L'art. 7 comma 7 della legge 300 del 1970 si applica anche ai licenziamenti disciplinari?
Cass. 11-06-2004, n. 11141
In particolare, con la sentenza 23 giugno 2001, n. 8619, la Corte di Cassazione ha ritenuto che "anche dopo l'estensione al licenziamento disciplinare delle garanzie procedimentali previste dall'art. 7 dalla legge n. 300 del 1970 - disposta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 1982 - al suddetto licenziamento non è applicabile la disciplina prevista dal settimo comma del citato art. 7 per l'ipotesi di mancata adesione del datore di lavoro all'iniziativa del lavoratore di adire un collegio di conciliazione e arbitrato. Nè tale Inapplicabilità costituisce violazione dei diritti costituzionalmente garantiti al lavoratore in quanto, come precisato dalla stessa Corte costituzionale nella citata sentenza, essa 'non sbarra ai lavoratore che si sia rivolto all'Ufficio provinciale del lavoro la via del ricorso ai presidente del tribunale, di cui all'art. 810 c.p.c., al fine di conseguire - malgrado l'indifferenza del datore di lavoro - la integrazione del collegio di conciliazione ed arbitratò".
Cass. 23/06/2001, n. 8619
Anche dopo l'estensione al licenziamento disciplinare delle garanzie procedimentali previste dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970 - disposta dalla sentenza della Corte cost. n. 204 del 1982 - al suddetto licenziamento non è applicabile la disciplina prevista dal comma 7 del citato art. 7 per l'ipotesi di mancata adesione del datore di lavoro all'iniziativa del lavoratore di adire un collegio di conciliazione ed arbitrato. Nè tale inapplicabilità costituisce violazione dei diritti costituzionalmente garantiti al lavoratore in quanto, come precisato dalla stessa Corte cost. nella citata sentenza, essa "non sbarra al lavoratore che si sia rivolto all'ufficio provinciale del lavoro la via del ricorso al presidente del tribunale, di cui all'art. 810 c.p.c., al fine di conseguire - malgrado l'indifferenza del datore di lavoro - la integrazione del collegio di conciliazione ed arbitrato".
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