giovedì 29 ottobre 2020

 A partire da quando può essere richiesta l'indennità sostitutiva della reintegrazione?



 Cass. 25-01-2011, n. 1690

 Dalla norma di evince che si tratta di una "facoltà" conferita al prestatore di lavoro, che deve essere esercitata entro un determinato termine e cioè entro trenta giorni dal deposito della sentenza. Non è invece precisato a partire da quale momento possa essere esercitata. Il collegamento con il deposito della sentenza risulta formulato solo per far decorrere il termine di trenta giorni oltre il quale la facoltà non può più essere esercitata. Ciò non esclude che la richiesta possa essere fatta anche prima del deposito della sentenza. La giurisprudenza ha, infatti, ritenuto, costantemente, che la richiesta di indennità sostitutiva della reintegrazione può essere fatta ben prima della decisione: in corso di causa (Cass., 28 luglio 2005, n. 15898) o con il ricorso introduttivo del giudizio (Cass., 28 novembre 2006, n. 25210). Nel medesimo ordine logico deve affermarsi che l'indennità può essere richiesta con il ricorso per ottenere in via d'urgenza un provvedimento contro il licenziamento ritenuto illegittimo.

Cass. civ. Sez. lavoro, 28/11/2006, n. 25210

Il testo del comma 5 dell'art. 18legge n. 300/1970 - nella parte in cui stabilisce che, qualora il lavoratore non abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità in sostituzione della reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare del suddetto termine - si limita a fissare un termine di decadenza per l'esercizio della ripetuta facoltà (nell'ovvia esigenza di contenere in tempi ragionevoli la situazione di incertezza conseguente ad una pronunzia di accoglimento), ma non stabilisce affatto un "dies a quo" in relazione all'attivazione di quel potere. In applicazione di tale principio deve ritenersi pienamente valida ed efficace l'opzione per l'indennità sostitutiva esercitata prima del deposito della sentenza che ha accertato l'illegittimità del licenziamento ed ha disposto la reintegrazione nel posto di lavoro.

Cass. 28-07-2005, n. 15898   Passando all'esame della prima questione posta dal terzo motivo, relativa agli effetti della manifestazione da parte del lavoratore nel corso del giudizio di impugnazione del licenziamento della opzione per l'attribuzione dell'indennità pari a quindici mensilità della retribuzione in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro (art. 18, quinto comma, l. n. 300, nel testo di cui all'art. 1 l. n. 108/1990), deve ritenersi corretto l'operato del Tribunale di Pistoia, che ha cumulato tale indennità con il risarcimento del danno maturato a favore dei lavoratori, per la perdita delle retribuzioni, fino al momento dell'esercizio dell'opzione. Questa Corte ha precisato che il diritto del lavoratore ad optare per l'indennità integrativa deriva dalla stessa illegittimità del licenziamento e contemporaneamente al diritto al reintegrazione (Cass. 16 ottobre 1998 n. 10283, 8 aprile 2000 n. 4472 e 12 giugno 2000 n. 8015) e che quindi il lavoratore può limitarsi inizialmente a chiedere in giudizio tale indennità in sostituzione della domanda di reintegrazione (sentenze n. 10283/1998 e 8015/2000), così come può esercitare la stessa scelta nel corso del giudizio, fermo restando il diritto al risarcimento del danno ex art. 18, quarto comma (sentenza n. 4472/2000).

Cass. civ. Sez. lavoro, 12-06-2000, n. 8015

 É, infatti, evidente che la norma si limita a fissare il termine finale per l'esercizio della facoltà di opzione (nell'ovvia, esigenza di contenere in tempi ragionevoli la situazione di incertezza conseguente ad una pronunzia di accoglimento) ma non stabilisce affatto un termine giudiziale per l'attivazione di quel potere di scelta

 


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