Per quali finalità possono essere fruiti i permessi ex lege 104 del 1992
Cass. 26/10/2020, n. 23434
In tema di lavoro subordinato, in base alla "ratio" dell'art. 33, comma 3 della L. 5 febbraio 1992 n. 104, che attribuisce al lavoratore dipendente che assiste persona con handicap in situazione di gravità il diritto di fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, è necessario che l'assenza dal lavoro si ponga in relazione diretta con l'esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l'assistenza al disabile; questa può essere prestata con modalità e forme diverse, anche attraverso lo svolgimento di incombenze amministrative, pratiche o di qualsiasi genere, purché nell'interesse del familiare assistito.
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