Può essere rilasciato il DURC in caso di procedure concorsuali?
In base all’art. 5 del DM 30.1.2015:
1. In caso di concordato con
continuità aziendale di cui all'art. a186 bis del RD 1942 n. 267, l 'impresa si considera
regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel
registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano
di cui all'art. 161 del medesimo regio decreto sia prevista l'integrale
soddisfazione dei crediti dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili e dei
relativi accessori di legge.
2. In caso di fallimento con esercizio provvisorio di cui
all'art. 104 del RD 1942 n. 267, la regolarità sussiste con riferimento
agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti
anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio a
condizione che risultino essere stati insinuati.
3. In caso di amministrazione straordinaria di cui al Dlgs 1999
n. 270, l 'impresa
si considera regolare a condizione che i debiti contributivi nei confronti di
INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data della dichiarazione
di apertura della medesima procedura risultino essere stati insinuati.
4. Le imprese che presentano una proposta di accordo sui crediti
contributivi ai sensi dell'art. 182 ter del RD 1942 n. 267, nell'ambito
del concordato preventivo ovvero nell'ambito delle trattative per l'accordo di
ristrutturazione dei debiti disciplinati rispettivamente dagli articoli 160 e 182-bis
del medesimo regio decreto, si considerano regolari per il periodo
intercorrente tra la data di pubblicazione dell'accordo nel registro delle
imprese e il decreto di omologazione dell'accordo stesso, se nel piano di
ristrutturazione è previsto il pagamento parziale o anche dilazionato dei
debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili e dei relativi
accessori di legge, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per i
crediti di INPS e INAIL dagli artt. 1 e 3 del DM 4 agosto 20095. Nelle
ipotesi di cui ai commi precedenti, l'impresa deve comunque essere regolare con
riferimento agli obblighi contributivi riferiti ai periodi decorrenti,
rispettivamente, dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle
imprese, dalla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio, dalla data di
ammissione all'amministrazione straordinaria e dalla data di presentazione
della proposta di accordo sui crediti contributivi”.
Nessun commento:
Posta un commento