venerdì 6 novembre 2015

E’ possibile richiedere la restituzione dei contributi che pur prescritti siano comunque stati versarti all’Inps?

In forza del’art. 3, comma 9, L. n. 335/1995 (già art. 55, comma 2, R.D.L. n. 1827/1935) “le  contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a)  dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'art. 9  bis vomma 2 DL 1991 n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1991 n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni  salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b)  cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.

Secondo la Cassazione  è esclusa la possibilità di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi arretrati, dopo che, rispetto ai contributi stessi, sia intervenuta la prescrizione.

In particolare come indicato dalla sentenza n. 3489 del 2015 “Nella materia previdenziale, a differenza di quella civile, il regime della prescrizione è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché deve escludersi la esistenza di un diritto soggettivo degli assicurati a versare contributi previdenziali prescritti. Ne consegue che, a differenza di quanto previsto dal diritto delle obbligazioni in generale, ove il pagamento del debito prescritto non comporta un diritto alla restituzione, il pagamento dei contributi prescritti, non potendo nemmeno essere accettato dall'ente di previdenza pubblico, comporta che l'autore del pagamento ben può chiederne la restituzione.”

In pratica, si ha una deroga all’art. 2034 cc [1] il pagamento del debito prescritto non comporta un diritto alla restituzione. Conformi le sentenze Cass. n. 11140/01[2] e Cass. n. 4349/02.

Peraltro tale regola vale per ogni forma di assicurazione obbligatoria e, in base alla l. 335 del 1995, citato art. 3, comma 10, si applica anche per i contributi prescritti prima dell'entrata in vigore della medesima legge (Cass. n. 330/02, Cass. n. 8888/03, Cass. n. 23116/04).

Da notare che in tal modo si deroga anche alla disciplina civilistica ex art. 2937 c.c. [3]



[1] c.c. art. 2034: “Obbligazioni naturali. Non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace.
I doveri indicati dal comma precedente, e ogni altro per cui la legge non accorda azione  ma esclude la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato, non producono altri effetti”.

[2] “Nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, ai sensi dell'art. 3 comma 9 l. 1995 n. 335, che vale per ogni forma di assicurazione obbligatoria e che, in forza del successivo comma 10 dello stesso articolo, si applica anche per i contributi prescritti prima della entrata in vigore della suddetta legge. Da ciò consegue che deve escludersi un diritto soggettivo dell'assicurato a versare contributi previdenziali prescritti. Quanto poi alla differenza di trattamento dei lavoratori autonomi rispetto a quelli subordinati, in relazione alla mancata previsione di meccanismi di riparazione della perdita contributiva previsti solo per i dipendenti (rendita vitalizia, risarcimento del danno), essa non vale a ledere il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost., non potendosi ragionevolmente parificare le diverse situazioni dei suddetti lavoratori”.

[3] Non può rinunziare alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto .
Si può rinunziare alla prescrizione solo quando questa è compiuta .
La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione.

Nessun commento:

Posta un commento