Come è regolamentata
la consegna delle buste paga ai dipendenti?
In forza della legge 4 del 1953
Art. 1. È fatto obbligo ai
datori di lavoro di consegnare, all'atto della corresponsione della
retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un
prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica
professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli
assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta
retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute.
Tale prospetto paga deve portare
la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.
Le società cooperative sono
tenute alla compilazione del prospetto di paga sia per gli operai ausiliari che
per i propri soci dipendenti
Art. 2. Le singole
annotazioni sul prospetto di paga debbono corrispondere esattamente alle
registrazioni eseguite sui libri di paga, o registri equipollenti, per lo
stesso periodo di tempo.
Art. 3. Il prospetto di paga deve essere consegnato al
lavoratore nel momento stesso in cui gli viene consegnata la retribuzione.
Art. 4. La norma contenuta nel precedente art. 1 non si
applica:
a) alle Amministrazioni dello
Stato ed alle relative Aziende autonome;
b) alle Regioni, alle Province ed
ai Comuni;
c) alle aziende agricole che
impiegano nell'annata agraria mano d'opera salariata per un numero di giornate
lavorative non superiori a 3000;
d) ai privati datori di lavoro per il personale addetto
esclusivamente ai servizi familiari.
Art. 5. Salvo che il fatto
costituisca reato, in caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del
prospetto di paga, o di omissione o inesattezza nelle registrazioni apposte su
detto prospetto paga, si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa
pecuniaria da 150 a
900 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un
periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 600 a 3.600 euro. Se la
violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore
a dodici mesi la sanzione va da 1.200
a 7.200 euro. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro
adempia agli obblighi di cui agli articoli precedenti attraverso la consegna al
lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro,
non si applicano le sanzioni di cui al presente articolo ed il datore di lavoro
è sanzionabile esclusivamente ai sensi dell'articolo 39 comma 7 DL 2008 n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2008 n. 133, e successive modificazioni
NB Consegna busta paga: modalità:
il Ministero del Lavoro in risposta
di interpello del Ministero del Lavoro dell’11 febbraio 2008, n. 1, ha dichiarato: “In linea
di principio non si ravvisano motivi ostativi all’invio del prospetto di paga
con posta elettronica, se si considera la prassi generalizzata dell’accredito
diretto dello stipendio in conto corrente bancario e la notevole diffusione
delle conoscenze informatiche, purché vi sia la prova legale dell’effettiva
consegna del prospetto di paga al lavoratore alla scadenza prevista per il
pagamento della retribuzione.”
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