Come è disciplinato il periodo di prova nel ccnl Terziario
Confcommercio?
Art. 106 – Periodo di prova
La durata massima del periodo di prova non potrà superare i
seguenti limiti:
Quadri e Primo Livello 6
mesi
Secondo e Terzo Livello 60
giorni
Quarto e Quinto Livello 60 giorni (45 sino al ccnl 26 febbraio 2011)
Sesto e Settimo Livello 45 giorni (30 sino al ccnl 26 febbraio 2011)
Ai sensi dell’art. 4, R.D.L. 13
novembre 1924, n. 1825, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, il periodo
indicato per Quadri e Primo livello deve essere computato in giorni di
calendario. I giorni indicati per i
restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo. Durante il periodo di
prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo
contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso.
Nel corso del periodo di prova il
rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte o
dall’altra, senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai
ratei delle mensilità supplementari e delle ferie. Trascorso il periodo di
prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l’assunzione
del lavoratore si intenderà confermata, e il periodo stesso sarà computato
nella anzianità di servizio. Dichiarazione a verbale Le parti si danno atto che
le norme di cui al presente articolo costituiscono nel loro complesso una
condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi
nazionali di lavoro del settore.
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