Quali
sono i parametri stabiliti dalla normativa vigente per verificare l'autenticità del distacco
tra imprese UE che distaccano lavoratori in Italia?
- In base all'art. 3 del Dlgs. 216 del 2016:
1
Ai fini dell'accertamento dell'autenticità del distacco gli organi
di vigilanza effettuano una valutazione complessiva di tutti gli
elementi della fattispecie.
2
Al fine di accertare se l'impresa distaccante eserciti effettivamente
attività diverse rispetto a quelle di mera gestione o
amministrazione del personale dipendente sono valutati i seguenti
elementi:
a)
il luogo in cui l'impresa ha la propria sede legale e amministrativa,
i propri uffici, reparti o unità produttive;
b)
il luogo in cui l'impresa è registrata alla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura o, ove sia richiesto in ragione
dell'attività svolta, ad un albo professionale;
c)
il luogo in cui i lavoratori sono assunti e quello da cui sono
distaccati;
d)
la disciplina applicabile ai contratti conclusi dall'impresa
distaccante con i suoi clienti e con i suoi lavoratori;
e)
il luogo in cui l'impresa esercita la propria attività economica
principale e in cui risulta occupato il suo personale amministrativo;
f)
il numero dei contratti eseguiti o l'ammontare del fatturato
realizzato dall'impresa nello Stato membro di stabilimento, tenendo
conto della specificità delle piccole e medie imprese e di quelle di
nuova costituzione;
g)
ogni altro elemento utile alla valutazione complessiva.
3.
Al fine di accertare se il lavoratore è distaccato ai sensi del
presente decreto sono valutati tutti gli elementi elencati al comma 2
e, altresì, i seguenti elementi:
a)
il contenuto, la natura e le modalità di svolgimento dell'attività
lavorativa e la retribuzione del lavoratore;
b)
la circostanza che il lavoratore eserciti abitualmente, ai sensi del
del regolamento CE 593/2008(Roma I), la propria attività nello Stato
membro da cui è stato distaccato;
c)
la temporaneità dell'attività lavorativa svolta in Italia;
d)
la data di inizio del distacco;
e)
la circostanza che il lavoratore sia tornato o si preveda che torni a
prestare la sua attività nello Stato membro da cui è stato
distaccato;
f)
la circostanza che il datore di lavoro che distacca il lavoratore
provveda alle spese di viaggio, vitto o alloggio e le modalità di
pagamento o rimborso;
g)
eventuali periodi precedenti in cui la medesima attività è stata
svolta dallo stesso o da un altro lavoratore distaccato;
h)
l'esistenza del certificato relativo alla legislazione di sicurezza
sociale applicabile;
i)
ogni altro elemento utile alla valutazione complessiva.
4.
Nelle ipotesi in cui il distacco in favore di un'impresa stabilita in
Italia non risulti autentico, il lavoratore è considerato a tutti
gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la
prestazione.
5.
Nelle ipotesi in cui il distacco non risulti autentico, il
distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei
lavoratori distaccati sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni
giornata di occupazione. In ogni caso l'ammontare della sanzione non
può essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro. Nei
casi in cui il distacco non autentico riguardi i minori, il
distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei
lavoratori distaccati sono puniti con la pena dell'arresto fino a
diciotto mesi e con l'ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato
e per ogni giornata di occupazione aumentata fino al sestuplo.
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