi  regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i  Ministri  interessati,  ai  sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  e successive   modificazioni,   sono   individuati,   secondo   criteri differenziati  in  rapporto   alle   diverse   qualifiche   e   ruoli professionali,   gli   incarichi   vietati   ai   dipendenti    delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.
  4. Nel caso in cui i regolamenti  di  cui  al  comma  3  non  siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita nei  soli  casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.
  5.   In   ogni   caso,   il   conferimento   operato   direttamente dall'amministrazione,  nonche'  l'autorizzazione   all'esercizio   di incarichi che  provengano  da  amministrazione  pubblica  diversa  da quella di appartenenza, ovvero da societa'  o  persone  fisiche,  che svolgano  attivita'  d'impresa  o  commerciale,  sono  disposti   dai rispettivi   organi   competenti   secondo   criteri   oggettivi    e predeterminati, che tengano conto della  specifica  professionalita', tali da escludere casi di incompatibilita', sia  di  diritto  che  di fatto,   nell'interesse   del   buon   andamento    della    pubblica amministrazione o  situazioni  di  conflitto,  anche  potenziale,  di interessi, che pregiudichino l'esercizio  imparziale  delle  funzioni attribuite al dipendente.
6. I commi da  7  a  13  del  presente  articolo  si  applicano  ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche  di  cui  all'articolo  1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3,  con  esclusione  dei
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo  parziale  con  prestazione  lavorativa non superiore al cinquanta per cento  di  quella  a  tempo pieno, dei docenti  universitari  a  tempo  definito  e  delle  altre categorie  di  dipendenti  pubblici  ai  quali   e'   consentito   da disposizioni     speciali     lo     svolgimento     di     attivita' libero-professionali. Sono  nulli  tutti  gli  atti  e  provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi,  adottati  dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il  presente  comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti,  sono  tutti  gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti  e  doveri  di ufficio, per i quali e' previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.
Sono esclusi i compensi derivanti:
    a) dalla  collaborazione  a  giornali,  riviste,  enciclopedie  e simili;
    b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; 
    c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
    d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
    e) da incarichi per lo svolgimento dei  quali  il  dipendente  e' posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
    f)  da  incarichi  conferiti  dalle  organizzazioni  sindacali  a dipendenti  presso  le  stesse  distaccati  o  in   aspettativa   non retribuita.
    f-bis) da attivita' di formazione  diretta  ai  dipendenti  della pubblica amministrazione nonche' di docenza e di ricerca scientifica.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi  retribuiti che   non   siano   stati   conferiti   o   previamente   autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.  Ai  fini  dell'autorizzazione, l'amministrazione  verifica  l'insussistenza  di  situazioni,   anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai  professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli  atenei disciplinano   i   criteri   e   le   procedure   per   il   rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto.  In  caso di inosservanza del divieto, salve le piu'  gravi  sanzioni  e  ferma restando la responsabilita' disciplinare, il compenso dovuto  per  le prestazioni  eventualmente  svolte  deve  essere  versato,   a   cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel  conto  dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente  per essere destinato ad incremento del fondo di produttivita' o di  fondi equivalenti.
7-bis.  L'omissione  del  versamento  del  compenso  da  parte  del dipendente  pubblico  indebito  percettore  costituisce  ipotesi   di responsabilita' erariale soggetta alla giurisdizione della Corte  dei
conti.
8. Le pubbliche amministrazioni  non  possono  conferire  incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche  senza  la previa  autorizzazione  dell'amministrazione  di   appartenenza   dei dipendenti stessi. Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento  dei predetti incarichi, senza la previa  autorizzazione,  costituisce  in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del  procedimento; il relativo provvedimento e' nullo di diritto.  In  tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico,  ove  gravi su  fondi  in  disponibilita'  dell'amministrazione  conferente,   e' trasferito all'amministrazione  di  appartenenza  del  dipendente  ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti.
  9. Gli enti pubblici economici e i  soggetti  privati  non  possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la  previa autorizzazione dell'amministrazione di  appartenenza  dei  dipendenti stessi.  Ai  fini  dell'autorizzazione,  l'amministrazione   verifica l'insussistenza di situazioni,  anche  potenziali,  di  conflitto  di interessi.  In  caso  di  inosservanza  si  applica  la  disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28  marzo  1997,  n.  79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,  e successive  modificazioni  ed  integrazioni.  All'accertamento  delle violazioni e all'irrogazione delle  sanzioni  provvede  il  Ministero delle finanze, avvalendosi  della  Guardia  di  finanza,  secondo  le disposizioni della legge 24  novembre  1981,  n.  689,  e  successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite  alle
entrate del Ministero delle finanze.
  10. L'autorizzazione, di  cui  ai  commi  precedenti,  deve  essere richiesta all'amministrazione  di  appartenenza  del  dipendente  dai soggetti pubblici o  privati,  che  intendono  conferire  l'incarico;
puo',  altresi,  essere   richiesta   dal   dipendente   interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi  sulla  richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta
stessa.  Per  il  personale  che  presta  comunque  servizio   presso amministrazioni  pubbliche  diverse  da   quelle   di   appartenenza, l'autorizzazione   e'   subordinata    all'intesa    tra    le    due
amministrazioni. In  tal  caso  il  termine  per  provvedere  e'  per l'amministrazione di  appartenenza  di  45  giorni  e  si'  prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta
servizio non si pronunzia  entro  10  giorni  dalla  ricezione  della richiesta di intesa da parte  dell'amministrazione  di  appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi  da  amministrazioni  pubbliche,  si  intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.
  11. Entro quindici giorni  dall'erogazione  del  compenso  per  gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi  erogati ai dipendenti pubblici.
  12. Le amministrazioni pubbliche  che  conferiscono  o  autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri  dipendenti  comunicano in via telematica, nel termine di quindici  giorni,  al  Dipartimento della funzione pubblica gli  incarichi  conferiti  o  autorizzati  ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. La comunicazione e' accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme  in  applicazione  delle quali gli incarichi sono stati conferiti o  autorizzati,  le  ragioni del conferimento o  dell'autorizzazione,  i  criteri  di  scelta  dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e  la rispondenza   dei   medesimi   ai   principi   di   buon    andamento dell'amministrazione, nonche' le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Entro il 30 giugno di ciascun anno e con le stesse modalita' le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri  dipendenti,  anche se comandati o fuori  ruolo,  dichiarano  di  non  aver  conferito  o autorizzato incarichi.
13. Entro il 30  giugno  di  ciascun  anno  le  amministrazioni  di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della  funzione pubblica, in via telematica o su  apposito  supporto  magnetico,  per ciascuno dei propri dipendenti  e  distintamente  per  ogni  incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto  comunicazione  dai soggetti di cui al comma 11.
14. Al fine della verifica dell'applicazione  delle  norme  di  cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge  23  dicembre  1996,  n. 662, e successive modificazioni e  integrazioni,  le  amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare  al  Dipartimento  della  funzione pubblica, in via telematica o su  supporto  magnetico,  entro  il  30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti  dai  propri  dipendenti anche per incarichi relativi  a  compiti  e  doveri  d'ufficio;  sono altresi'   tenute   a   comunicare   semestralmente   l'elenco    dei collaboratori  esterni  e  dei  soggetti  cui  sono  stati   affidati incarichi   di   consulenza,   con   l'indicazione   della    ragione dell'incarico  e  dell'ammontare   dei   compensi   corrisposti.   Le amministrazioni rendono  noti,  mediante  inserimento  nelle  proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica,  gli  elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata  e  il  compenso dell'incarico   nonche'   l'attestazione    dell'avvenuta    verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di  conflitto  di interessi.  Le  informazioni  relative  a  consulenze   e   incarichi comunicate  dalle  amministrazioni  al  Dipartimento  della  funzione pubblica, nonche'  le  informazioni  pubblicate  dalle  stesse  nelle proprie banche dati accessibili al pubblico  per  via  telematica  ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate  in  tabelle riassuntive rese  liberamente  scaricabili  in  un  formato  digitale
standard aperto che consenta di analizzare  e  rielaborare,  anche  a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di  ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di  trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di  cui  al  terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31  dicembre  di  ciascun  anno  il  Dipartimento  della  funzione pubblica   trasmette   alla   Corte   dei   conti   l'elenco    delle amministrazioni che hanno  omesso  di  effettuare  la  comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e  dei  soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.
  15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino  a  quando  non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso  comma 9.
  16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il  31  dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicita' e trasparenza e formula  proposte  per il  contenimento  della  spesa   per   gli   incarichi   e   per   la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.  
  16-bis. La Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre verifiche  del  rispetto  delle disposizioni del presente articolo e dell' articolo  1,  commi  56  e seguenti, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,  per  il  tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale  fine  quest'ultimo opera d'intesa con  i  Servizi  ispettivi  di  finanza  pubblica  del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
  16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio,  hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle  pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla  cessazione  del  rapporto  di  pubblico impiego, attivita'  lavorativa  o  professionale  presso  i  soggetti privati destinatari  dell'attivita'  della  pubblica  amministrazione svolta attraverso i medesimi  poteri.  I  contratti  conclusi  e  gli incarichi conferiti in violazione di  quanto  previsto  dal  presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche  amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di  restituzione  dei  compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.




[1] 60. Casi di incompatibilità.
L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente
61. Limiti dell'incompatibilità.
Il divieto di cui all'articolo precedente non si applica nei casi di società cooperative.
L'impiegato può essere prescelto come perito od arbitro previa autorizzazione del Ministro o del capo ufficio da lui delegato.
62. Partecipazione all'amministrazione di enti e società.
Nei casi stabiliti dalla legge o quando ne sia autorizzato con deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'impiegato può partecipare all'amministrazione o far parte di collegi sindacali in società o enti ai quali lo Stato partecipi o comunque contribuisca, in quelli che siano concessionari dell'amministrazione di cui l'impiegato fa parte o che siano sottoposti alla vigilanza di questa. Nei casi di rilascio dell'autorizzazione del Consiglio dei Ministri prevista dal presente comma l'incarico si intende svolto nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti dalla società o dall'ente sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale

[2] Articolo 23-bis  Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato
1.  In deroga all'art. 60 DPR 1957 n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. E' sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 1979 n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.  2.  I dirigenti di cui all'art. 19, comma 10, sono collocati a domanda in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del presente articolo, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative.
3.  Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano il collocamento in aspettativa, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda. 
4.  Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può superare i cinque anni e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.
5.  L'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1 non può comunque essere disposta se: 
a)  il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell' art. 2359 cc;
b)  il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità. 
6.  Il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 5. 
7.  Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime. 
8.  Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7 costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera. 
9.  Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque applicazione nei confronti del personale militare e delle Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

[3] 6. Lavoro straordinario - Incompatibilità.
1. Il personale con rapporto a tempo parziale non può fruire di benefici che comportano, a qualsiasi titolo, riduzioni di orario di servizio, salvo quelle previste obbligatoriamente da disposizioni di legge, né effettuare prestazioni di lavoro straordinario.
2. Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto della stessa amministrazione o ente

[4] 1. Misure in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza.
1. Nell'àmbito della ristrutturazione della rete ospedaliera di cui all'articolo 2 comma 5 l. 1995 n. 549 come sostituito dall'articolo 1, comma 2-ter, del dl 1996 n. 280, convertito, con modificazioni, dalla l. 1996 n. 382, i direttori generali delle aziende ospedaliere o delle unità sanitarie locali interessate provvedono, non oltre il 30 giugno 1997, alla riduzione del numero dei posti letto nelle singole unità operative ospedaliere che nell'ultimo triennio hanno mediamente registrato un tasso di occupazione inferiore al 75 per cento, fatta eccezione per la terapia intensiva, la rianimazione, le malattie infettive, le attività di trapianto di organi e di midollo osseo nonché le unità spinali, in misura tale da assicurare il rispetto di detto tasso di occupazione, e rideterminano, conseguentemente, le dotazioni organiche anche in deroga, al solo fine della loro riduzione, a quanto stabilito dal comma 52 del presente articolo. Fino a quando non sono esperite le suddette procedure è fatto divieto di procedere alle assunzioni di personale. Nel rispetto del tasso di spedalizzazione del 160 per mille, indicato dal citato articolo2 comma 5, della l. 1995 n. 549, per il 1997, i direttori generali delle aziende ospedaliere o delle unità sanitarie locali assicurano che la riduzione prevista dal presente comma non sia inferiore al 20 per cento del numero dei posti letto per ciascuna unità operativa ospedaliera interessata.

[5] Art. 267  Cumulo di impieghi
1.  Il divieto di cumulo di impieghi di cui all'art. 508 del presente testo unico non si applica al personale docente dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti, nei limiti di quanto previsto nell'art. 273.
2.  L'esercizio contemporaneo dell'insegnamento nei conservatori di musica e di altre attività presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale è regolato dagli art. 273 e 274.


[6] Art. 273  Contratti di collaborazione
1.  I conservatori di musica, per lo svolgimento di attività didattiche ed artistiche per le quali non sia possibile provvedere con personale di ruolo, possono stipulare contratti di collaborazione con il personale dipendente da enti lirici o da altre istituzioni di produzione musicale, previa autorizzazione dei rispettivi competenti organi di amministrazione. Analogamente possono provvedere i predetti enti e istituzioni di produzione musicale nei confronti del personale docente dipendente dai conservatori, previa autorizzazione del competente organo di amministrazione del conservatorio.
2.  Tali contratti di collaborazione, se stipulati dai conservatori di musica, vengono disposti secondo l'ordine di apposite graduatorie compilate in base alle norme relative al conferimento delle supplenze. I contratti medesimi possono riferirsi esclusivamente all'insegnamento di discipline corrispondenti all'attività artistica esercitata.
3.  I contratti di collaborazione hanno durata annuale e si intendono tacitamente rinnovati nel caso in cui il posto non venga occupato da un docente di ruolo.
4.  I titolari dei contratti assumono gli stessi obblighi di servizio dei docenti.
5.  Il compenso per le attività previste nel contratto di collaborazione ha carattere onnicomprensivo e deve essere pari all'entità del trattamento economico complessivo che compete ad un docente di ruolo alla prima classe di stipendio con esclusione della tredicesima mensilità, delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altra indennità di cui le norme vigenti vietano il cumulo.
6.  Dopo un quinquennio anche non consecutivo di attività contrattuale il compenso viene calcolato con le modalità di cui al precedente comma sulla base della seconda classe di stipendio del personale di ruolo.
7.  Gli enti possono stipulare con il personale docente dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti contratti annuali o biennali, rinnovabili per le attività di rispettiva competenza.
8.  Nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione è iscritto, in apposito capitolo, uno stanziamento per far fronte all'onere derivante ai conservatori per la stipula dei contratti di collaborazione.
9.  Il Ministero della pubblica istruzione provvede ogni anno alla ripartizione di tale stanziamento tra i conservatori in relazione alle esigenze accertate

[7] Art. 274  Contratti di collaborazione per il personale in servizio alla data del 13 luglio 1980
1.  I docenti dei conservatori di musica che, alla data del 13 luglio 1980, abbiano esercitato, oltre l'insegnamento, attività presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale e che, avvalendosi della facoltà di scelta del rapporto di dipendenza organica per l'una o l'altra attività, abbiano optato, entro il 31 ottobre 1993, per la dipendenza dagli enti lirici o istituzioni predette, perdendo conseguentemente la qualità di titolari nei conservatori di musica, hanno la precedenza assoluta rispetto a qualsiasi altro aspirante, ai fini della stipula del contratto di collaborazione con il conservatorio dal quale dipendevano all'atto dell'opzione.
2.  Il contratto di cui al comma 1 ha durata triennale e può essere rinnovato per periodi non superiori a due anni e comunque non oltre il compimento del 60° anno di età.
3.  In tali casi i posti restano indisponibili per l'intera durata del contratto.
4.  Il compenso per le attività previste nel contratto di collaborazione relativo al personale contemplato nel presente articolo ha carattere onnicomprensivo ed è pari all'entità del trattamento economico complessivo in godimento da parte dei singoli interessati all'atto dell'opzione con le esclusioni indicate nell'art. 273. Dopo un quinquennio di attività contrattuale il compenso è rivalutato secondo quanto previsto al comma 6 dell'art. 273, qualora il compenso stesso risulti inferiore allo stipendio della seconda classe.
5.  Per le situazioni di cumulo verificatesi prima del 13 luglio 1980, non si dà luogo alla riduzione dello stipendio di cui all'art. 99 del RD 1923 n. 2960 e successive modificazioni, sino alla scadenza del termine del 31 ottobre 1993.
6.  Nel caso in cui i titolari dei contratti usufruiscano anche di trattamento di pensione ordinaria, i compensi dovuti per i contratti sono ridotti di un quinto e comunque in misura non superiore all'importo della pensione in godimento, salvo diversa disciplina derivante dal riordinamento dei trattamenti pensionistici.
Art. 508  Incompatibilità
1.  Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.
2.  Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.
3.  Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside possono vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto. 
4.  Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale.
5.  Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.
6.  Al personale ispettivo e direttivo è fatto divieto di impartire lezioni private.
7.  L'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico.
8.  Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione.
9.  L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.
10.  Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.
11.  Il divieto, di cui al comma 10, non si applica nei casi di società cooperative.
12.  Il personale che contravvenga ai divieti posti nel comma 10 viene diffidato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilità.
13.  L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare.
14.  Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale docente della scuola materna, elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.
15.  Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio. 
16.  Avverso il diniego di autorizzazione è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva.

[8] Art. 676  Norma di abrogazione
1.  Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante; quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate.

[9].  1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale amministrativo, artistico e tecnico degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate è incompatibile con qualsiasi altro lavoro dipendente pubblico o privato.
2. Coloro che vengono a trovarsi in situazione di incompatibilità possono optare entro trenta giorni per la trasformazione del rapporto in contratto a tempo determinato di durata biennale.
3. Le attività di lavoro autonomo o professionale svolte dai dipendenti a tempo indeterminato sono consentite solo, a carattere saltuario, per prestazioni di alto valore artistico e professionale, fatti salvi i princìpi del non aggravio economico e le esigenze produttive degli enti o istituzioni di cui al comma 1. Tali attività devono essere preventivamente autorizzate dal sovrintendente, sentito il direttore artistico. I criteri per la concessione delle autorizzazioni sono stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per il 1993, gli enti e le istituzioni di cui al comma 1 non possono assumere personale a tempo indeterminato, neanche in sostituzione di personale cessato dal servizio. Sono altresì vietate assunzioni di personale a tempo determinato, salvo che si tratti di personale artistico e tecnico da impiegare per singole opere o spettacoli, o di personale tecnico, artistico e amministrativo addetto alla preparazione e allo svolgimento di festival estivi o all'aperto di fama internazionale che risultino realtà consolidate e con carattere di continuità. Non si applicano le disposizioni della l. 1962 n. 230, e successive modificazioni.
5. La permanenza della idoneità professionale artistica ai fini della continuazione del rapporto a tempo indeterminato del personale artistico in servizio al 31 dicembre 1992 è accertata su richiesta del sovrintendente, sentito il direttore artistico, da apposita commissione, nominata dal sovrintendente stesso, attenendosi ai criteri fissati per l'espletamento dei concorsi pubblici. Gli effetti della verifica e le conseguenti modalità attuative sono regolate dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza oneri finanziari aggiuntivi a carico degli enti.
6. Il Ministro del turismo e dello spettacolo con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, detta direttive agli enti lirici per l'individuazione degli interventi da attuarsi in ordine alla eventuale mobilità del personale anche a seguito dell'applicazione del comma 5.
7. Per il 1993, la diaria per gli spettacoli fuori sede non può essere superiore alla quota giornaliera dello stipendio base lordo del dipendente non dirigente di qualifica più elevata. Per lo stesso anno, non può essere autorizzata una spesa complessiva per lavoro straordinario superiore al 90 per cento della media di quella sostenuta negli anni 1990, 1991 e 1992.
8. Sono vietati contratti integrativi aziendali che comportino oneri finanziari diretti o indiretti a carico degli enti, anche tramite riduzione dell'orario ordinario di lavoro .
9. Al fine di contenere i costi per compensi degli artisti, nonché per i contratti di carattere professionale o di collaborazione, l'Autorità competente in materia di spettacolo, sentito il comitato di coordinamento di cui all'articolo 20 della l. 1967 n. 800, e la Commissione centrale per la musica, può procedere biennalmente a stabilire un tariffario dei livelli massimi dei suddetti compensi tenendo conto del livello dei tariffari degli ultimi tre anni .
10. Entro due mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario sarà liquidato agli enti lirici ed alle istituzioni concertistiche assimilate un acconto di importo pari al 60 per cento del contributo ordinario dell'anno precedente. L'assegnazione di una quota del contributo ordinario, da quantificare con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, è condizionata per ciascun ente ad una contribuzione annua della regione e degli enti locali complessivamente non inferiore alla quota di spesa globale di ciascun ente accertata nel conto consuntivo dell'anno precedente, al netto delle partite di giro e delle anticipazioni bancarie, stabilita con il medesimo decreto.
11. Una seconda quota dell'acconto, pari ad un ulteriore 20 per cento, è erogata entro il 30 giugno 1993 qualora entro tale data non siano stati individuati nuovi parametri e approvati nuovi organici per i singoli enti lirici da parte del Ministro del turismo e dello spettacolo.
12. Le minori entrate derivanti da riduzione del contributo statale costituiscono causa di forza maggiore ai fini della risoluzione senza penalità dei contratti di scrittura artistica.


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