Nei contratti di
appalto, subappalto e somministrazione vanno indicati i costi per la
sicurezza?
In base al comma 5
dell'art. 26 del Dlgs 81 del 2008 “Nei singoli contratti di
subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere
al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di
cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di
somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del
codice civile, devono essere specificamente indicati a pena
di nullità ai sensi dell'art. 1418, i costi delle misure
adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al
minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti
dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo
non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al
precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della
sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre
2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a
tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più
rappresentative a livello nazionale”.
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