Quali sono i requisiti di regolarità contributiva del Durc?
In base all’art. 3 del DM 30
gennaio del 2015: “1 La verifica
della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in
relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell'impresa stessa
nonché, i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo
giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a
condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative
denunce retributive.
2. La regolarità sussiste comunque in caso di:
a) rateizzazioni concesse dall'INPS, dall'INAIL o dalle Casse
edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di
legge e dei rispettivi regolamenti;
b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni
legislative;
c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la
quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle
disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata
accettata dai medesimi Enti;
d) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso
amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;
e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso
giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l'ipotesi cui
all'art.24 comma 3 del Dlgs 1999 n. 46[1]
f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione
per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o
dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.
3. La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno
scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a
ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera
grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a
ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o
inferiore ad Euro 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge.”
[1] 3. Se l'accertamento effettuato
dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo
è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice
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