giovedì 26 novembre 2015

Come è disciplinato il periodo di prova nel ccnl Terziario Confcommercio?

Art. 106 – Periodo di prova

La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
Quadri e Primo Livello          6 mesi
Secondo e Terzo Livello        60 giorni
Quarto e Quinto Livello         60 giorni (45 sino al ccnl 26 febbraio 2011)
Sesto e Settimo Livello          45 giorni (30 sino al ccnl 26 febbraio 2011)

Ai sensi dell’art. 4, R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, il periodo indicato per Quadri e Primo livello deve essere computato in giorni di calendario. I  giorni indicati per i restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo. Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso.


Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte o dall’altra, senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie. Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l’assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e il periodo stesso sarà computato nella anzianità di servizio. Dichiarazione a verbale Le parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.

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